Delibera Commissario Straordinario n° 11 del 30.1.2007
Proposta di deliberazione avente per oggetto:
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2007 - Approvazione.
Lucca, 22.1.2007
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Gabriele Montagnani
Il Commissario Straordinario
presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2007- Approvazione.” conservata in atti al fascicolo;
premesso che:
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata introdotta, a decorrere dall'anno 1993, dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, il cui art. 6, come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662, stabilisce che l'aliquota sia determinata dal comune con deliberazione adottata ogni anno; che essa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e che nel caso in cui la deliberazione non sia adottata nel termine previsto si applica l'aliquota del 4 per mille;
per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 è stata stabilita l’aliquota ordinaria del 5,50 per mille e quella ridotta del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Lucca, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
a decorrere dall’anno 2002 il Comune si è inoltre avvalso della possibilità offerta dalla normativa vigente in ordine alla adozione di aliquote differenziate per le abitazioni concesse in locazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431, per cui i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte; a tale riguardo il Comune di Lucca ha adottato l’aliquota ridotta del 2 per mille nell’anno 2002 e quella dell’1 per mille per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
in merito alla adozione delle aliquote ICI per l’anno 2007, si ritiene di confermare i criteri e le misure adottate negli ultimi anni, come in precedenza ricordato e come precisato a seguire:
§ aliquota ordinaria per tutti gli immobili, nella misura del 5,50 per mille (cinque virgola cinquanta), ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti;
§ aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Lucca, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,50 per mille (quattro virgola cinquanta);
§ aliquota ridotta, nella misura dell’1,00 (uno) per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431;
riguardo alle previsioni sopra indicate, si ritiene opportuno precisare che:
§ il concetto di abitazione principale è fornito dal 2° comma dell’art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente) e che tale concetto è stato integrato poi dal regolamento ICI approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 166 del 22.12.1998, il cui art. 4 ha equiparato all’abitazione principale l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado) e l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
§ per usufruire della riduzione dell’aliquota prevista per le abitazioni principali, deve ricorrere per il contribuente anche la condizione della residenza anagrafica nel Comune di Lucca, così come stabilisce l’art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437 convertito dalla L. 24.10.1996 n. 556;
§ per usufruire della aliquota ridotta per le abitazioni concesse in locazione a fitto concordato è necessario che l’abitazione concessa in locazione sia utilizzata come abitazione principale dall’inquilino;
§ anche per le abitazioni principali equiparate dal citato art. 4, valgono ovviamente gli stessi criteri previsti per le abitazioni principali ordinarie e lo stesso trattamento: aliquota ridotta se il proprietario è residente anagraficamente nel Comune di Lucca e detrazione nella misura stabilita;
§ per usufruire delle aliquote ridotte sopra indicate nonché del trattamento previsto per l’abitazione principale, i contribuenti ICI, a meno che non abbiano già provveduto negli anni scorsi, devono presentare al Comune apposita comunicazione di variazione, con le modalità previste dall’art. 10 del regolamento ICI (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 166 del 22.12.1998 e successive modificazioni), individuando i fabbricati interessati e segnalando la sussistenza dei requisiti previsti per l’agevolazione;
oltre alle misure dell’aliquota da applicare nel 2007, è anche necessario stabilire la misura della detrazione per l’abitazione principale, che si ritiene di confermare nell’importo già vigente dall’anno 2002 di euro 124,00, aumentato quindi rispetto al minimo previsto di lire 200.000 (euro 103,29), secondo la facoltà riconosciuta dall’art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996 n. 662;
a decorrere dall’anno 2000 è stata inoltre introdotta una ulteriore maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale (fissata dal 2002 a euro 258,00) per alcune particolari situazioni di disagio economico-sociale, come reso possibile dal succitato art. 8 comma 3 decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. 11.3.1997 n. 50 convertito dalla legge 9.5.1997 n. 122. Tali situazioni sono state individuate nei contribuenti sotto indicati e con i requisiti previsti:
- aver compiuto il 64° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- essere proprietario sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente;
- non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);
- non essere proprietario di terreni edificabili;
- il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attività retribuita);
- aver avuto nell’anno precedente un reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare non superiore a euro 12.100,00, al netto del reddito dei fabbricati relativo all’abitazione principale e relative pertinenze. Se il nucleo familiare è composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di euro 3.160,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente;
- gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
- presentare al Comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno dell’anno di imposizione, a pena di decadenza dalla agevolazione, apposita auto certificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti.
