PROVINCIA DI LIVORNO
GUIDA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2009
Visto il D.Lgs. n. 504/1992;
Visto il D.L. n. 93/2008;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/2009;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 11.03.2009 avente ad oggetto “aliquote e detrazioni d’imposta ai fini ICI per l’anno 2009 – approvazione”;
A decorrere dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la relativa pertinenza (in un numero complessivamente non superiore a una anche se accampionata separatamente rispetto all’unità immobiliare principale) non sono assoggettate all’Imposta Comunale sugli Immobili
ESCLUSE
le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli e viceversa) non sono assimilati alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
ALIQUOTE
- ALIQUOTA DEL 5 per mille:
· per soggetti passivi, persone fisiche, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (in un numero complessivamente non superiore a una anche se accampionata separatamente rispetto all’unità immobiliare principale) che non rientrano nei casi di esclusione dal pagamento dell’imposta;
· per soggetti passivi proprietari di unità immobiliare locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;
· per soggetti passivi proprietari di unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale;
- ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 per mille: si applica per tutti gli altri immobili non rientranti nelle ipotesi sopra indicate
Per i casi che non rientrano nell’esclusione dal pagamento dell’imposta, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,29;
SCADENZE DEI VERSAMENTI
Il versamento dell'imposta è previsto in 2 soluzioni:
- Acconto: dal 1° al 16 giugno
- Saldo: dal 1° al 16 dicembre
- Versamento in unica soluzione: il versamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di scadenza per il versamento dell'acconto (16 giugno).
Si ricorda che:
- L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi ed alla percentuale di possesso. La frazione superiore a 14 giorni vale come mese intero;
- L’imposta è dovuta se l’importo da versare è superiore a 3 (tre) euro;
- Se il termine ultimo per effettuare il versamento scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo;
- Il c/c postale su cui effettuare i versamenti è il c/c n. 88049754 intestato a “Comune di Rio nell’Elba – I.C.I.”.
- In caso di versamento tramite il modello F24, il codice del Comune di Rio nell’Elba è H297.
L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni informazione e chiarimento.
( 0565/943429
Ê 0565/943437