Il decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.5.2008, in vigore dal 29.5.2008, ha introdotto, con l'art.
A tale proposito si forniscono le seguenti indicazioni applicative, sulla base di quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 12/DF del 5.6.2008:
1. L'esenzione si applica a decorrere dal
2. L'esenzione spetta anche per le abitazioni principali assimilate dal comune con proprio regolamento, cioè, nel caso di Lucca, per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado); per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo.
3. Anche se la norma suddetta dell'art. 1 del D.L. n. 93/08 non prevede nulla al riguardo, l'esenzione si intende valere pure per le pertinenze dell'abitazione principale (p. es., garage, box, cantina, ecc.), in base al criterio generale del codice civile secondo cui il regime giuridico delle pertinenze è quello del bene principale. Si ricorda al riguardo che il regolamento ICI del comune di Lucca considera le pertinenze parte integrante delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, senza prevedere limitazioni al numero di esse.
4. L'esenzione spetta anche per la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa, a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ovviamente l'esenzione non può essere riconosciuta nell'ipotesi in cui la ex casa coniugale appartenga ad una delle categorie catastali A1, A8 e A9). L'esenzione è riconosciuta anche se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell'ex casa coniugale un'altra abitazione che ha concesso, ad esempio, in uso gratuito, o ha locato, e non può, quindi, utilizzare come abitazione principale. Il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere della esenzione in esame anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale, giacché l'unica condizione posta a suo carico per usufruire dei benefici in questione, è che egli non possieda un'abitazione principale "nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale". Il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale ha inoltre diritto a beneficiare della esenzione anche quando ha la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l'ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito. Infatti, in questa ipotesi, il coniuge non assegnatario si trova nelle condizioni richieste, in quanto l'immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, né su di esso vanta alcun diritto reale. Per tale immobile, i benefici per l'abitazione principale non spettano al coniuge non assegnatario, ma ad un soggetto passivo ICI diverso, vale a dire a colui che ha concesso l'immobile in uso gratuito.
5. L'esenzione spetta inoltre per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6. Non rientrano nell'esenzione, e quindi per esse l'ICI rimane dovuta, le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9.
7. L'esenzione non spetta nemmeno per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, che l'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 23.1.1993 n. 16, convertito dalla legge 24.3.1993 n. 75, considera direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che non risultino locate. Ciò perché l'art. 1 del D.L. n. 93/08 prevede l'esenzione per le abitazioni principali considerate tali dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e non anche per quelle previste da altre norme, come nel caso in questione.
8. Le abitazioni principali che continuano ad essere tenute al pagamento ICI (cioè quelle di categoria A1, A8 e A9 nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato) possono usufruire dell'aliquota ridotta prevista dal comune per l'abitazione principale (4,5 per mille) e della detrazione di euro 124,00.
9. Riguardo alla situazione dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431, non spetta l'esenzione perché non si è in presenza di una assimilazione alla abitazione principale. Continua tuttavia ad applicarsi l'aliquota ridotta dell'uno per mille che il comune di Lucca ha confermato anche per l'anno 2008.
Si riporta a seguire il testo dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 (solo i primi tre commi, che contengono la disciplina della esenzione):
Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
Commi 4-7 omissis
I termini di pagamento ICI, che prima scadevano il 30 giugno ed il 20 dicembre, sono stati anticipati al giorno 16: di conseguenza la prima (o unica) rata ICI 2008 deve essere versata entro il 16 giugno 2008, la seconda nel periodo dal 1° dicembre al 16 dicembre 2008.
Si tenga inoltre presente che:
Il pagamento si effettua in due rate: la prima rata deve essere pagata nella misura del 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Quindi l'acconto 2008 va pagato in riferimento alle aliquote e detrazioni dell'anno 2007, che erano le seguenti:
- Aliquota ordinaria del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille per tutti gli immobili, con le eccezioni indicate a seguire.
- Aliquota del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille per le abitazioni principali possedute da soggetti aventi la residenza anagrafica nel Comune di Lucca.
- Aliquota dell'1,00 (uno) per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431 [Si tratta delle così dette "locazioni concordate", cioè di contratti di durata più corta di quelli a canone libero (8 anni): contratti di 3 anni di durata (più 2 di automatico rinnovo, se non c'è accordo tra padrone di casa e inquilino), quelli per studenti universitari (da 6 mesi a 3 anni di durata) e quelli transitori (da 1 mese a 18 di durata). Caratteristica di questi contratti è di avere dei limiti massimi di canone che il proprietario può chiedere all'inquilino, stabiliti negli accordi territoriali].
- Detrazione per l'abitazione principale di Euro 124,00.
L'importo della seconda rata è dato invece dalla differenza tra imposta dovuta per tutto l'anno 2008 (calcolata con le aliquote e detrazioni relative) meno l'imposta versata in acconto.
