IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                       

Vista la legislazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni);

 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge del 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) il quale dispone che gli EE.LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria;

 

Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge del 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che ha modificato l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, disponendo la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto e a stabilire le aliquote dell’I.C.I.;

 

Visto, in particolare, l’art. 6, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della L. n. 662/1996, col quale viene stabilito che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4117/03, depositata il 10/07/2003, con la quale si afferma che non sorge alcun dovere in capo al Comune di enunciare le ragioni su cui si fonda il potere di fissare le aliquote, in quanto il Comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d’imposta all’interno dell’intervallo tra quattro e sei (sette), più di quanto abbia l’obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione;

 

Visto il D.L. n. 93 del 27 Maggio 2008 convertito in L. n. 126 del 24 Luglio 2008, recante disposizioni circa la salvaguardia del potere d’acquisto delle famiglie;

 

Visto in particolare l’art. 1 della L. 126 del 24 Luglio 2008 ( legge di conversione del sopracitato D.L. 93/08) che prevede l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intendendosi con essa quella di residenza anagrafica salvo prova contraria, fatta eccezione di quelle ricomprese nelle seguenti categorie: A/1 – A/8 – A/9;

 

Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1 del D.L. 437/96, convertito dalla L. 556/96, relativo all’aliquota agevolata per l’abitazione principale, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, così come espressamente previsto dall’art 2 della L. 126/2008 già citata;

 

Vista la L. n. 431/1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) che introduce al comma, 4 dell’art. 2, agevolazioni ai fini ICI consentendo ai comuni di introdurre, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, aliquote più favorevoli, derogando al limite minimo stabilito dalla normativa vigente, per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall’art. 2, comma 3 della citata legge 431;

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra, per incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l’applicazione di un’aliquota agevolata;

 

Visto l’Accordo Territoriale per il Comune di San Vincenzo, stipulato, in attuazione della legge n. 431/1998 e del decreto ministeriale 30/12/2002 Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le associazioni  CONFEDILIZIA, ASPPI, SICET, UNIAT, SUNIA in data 06/03/2006;

 

Vista la deliberazione C.C. del 28/12/2007 n. 164 con la quale sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2008;

 

Considerato che, alla luce dell’istruttoria preventiva volta ad individuare le spese certe ovvero facilmente prevedibili per poter stabilire l’ammontare delle risorse da ricavare con il gettito dei tributi comunali, si ritiene opportuno, per il finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e ad integrazione della contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili, mettere in atto nel 2009 la seguente manovra tributaria:

 

ü      mantenimento al 4‰ dell’aliquota relativa all’abitazione principale di cui al successivo Punto B;

 

 

ü      applicazione dell’aliquota del 6‰ per gli immobili classificati catastalmente alle categorie C/1 e D, utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato;

 

ü      applicazione dell’aliquota ordinaria del 7‰ in tutti gli altri casi;

 

ü      ricorso al contributo statale relativo alle risorse compensative per il minor gettito ICI per abitazione principale così come stabilito dall’art. 1 della D.L.93/08 convertito in L. 126/08.

 

Visti anche i calcoli effettuati dal Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari, funzionario responsabile del servizio I.C.I., elaborati sulla scorta di quanto rilevato per il 2008 dalla riscossione diretta tramite Tesoreria Comunale e dalle comunicazioni pervenute dal Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nonché dalle rendicontazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate relativamente a quanto è stato versato tramite F24, dalla quale emerge che con l’applicazione delle aliquote in dispositivo si rispetta l’equilibrio di Bilancio;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte deglienti locali, fermo restando che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

 

Visto l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 il quale ha confermato che, per il triennio 2009-2011, gli EE.LL. non possono disporre aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49/1°comma del D.Lgs.vo 267/2000;

 

Presenti n. 16, votanti n. 14, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Benvenuti Silvano, Michelotti Francesco e Morandini Vinicio), e astenuti n. 2 (Bertini Nicola e Bersotti Fausto);

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

di adottare, per l’esercizio 2009, le aliquote I.C.I., come di seguito indicato:

 

 

u A) 2,00 ‰

 

per le unità immobiliari ad uso abitativo, comprese nelle categorie A/1-A/8-A/9 che siano state concesse in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, a soggetti residenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, (previa presentazione della relativa documentazione entro la scadenza del 31 dicembre).

