LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legislazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni);
Visto, in particolare, l’art. 6, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della L. n. 662/1996, col quale viene stabilito che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4117/03, depositata il 10/07/2003, con la quale si afferma che non sorge alcun dovere in capo al Comune di enunciare le ragioni su cui si fonda il potere di fissare le aliquote, in quanto il Comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d’imposta all’interno dell’intervallo tra quattro e sei (sette), più di quanto abbia l’obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione;
Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1 del D.L. 437/96, convertito dalla L. 556/96, relativo all’aliquota agevolata per l’abitazione principale;
Vista la L. n. 431/1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) che introduce al comma, 4 dell’art. 2, agevolazioni ai fini ICI consentendo ai comuni di introdurre, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, aliquote più favorevoli, derogando al limite minimo stabilito dalla normativa vigente, per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall’art. 2, comma 3 della citata legge 431;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra, per incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l’applicazione di un’aliquota agevolata;
Vista la deliberazione G.C. del 28/02/2005 n. 36 con la quale sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005;
Considerato che, alla luce dell’istruttoria preventiva volta ad individuare le spese certe ovvero facilmente prevedibili per poter stabilire l’ammontare delle risorse da ricavare con il gettito dei tributi comunali, si ritiene opportuno, per il finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e ad integrazione della contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili, mettere in atto nel 2006 la seguente manovra tributaria:
mantenimento al 4‰ dell’aliquota relativa all’abitazione principale ed a quanto rientrante nella casistica di cui al successivo punto A), al fine di rendere più equo il prelievo fiscale su tale categoria;
applicazione dell’aliquota del 6‰ per gli immobili classificati catastalmente alle categorie C/1 e D, utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato;
applicazione dell’aliquota ordinaria del 7‰ in tutti gli altri casi.
Visti anche i calcoli effettuati dal Dirigente dell’Area 2, funzionario responsabile del servizio I.C.I. nominato con deliberazione G.C. n. 2 dell’8/01/2003, elaborati sulla scorta di quanto rilevato per il 2005 dalla riscossione diretta tramite Tesoreria Comunale e dalle comunicazioni pervenute dal Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale dalla quale emerge che con l’applicazione delle aliquote in dispositivo si rispetta l’equilibrio di Bilancio;
Visto la Legge 23 dicembre 2005 n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, art. 1 , comma 155, in riferimento alla proroga del Bilancio di previsione al 31/03/2006 ed il conseguente differimento, al termine di approvazione del bilancio di previsione, per deliberarele tariffe e le aliquote di imposta;
Visti gli artt. 42, 2^ comma, lett. f) e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 da cui si evince la competenza della Giunta Comunale per l’adozione del presente atto;
Visti gli allegati pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49/1°comma del D.Lgs.vo 267/2000;
Ad unanimità dei voti legalmente resi ed accertati;
D E L I B E R A
di adottare, per l’esercizio 2006, le aliquote I.C.I., come di seguito indicato:
u A) 2,00 ‰
per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, a soggetti residenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98, relativa alla disciplinadelle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, (previa presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno).
u B) 4,00 ‰
per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ricordando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. 662/1996– art.3 comma 56);
per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale (previa presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno);
per gli appartamenti posseduti in aggiunta all’abitazione principale, locati a cittadini residenti nel Comune, con contratto di affitto debitamente registrato entro e non oltre i termini fissati per i versamenti I.C.I. (l’aliquota del 4,00‰, SENZA APPLICAZIONE DI DETRAZIONE, spetterà per il periodo dell’anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno);
accessori e pertinenze degli immobili sopraindicati alla lettera A) (garage,box,posti auto) di cui alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che siano direttamente utilizzati dal soggetto passivo, tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, nel numero massimo di due unità classificate alle categorie suddette.
u C) 6‰
immobili identificati in catasto alla categoria C/1 e D, utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato (l’aliquota del 6‰ spetterà per il periodo dell’anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione entro la scadenza per il pagamento dell’acconto del 30 giugno).
u D) 7‰ – ALIQUOTA ORDINARIA
immobili adibiti ad abitazione non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota del 4,00 ‰ ;
immobili di cui alle categorie catastali C/1 e D non utilizzati o comunque non aventi i requisiti prescritti per l’ aliquota del 6‰;
immobili compresi nella categoria catastale B;
accessori e pertinenze degli immobili precedentemente indicati soggetti a questa aliquota del 7‰;
terreni;
aree edificabili.
La detrazione base di € 103,29 dall’imposta dovuta compete per gli immobili indicati in questo dispositivo alla lettera B), tranne che per quelli elencati al punto 6), ossia gli immobili locati. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno per cui spetta l’aliquota del 4,00‰.
La detrazione, di cui trattasi, è elevata a € 258,23, come da protocollo d’intesa del 27/10/2003 allegato al presente atto, in presenza delle seguenti condizioni che devono essere documentate nella richiesta da inviare, tramite raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, entro i termini fissati per il pagamento dell’acconto I.C.I.:
I- I componenti della famiglia anagrafica devono dimostrare, trasmettendo copia della dichiarazione dei redditi dell’anno 2005 o presentando relativa autocertificazione, di aver percepito un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all’anno 2005, non superiore a:
€ 9.218,76 per famiglie composte da una sola persona
€ 12.472,43 per famiglie composte da due persone
€ 13.828,13 per famiglie composte da tre persone
€ 14.912,69 per famiglie composte da quattro persone
Per ogni componente oltre il 4°, la quota di reddito è aumentata di € 3.098,74. Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante da pensioni di una o più persone conviventi fino all’importo di€ 5.164,57.
Le quote di cui sopra sono aumentate di € 516,46 per ogni persona disabile o handicappata. Nella determinazione del reddito non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento e di eventuali rendite INAIL o comunque di ogni altro introito a carattere risarcitorio.
Per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 01/01/2006, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all’01/01/2006, il reddito complessivo familiare (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all’anno 2005, non deve essere superiore a €18.935,50.
II- I componenti della famiglia anagrafica di cui sopra non devono avere proprietà, usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari adibite ad abitazione in aggiunta a quella in cui dimorano abitualmente e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1-C/3-C/4-C/5-D.
III- I contribuenti, in fase di calcolo e versamento dovranno tenere conto dei dispositivi di legge, del regolamento di questo Comune e della presente deliberazione.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza, onde consentire di dare attuazione a quanto in narrativa, con voti unanimi espressi nei modi di legge,
RENDE
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - quarto comma del D.Lgs. n.267/2000.