PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

COMUNE DI RIO NELL’ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

 

 

Imposta Comunale sugli Immobili

GUIDA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2009

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il D.L. n. 93/2008;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Vista la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 11.03.2009 avente ad oggetto “aliquote e detrazioni d’imposta ai fini ICI per l’anno 2009 – approvazione”;

 

 

A decorrere dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la relativa pertinenza (in un numero complessivamente non superiore a una anche se accampionata separatamente rispetto all’unità immobiliare principale) non sono assoggettate all’Imposta Comunale sugli Immobili

 

ESCLUSE

 

le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

 

Gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli e viceversa) non sono assimilati alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

 

 

ALIQUOTE

 

-          ALIQUOTA DEL 5 per mille:

·         per soggetti passivi, persone fisiche, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (in un numero complessivamente non superiore a una anche se accampionata separatamente rispetto all’unità immobiliare principale) che non rientrano nei casi di esclusione dal pagamento dell’imposta;

 

·         per soggetti passivi proprietari di unità immobiliare locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;

 

 

·         per soggetti passivi proprietari di unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale;

 

 

 

-          ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 per mille: si applica per tutti gli altri immobili non rientranti nelle ipotesi sopra indicate

 

 

 

Per i casi che non rientrano nell’esclusione dal pagamento dell’imposta, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,29;

 

 

 

SCADENZE DEI VERSAMENTI

 

 

Il versamento dell'imposta è previsto in 2 soluzioni:

 

-         Acconto: dal 1° al 16 giugno

-         Saldo: dal 1° al 16 dicembre

 

-         Versamento in unica soluzione: il versamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di scadenza per il versamento dell'acconto (16 giugno).

 

Si ricorda che:

-         L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi ed alla percentuale di possesso. La frazione superiore a 14 giorni vale come mese intero;

-         L’imposta è dovuta se l’importo da versare è superiore a 3 (tre) euro;

-         Se il termine ultimo per effettuare il versamento scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo;

-         Il c/c postale su cui effettuare i versamenti è il c/c n. 88049754  intestato a “Comune di Rio nell’Elba – I.C.I.”.

-         In caso di versamento tramite il modello F24, il codice del Comune di Rio nell’Elba è H297.

 

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni informazione e chiarimento.

 

 

( 0565/943429

Ê 0565/943437

 

tributirioelba@tiscali.it

 

www.comune.rionellelba.li.it

 

www.webifel.it