DELIBERA G.M. N. 60 DEL 02/05/05

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la seguente proposta di deliberazione di iniziativa dell’Assesore alle Finanze

Massimo Scialoni avente per oggetto “ Determinazione aliquote ICI anno 2005”

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

l’Amministrazione comunale intende, anche per l’anno 2005, avvalersi della facoltà

disciplinata dall’art. 6, comma 2, D. Lgs n. 504/92 di determinare l’aliquota I.C.I in misura

superiore al 4 per mille;

con l’articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è previsto che il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, ha differito il predetto termine al 31.03.2005, e che

il DL 31 marzo 2005 n. 44 ha ulteriormente differito il termine al 31/5/05;

CONSIDERATO che:

- tenuto conto delle stime emerse dalle proiezioni realizzate dall’Ufficio Tributi si ravvisa

la necessità di determinare l’aliquota ordinaria ICI in misura del 6,8 per mille;

- in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del D.L. 8/8/1996 n. 437 convertito

con modificazione nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 che così dispone: “ai fini

dell’imposta comunale sugli immobili i comuni possono deliberare ai sensi dell’art. 6 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, una aliquota ridotta, comunque non

inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto

registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il

gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato” l’ente

intende avvalersi della facoltà di mantenere aliquote ridotte;

- quindi l’ente ritiene opportuno determinare un’aliquota ridotta nella misura del 5,2 per

mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali ed in favore

delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa

residenti nel comune;

- a tale proposito si precisa che con regolamento ICI approvato con delibera C.C. n° 6

del 27 marzo 1999, devono intendersi equiparati ad abitazioni principali e pertanto

soggetti alla medesima aliquota agevolata i seguenti immobili:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari a condizione che gli assegnatari non

posseggano altre unità abitative;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, già

L.O.D.E. Lucchese;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili se

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di us ufrutto da cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché

possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il

possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le

unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle,

scuderie, rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili),

purché adiacenti all’abitazione principale;

- che sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso

gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii

e nipoti);

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

c) agli affini entro il secondo grado ( suoceri; generi e nuore; cognati)

- che l’ente ritiene opportuno determinare la previsione di un’ulteriore aliquota ridotta

nella misura del 5,8 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato,

ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

- che risulta pertanto evidente come in forza della previsione delle suddette aliquote

ridotte l’aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille finisca per avere un ambito di

applicazione estremamente ridotto, risultando di fatto applicabile soltanto ad un terzo

del patrimonio immobiliare soggetto ad ICI ed in particolare agli immobili destinati ad

uso abitativo non locati, ai fabbricati aventi altra destinazione, ai terreni e alle aree

fabbricabili;

- che con decorrenza dal 1997 il comma 55 n. 2, dell’art. 3 della Legge 662/96 ha

elevato la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

soggetto passivo a € 103,29;

- che in forza della previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 8 del D. Lgs n. 504/92 il

Comune ha la facoltà di aumentare per le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale la predetta detrazione fino a € 258,23 e che l’anzidetta facoltà può essere

esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare

disagio economico e sociale;

- che in forza della previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 58 della Legge 446/97 il

Comune ha la facoltà di aumentare per le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale la predetta detrazione oltre a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta

dovuta per le predette unità;

- che con deliberazione di C.C. XXXXXXXX del XXXXXXXXXX, dichiarata

immediatamente eseguibile, viene riconosciuta la detrazione di € 258,23 per i soggetti

passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap certificato ai sensi

della L. 104/92;

- che con la deliberazione di cui sopra viene modificato l’art. 22 bis sostituendo il termine

ISEE con ISE e di così di conseguenza rubricato.

- che le facoltà di cui ai punti precedenti sono state previste all’ art. 22, commi 2 e 3 del

vigente regolamento ICI;

- che l’ente intende avvalersi di tale facoltà determinando:

a) In € 258,23 la detrazione per i soggetti passivi ultra sessantenni, alla data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo

punto d) che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: intero nucleo

familiare con un reddito derivante prevalentemente da pensione (85%), con ISE

non superiore a € 15.704,00, che non siano proprietari di terreni agricoli condotti in

forma imprenditoriale, in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico

fabbricato adibito ad abitazione principale comprese le relative pertinenze alla data

del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. La

detrazione compete proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di

destinazione ad abitazione principale, come disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 504 del

1992.

b) la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per i soggetti passivi ultra

sessantenni che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della

domanda di cui al successivo punto d), abbiano contestualmente i seguenti

requisiti: intero nucleo familiare con un reddito derivante prevalentemente da

pensione (85%), con ISE non superiore a € 9.296,02, che non siano proprietari di

terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, in possesso, su tutto il territorio

nazionale, di un unico fabbricato adibito ad abitazione principale comprese le

relative pertinenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla

presentazione della domanda.

c) la detrazione di € 258,23 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente

un portatore di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 con ISE non superiore a

€ 15.704,00;

d) Al fine di ottenere la riduzione o l’esenzione i contribuenti aventi diritto devono

presentare istanza, su appositi modelli forniti dal Comune, entro il termine del 30

giugno 2005 a pena di esclusione dalla riduzione o esenzione del tributo. La

convivenza con altri soggetti percettori di reddito di lavoro o di altri redditi che non

siano derivanti da pensione non dà diritto alla agevolazione;

L’agevolazione avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno in cui viene presentata la

domanda di cui al punto d) e solo per l’anno per il quale la domanda è stata presentata.