E' comunque possibile pagare l'ICI dovuta per l'intero anno 2008 entro il termine di scadenza della prima rata, utilizzando in tal caso le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2008.
Nel caso di comproprietà di immobili, l'art. 8 del regolamento comunale ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 166 del 22.12.1998) prevede la regolarità dei pagamenti effettuati da uno dei contitolari anche per conto degli altri ovvero dagli eredi per conto del deceduto, a condizione che l'imposta dovuta sia stata totalmente pagata per l'anno di riferimento.
Modalità di pagamento
L'ICI si può pagare con due modalità, mediante versamento sul conto corrente postale dell'Agente della riscossione (Equitalia SRT s.p.a.) oppure utilizzando il mod. F24:
Da quest'anno è cambiato sia il bollettino che il conto corrente su cui versare l'ICI: il nuovo bollettino è stato approvato con decreto ministeriale del 3.4.2008 e contiene un nuovo campo per l'indicazione dell'importo della ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.
Riguardo al conto corrente, si segnala che non è più valido il precedente numero 164558, che era unico per tutti i comuni della provincia di Lucca. Da quest'anno ogni comune ha un conto corrente proprio e specifico; quello del comune di Lucca è il seguente:
intestazione = "EQUITALIA SRT SPA Lucca-LU-ICI"
numero conto corrente = 88676747
N.B. si ribadisce che il conto corrente indicato è valido solo ed esclusivamente per il pagamento ICI a favore del comune di Lucca e non può essere utilizzato per il pagamento ad altri comuni, anche della stessa provincia di Lucca.
- nel caso di pagamento ICI con il mod. F24, si indicano i codici da utilizzare:
codice catastale del comune di Lucca = E715.
codice 3901 = ICI per l'abitazione principale.
codice 3902 = ICI per i terreni agricoli.
codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili.
codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati.
Arrotondamento del pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Importo minimo da versare.
Si è tenuti al pagamento dell'ICI solo se la cifra da versare è superiore a euro 10,33 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto.
Il Comune di Lucca ha approvato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2008. Tali valori sono consultabili al link sottoindicato.
I valori in questione sono stati determinati ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il quale prevede per l'appunto che "i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso".
A tale riguardo merita evidenziare che rimane comunque ferma la regola ordinaria secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quellovenale in comune commercio.
Da ciò discende che:
- - Se il contribuente calcola e paga l'ICI per le aree fabbricabili tenendo conto dei valori stabiliti dal comune, non correrà il rischio di subire un accertamento per la rettifica del valore dichiarato.
- - Se il contribuente dichiara un valore inferiore a quello stabilito dal comune, quest'ultimo può eventualmente accertare un maggior valore, anche diverso da quelli sopra indicati, dato che il riferimento è costituito dai valori di mercato.
- - Se il contribuente dichiara un valore superiore a quello stabilito dal comune, non compete comunque alcun rimborso relativamente alla eccedenza.
Tbella Valori AREE FABBRICABILI (29 KB).
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
In particolare, la dichiarazione ICI non va presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (quest'ultimo consente ai notai di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili: compravendita di immobili, cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili, accettazioni espresse di eredità, accettazioni tacite di eredità, ecc.).
In quali casi si deve presentare la dichiarazione ICI
Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
- gli immobili godono di riduzioni dell'imposta.
Il caso più frequente riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico.
Si tratta in particolare degli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del modello unico informatico solo da tale data, come, ad esempio: assegnazione divisionale a conto di futura divisione; cessioni di beni ai creditori; cessioni di diritti reali a titolo gratuito; convenzioni matrimoniali; costituzione di diritti reali a titolo gratuito; costituzione di fondazione; costituzione di fondo patrimoniale; divisioni; donazioni; permuta; ecc.
- il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Tra le fattispecie più significative si indicano a titolo di esempio le seguenti:
- l'acquisto o perdita della caratteristica di abitazione principale della unità immobiliare interessata.
- la concessione in uso gratuito dell'abitazione da parte del possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado).
- la concessione di immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa.
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI.
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità.
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio.
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA).
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Chi deve presentare la dichiarazione ICI
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno 2007 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
NOTA BENE:
- nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione stessa; quindi la dichiarazione per le variazioni 2007, nei casi in cui rimane dovuta, va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2007: p. es., per il modello UNICO telematico, questo termine scade in genere il 31 luglio 2008 (si segnala però che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30.5.2008, ha approvato un decreto legge che proroga il termine al 30 settembre 2008).
La dichiarazione ICI (che si presenta solo in formato cartaceo) può essere consegnata direttamente al comune (più precisamente all'Ufficio Protocollo - Via S. Maria Corteorlandini, 3 - orario di apertura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,45 alle 13,15 - Martedì e Giovedì dalle 8,45 alle 17,15) ovvero può essere spedita a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzandola a "Comune di Lucca - Ufficio Tributi - via S. Giustina, 6 - 55100 Lucca" (in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale). La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.