IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                       

Vista la legislazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni);

 

Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge del 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che ha modificato l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, disponendo la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto e a stabilire le aliquote dell’I.C.I.;

 

Visto, in particolare, l’art. 6, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della L. n. 662/1996, col quale viene stabilito che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4117/03, depositata il 10/07/2003, con la quale si afferma che non sorge alcun dovere in capo al Comune di enunciare le ragioni su cui si fonda il potere di fissare le aliquote, in quanto il Comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d’imposta all’interno dell’intervallo tra quattro e sei (sette), più di quanto abbia l’obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione;

 

Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1 del D.L. 437/96, convertito dalla L. 556/96, relativo all’aliquota agevolata per l’abitazione principale;

 

Vista la L. n. 431/1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) che introduce al comma, 4 dell’art. 2, agevolazioni ai fini ICI consentendo ai comuni di introdurre, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, aliquote più favorevoli, derogando al limite minimo stabilito dalla normativa vigente, per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall’art. 2, comma 3 della citata legge 431;

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra, per incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l’applicazione di un’aliquota agevolata;

 

Visto l’Accordo Territoriale per il Comune di San Vincenzo, stipulato, in attuazione della legge n. 431/1998 e del decreto ministeriale 30/12/2002 Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le associazioni  CONFEDILIZIA, ASPPI, SICET, UNIAT, SUNIA in data 06/03/2006;

 

Visto che, con l’introduzione del comma 2 bis all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, la legge finanziaria 2008 in fase di approvazione, dispone per i proprietari di abitazione principale un abbattimento dell’imposta, par all’1,33 per mille del valore catastale dell’abitazione, con un massimo di 200 euro;

 

Vista la deliberazione C.C. del 28/02/2007 n. 30 con la quale sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007;

 

Considerato che, alla luce dell’istruttoria preventiva volta ad individuare le spese certe ovvero facilmente prevedibili per poter stabilire l’ammontare delle risorse da ricavare con il gettito dei tributi comunali, si ritiene opportuno, per il finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e ad integrazione della contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili, mettere in atto nel 2008 la seguente manovra tributaria:

 

            mantenimento al 4‰ dell’aliquota relativa all’abitazione principale ed a quanto rientrante nella casistica di cui al successivo punto A), al fine di rendere più equo il prelievo fiscale su tale categoria;

 

            applicazione dell’aliquota del 6‰ per gli immobili classificati catastalmente alle categorie C/1 e D, utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato;

 

            applicazione dell’aliquota ordinaria del 7‰ in tutti gli altri casi.

 

Visti anche i calcoli effettuati dal Dirigente dell’Area 2, funzionario responsabile del servizio I.C.I., elaborati sulla scorta di quanto rilevato per il 2007 dalla riscossione diretta tramite Tesoreria Comunale e dalle comunicazioni pervenute dal Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nonché dalle rendicontazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate relativamente a quanto è stato versato tramite F24, dalla quale emerge che con l’applicazione delle aliquote in dispositivo si rispetta l’equilibrio di Bilancio;

 

Rilevato che con la L. 388 del 23/12/2000, art. 53, comma 16, il temine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte deglienti locali, fermo restando che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

 

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49/1°comma del D.Lgs.vo 267/2000;

 

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 15, votanti n. 10, astenuti n. 5 (Bertini Nicola, Bersotti Fausto, Benvenuti Silvano, Michelotti Francesco e Nannelli Massimo), voti favorevoli n. 10;             

 

 

D E L I B E R A

 

 

di adottare, per l’esercizio 2008, le aliquote I.C.I., come di seguito indicato:

 

 

u A) 2,00 ‰

 

per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, a soggetti residenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, (previa presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno).