- che intende determinare per tutti gli altri la detrazione nella misura di € 103,29;

- che per l’anno in corso si prevede un’entrata di € 3.200.000,00 e che pertanto la

determinazione delle suddette aliquote e detrazioni non pregiudicherà gli equilibri di

bilancio;

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992

n. 504 l’ufficio segreteria dovrà far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per

il corrente anno insieme con la copia del presente atto, al Concessionario per la

riscossione-per la Provincia di Lucca “Bipielle Riscossioni S.p.A.”

- che la presente deliberazione concernente la determinazione delle aliquote

dell’imposta comunale sugli immobili sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica del

Ministero dell’Economia e Finanze – dipartimento per le politiche fiscali – ufficio del

federalismo fiscale;

DELIBERA

1) DI DETERMINARE l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005

nella misura del 6,8 per mille.

2) DI DETERMINARE l’aliquota ridotta ICI nella misura del 5,2 per mille in favore delle

abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprietà

indivisa residenti nel Comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati, con

contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, come meglio

specificato nella premessa della presente deliberazione, dando atto che il gettito

previsto per l’esercizio 2005 non sarà inferiore all’ultimo realizzato (2004).

3) DI DETERMINARE la detrazione per la prima casa nella misura di € 103,29.

4) DI DETERMINARE la detrazione per la prima casa nella misura di:

a) In € 258,23 la detrazione per i soggetti passivi ultra sessantenni, alla data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo

punto d) che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: intero nucleo

familiare con un reddito derivante prevalentemente da pensione (85%), con ISE non

superiore a € 15.704,00, che non siano proprietari di terreni agricoli condotti in

forma imprenditoriale, in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico

fabbricato adibito ad abitazione principale comprese le relative pertinenze alla data

del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. La

detrazione compete proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di

destinazione ad abitazione principale, come disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 504 del

1992.

b) la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per i soggetti passivi ultra

sessantenni che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della

domanda di cui al successivo punto d), abbiano contestualmente i seguenti

requisiti: intero nucleo familiare con un reddito derivante prevalentemente da

pensione (85%), con ISE non superiore a € 9.296,02, che non siano proprietari di

terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, in possesso, su tutto il territorio

nazionale, di un unico fabbricato adibito ad abitazione principale comprese le

relative pertinenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla

presentazione della domanda.

c) la detrazione di € 258,23 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente

un portatore di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 con ISE non superiore a

€ 15.704,00;

e) Al fine di ottenere la riduzione o l’esenzione i contribuenti aventi diritto devono

presentare istanza, su appositi modelli forniti dal Comune, entro il termine del 30

giugno 2005 a pena di esclusione dalla riduzione o esenzione del tributo. La

convivenza con altri soggetti percettori di reddito di lavoro o di altri redditi che non

siano derivanti da pensione non dà diritto alla agevolazione;

5) Di dare atto che per l’anno in corso si prevede un’entrata di € 3.200.000,00;

6) Di dare atto che l’Ufficio Segreteria farà pervenire comunicazione delle aliquote

stabilite per il corrente anno insieme con copia del presente atto al Concessionario

della Riscossione per la Provincia di Lucca “Bipielle Riscossioni S.p.A.” in conformità al

secondo comma dell’art. 18 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata in estratto sulla G.U.;

8) Di dare atto del rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile avendo lo stesso riportato in

una seconda votazione la unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1° del

T.U.E.L. D. lgs. 267/00 che si allega in un unico documento al presente atto.

Visto il D. Lgs. 30/12/92 n. 504;

Visto il D.L. 23/12/95 n. 542;

Vista la Legge del 23/12/96 n. 662;

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

Vista la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Vista la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la circolare n. 3/DPF del 16/4/03;

Visto il TUEL D.Lgs 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione di iniziativa del Settore Economico-

Finanziario, riportata in premessa

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Capigruppo

Consiliari nel rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

3) Di dare atto che l’Ufficio Segreteria farà pervenire comunicazione delle aliquote

stabilite per il corrente anno insieme con copia del presente atto al Concessionario

della Riscossione per la Provincia di Lucca “Bipielle Riscossioni S.p.A.” in

conformità al secondo comma dell’art. 18 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

4) Di dare atto che ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/4/2003, l’ufficio segreteria

provvederà ad inviare copia della presente delibera all’indirizzo di posta

elettronica:dpf.federalismofiscale@finanze.it;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile avendo lo stesso riportato

in una seconda votazione la unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.