 

 

u B) 4,00 ‰

 

 

per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ex art. 1 comma 2 della L. 126/08 purchè siano:

 

ü      adibite ad abitazione principale ex art. 1 comma 173 della L.296/2006

 

ü      appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

ü      alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

ü      abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. 662/1996– art.3 comma 56);

 

ü      abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale (previa presentazione della relativa documentazione entro la scadenza del 31 dicembre);

 

ü      appartamenti posseduti in aggiunta all’abitazione principale, locati a cittadini residenti nel Comune, con contratto di affitto debitamente registrato entro e non oltre i termini fissati per i versamenti I.C.I. (l’aliquota del 4,00‰, SENZA APPLICAZIONE DI DETRAZIONE, spetterà per il periodo dell’anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione entro la scadenza del 31 dicembre);

 

ü      accessori e pertinenze degli immobili sopraindicati alla lettera  B)  (garage, box, posti auto) di cui alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che siano direttamente utilizzati dal soggetto passivo, tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, nel numero massimo di due unità classificate alle categorie suddette.

 

 

u C)  6‰

 

immobili identificati in catasto alla categoria C/1 e D, utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato (l’aliquota del 6‰ spetterà per il periodo dell’anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione entro la scadenza del 31 dicembre).

 

 

u D)  7‰ – ALIQUOTA ORDINARIA

 

immobili non rientranti nel dettato legislativo dell’art. 1 del D.L. 93/08 e non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota  del 4,00 ‰ ;

 

immobili di cui alle categorie catastali C/1 e D non utilizzati o comunque non aventi i requisiti prescritti per l’ aliquota del  6‰;

 

immobili  compresi nella categoria catastale B;

 

accessori e pertinenze degli immobili precedentemente indicati soggetti a questa aliquota del 7‰;

 

terreni;

 

aree edificabili.

 

 

Inoltre viene riconosciuta una maggiore detrazione di € 258,23, concessa, come da protocollo d’intesa del 27/10/2003 allegato al presente atto, in presenza di condizioni di seguito riportate, che devono essere documentate nella richiesta da inviare, tramite raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, entro i termini fissati per il pagamento dell’acconto I.C.I..

Le condizioni in questione sono le seguenti:

 

I-     I componenti della famiglia anagrafica devono dimostrare, trasmettendo copia della dichiarazione dei redditi dell’anno 2008 o presentando relativa autocertificazione, di aver percepito un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all’anno 2008, non superiore a:

 

                            9.218,76 per famiglie composte da una sola persona

                          12.472,43 per famiglie composte da due persone

                          13.828,13 per famiglie composte da tre persone

                          14.912,69 per famiglie composte da quattro persone

 

Per ogni componente oltre il 4°, la quota di reddito è aumentata di € 3.098,74.  Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante da pensioni di una o più persone conviventi fino all’importo di€ 5.164,57.

Le quote di cui sopra sono aumentate di € 516,46 per ogni persona disabile o handicappata. Nella determinazione del reddito non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento e di eventuali rendite INAIL o comunque di ogni altro introito a carattere risarcitorio.

Per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 01/01/2009, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all’01/01/2009, il reddito complessivo familiare (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all’anno 2008, non deve essere superiore a €18.935,50.

II-    I componenti della famiglia anagrafica di cui sopra non devono avere proprietà, usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari adibite ad abitazione in aggiunta a quella in cui dimorano abitualmente e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1-C/3-C/4-C/5-D.

 

III- I contribuenti, in fase di calcolo e versamento dovranno tenere conto dei dispositivi di legge, del regolamento di questo Comune e della presente deliberazione.

 

Inoltre

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Ravvisata l’urgenza, onde consentire di dare attuazione a quanto in narrativa, con la seguente votazione:

 

Presenti n. 16, votanti n. 14, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Benvenuti Silvano, Michelotti Francesco e Morandini Vinicio), astenuti n. 2 (Bertini Nicola e Bersotti Fausto);

 

 

RENDE

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -  quarto comma del D.Lgs. n.267/2000.