circa questa maggiore detrazione, si ritiene di confermare anche per l’anno 2007 la stessa disciplina degli anni precedenti, prevedendo quindi la detrazione di euro 258,00 per i contribuenti ultra sessantaquattrenni, proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pensionati o comunque senza lavoro, con un reddito complessivo IRPEF per l’anno 2006 non superiore a euro 12.100,00, al netto del reddito dei fabbricati relativo all’abitazione principale e relative pertinenze. Per usufruire della detrazione maggiorata valgono naturalmente gli stessi criteri validi per la detrazione ordinaria: essa spetta quindi in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;
riguardo alla motivazione del presente atto, si osserva che, secondo la sentenza n. 4117 del 10.7.2003 del Consiglio di Stato, non sussiste l’obbligo di motivare la scelta dell’aliquota ICI da parte dei Comuni, quando essa sia ricompresa nell’ambito delle misure fissate dal legislatore; peraltro si ritiene comunque opportuno fornire le precisazioni che si riportano a seguire, in ordine alle conseguenze che le riduzioni di aliquota possono avere sul gettito dell’imposta:
§ per l’aliquota ridotta a favore delle abitazioni principali, l’art. 4 della legge n. 556/96 prevede che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
§ per l’aliquota ridotta a favore delle abitazioni locate a fitto concordato, il comma 4 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431 prevede anch’esso che ciò avvenga nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
§ tali condizioni sono da ritenere tutte rispettate a seguito del recupero di gettito ICI derivante dalle operazioni di controllo dell’evasione, che presentano ormai carattere di stabilità e ripetitività nel corso degli anni e che, sulla base degli esiti degli anni pregressi, si prevede comporteranno un aumento del gettito ordinario, derivante dall’ampliamento della base imponibile conosciuta, tale da compensare il minor gettito conseguente alle agevolazioni introdotte e da garantire comunque l’equilibrio del bilancio comunale;
la competenza ad adottare le aliquote ICI è stata attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, che prima la attribuiva alla Giunta Comunale;
il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali è stato fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto stabilito dal comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), con la precisazione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Quanto sopra premesso,
visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;
ritenuto di dovere procedere nel senso indicato dal proponente, nell’ambito dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2006, ed ai sensi del combinato degli artt. 42 e 141 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;
d e l i b e r a
1. di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2007:
a) aliquota ordinaria del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti;
b) aliquota ridotta del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Lucca, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) aliquota ridotta dell’1 (uno) per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431;
2. di stabilire la detrazione per l’abitazione principale nella misura di euro 124,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;
3. di precisare che:
a) il concetto di abitazione principale è fornito dal 2° comma dell’art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e dall’art. 4 del regolamento ICI approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 166 del 22.12.1998 e successive modifiche e integrazioni;
b) l’aliquota ridotta di cui al precedente punto 1 lettera b) si applica quindi anche alle abitazioni principali equiparate dall’art. 4 del citato regolamento ICI;
c) per potere usufruire della riduzione dell’aliquota prevista al precedente punto 1 lettera b), deve sussistere il requisito della residenza anagrafica nel Comune di Lucca, sia per le abitazioni principali in senso proprio sia per quelle equiparate dall’art. 4 del citato regolamento ICI;
d) per usufruire delle aliquote ridotte sopra indicate al precedente punto 1 lettere b) e c) nonché del trattamento previsto per l’abitazione principale, i contribuenti ICI, a meno che non abbiano già provveduto negli anni scorsi, devono presentare al Comune apposita comunicazione di variazione, con le modalità previste dall’art. 10 del regolamento ICI (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 166 del 22.12.1998 e successive modificazioni), individuando i fabbricati interessati e segnalando la sussistenza dei requisiti previsti per l’agevolazione;
4. di stabilire altresì, sempre per l’anno 2007, nella misura di euro 258,00 annui la detrazione per l’abitazione principale a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- aver compiuto il 64° anno di età alla data del 1° gennaio 2007;
- essere proprietario sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente;
- non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);
- non essere proprietario di terreni edificabili;
- il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attività retribuita);
- aver avuto nell’anno 2006 un reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare non superiore a euro 12.100,00, al netto del reddito dei fabbricati relativo all’abitazione principale e relative pertinenze. Se il nucleo familiare è composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di euro 3.160,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente;
- gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
- presentare al Comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2007, a pena di decadenza dalla agevolazione, apposita auto certificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti.
5. di dare atto che l'adozione dell'aliquota ICI 2007 in misura superiore a quella minima del 4 per mille e differenziata nelle misure indicate al precedente punto 1 è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2007, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal documento contabile in questione;
6. di dare ulteriormente atto, per i motivi di cui in narrativa, che l’introduzione dell’aliquota ridotta di cui al precedente punto 1 lettera b) avviene nel rispetto dell’art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito dalla L. 24.10.1996 n. 556, circa la previsione del gettito complessivo in misura pari all'ultimo gettito annuale realizzato, mentre l’introduzione dell’aliquota ridotta di cui al precedente punto 1 lettera c) avviene nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
7. di dare altresì atto che responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della Unità Organizzativa Entrate tributarie ed Economato dott. ing. Gabriele Montagnani.
8. di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge;
d e l i b e r a
altresì
attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.