 

 

u B) 4,00 ‰

 

per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ricordando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. 662/1996– art.3 comma 56);

 

per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale (previa presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno);

 

per gli appartamenti posseduti in aggiunta all’abitazione principale, locati a cittadini residenti nel Comune, con contratto di affitto debitamente registrato entro e non oltre i termini fissati per i versamenti I.C.I. (l’aliquota del 4,00‰, SENZA APPLICAZIONE DI DETRAZIONE, spetterà per il periodo dell’anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno);

 

accessori e pertinenze degli immobili sopraindicati alla lettera  A)  (garage, box, posti auto) di cui alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che siano direttamente utilizzati dal soggetto passivo, tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, nel numero massimo di due unità classificate alle categorie suddette.

 

 

u C)  6‰

 

immobili identificati in catasto alla categoria C/1 e D, utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato (l’aliquota del 6‰ spetterà per il periodo dell’anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno).

 

 

u D)  7‰ – ALIQUOTA ORDINARIA

 

immobili adibiti ad abitazione non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota  del 4,00 ‰ ;

 

immobili di cui alle categorie catastali C/1 e D non utilizzati o comunque non aventi i requisiti prescritti per l’ aliquota del  6‰;

 

immobili  compresi nella categoria catastale B;

 

accessori e pertinenze degli immobili precedentemente indicati soggetti a questa aliquota del 7‰;

 

terreni;

 

aree edificabili.

 

 

La detrazione base di € 103,29, aumentata di un’ulteriore quota pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’abitazione, con un massimo di 200 euro, (come dispone la Legge Finanziaria 2008 in fase approvazione), compete per gli immobili indicati in questo dispositivo alla lettera B), tranne che per quelli elencati al punto 6), ossia gli immobili locati. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno per cui spetta l’aliquota del 4,00‰.

 

Anche la detrazione di € 258,23, concessa, come da protocollo d’intesa del 27/10/2003 allegato al presente atto, in presenza delle condizioni di seguito riportate,  può essere elevata di un’ulteriore quota pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’abitazione, fino ad una spettanza massima di € 303,29. Le condizioni che danno diritto alla detrazione di cui sopra e che devono essere documentate nella richiesta da inviare, tramite raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, entro i termini fissati per il pagamento dell’acconto I.C.I., sono le seguenti:

 

I-     I componenti della famiglia anagrafica devono dimostrare, trasmettendo copia della dichiarazione dei redditi dell’anno 2007 o presentando relativa autocertificazione, di aver percepito un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all’anno 2007, non superiore a:

 

                            9.218,76 per famiglie composte da una sola persona

                          12.472,43 per famiglie composte da due persone

                          13.828,13 per famiglie composte da tre persone

                          14.912,69 per famiglie composte da quattro persone

 

Per ogni componente oltre il 4°, la quota di reddito è aumentata di € 3.098,74.  Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante da pensioni di una o più persone conviventi fino all’importo di€ 5.164,57.

Le quote di cui sopra sono aumentate di € 516,46per ogni persona disabile o handicappata. Nella determinazione del reddito non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento e di eventuali rendite INAIL o comunque di ogni altro introito a carattere risarcitorio.

Per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 01/01/2008, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all’01/01/2008, il reddito complessivo familiare (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all’anno 2007, non deve essere superiore a €18.935,50.

II-    I componenti della famiglia anagrafica di cui sopra non devono avere proprietà, usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari adibite ad abitazione in aggiunta a quella in cui dimorano abitualmente e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1-C/3-C/4-C/5-D.

 

III- I contribuenti, in fase di calcolo e versamento dovranno tenere conto dei dispositivi di legge, del regolamento di questo Comune e della presente deliberazione.

 

Inoltre

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Ravvisata l’urgenza, onde consentire di dare attuazione a quanto in narrativa, con la seguente votazione:

 

Consiglieri presenti n. 15, votanti n. 10, astenuti n. 5 (Bertini Nicola, Bersotti Fausto, Benvenuti Silvano, Michelotti Francesco e Nannelli Massimo), voti favorevoli n. 10;             

 

 

 

RENDE

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -  quarto comma del D.Lgs. n.267/2000.