RE RISORSE E CONTROLLO

Unit� Organizzativa Gestione Entrate

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

 

 

GUIDA

PER IL CONTRIBUENTE

2011

Chi, come, quando, dove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote (Delibera C.C. n. 65 del 27/03/2007)

n. ordine

Categoria di appartenenza

   aliquota per mille

 

 

 

1

Terreni agricoli

5

 

 

 

2

Aree fabbricabili

7

 

 

 

3

Immobili classificati Cat A (escluso A10)

 

 

 

 

a)

abitazione principale (Cat. da A2 a A7)

esente

 

 

 

a2)

abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9)

4

 

 

 

a3)

abitazione principale (tutte le categorie A)  per i residenti all�estero

4

 

 

 

b)

abitazione locata con contratto registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 secondo il protocollo n. 4339 del 18/02/2009

2

 

 

 

c)

altri fabbricati residenziali

7

 

 

 

4

Immobili classificati  C/2-C/6-C/7: pertinenze

 

 

 

 

a)

pertinenze di abitazione principale

esente

 

 

 

b)

le altre pertinenze scontano la medesima aliquota dell'immobile cui sono asservite

 

 

 

 

5

Immobili diversi dai precedenti: A/10 � B -    C (escluso pertinenze)- D

5

 

 

 

6

Immobili messi a disposizione dell�Amministrazione per sopperire a particolari tensioni abitative

esenti

 

 

 

 

 

 

 

 

Abitazione principale (Regolamento ICI Del C.C. n. 64/2007)

a)     abitazione di propriet� del soggetto passivo, nel quale lo stesso ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica  - vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 14389 del 15.06.2010) comprese le sue pertinenze,  limitatamente a quelle classificate nelle categorie C/2-C/6-C/7 ancorch� iscritte separatamente in Catasto.

b)     abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;

c)     alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;

d)     abitazione locata con contratto concertato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e)     abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari residenti limitatamente alla relazione di parentela di 2� grado (vedi esempi):

 

(da confrontare con  specchietto �Aliquote  pag. 2 oltre a  Aliquote Detrazione e Riduzioni�  pag. 4)

                                          

proprietario

genitore

nonno

  figlio

nipote

 


                                                                                             

     

                      ascendenti         (parentela in linea retta)          discendenti

 

proprietario

fratello

 

 


                                              (parentela in linea collaterale)

 

f) abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che

   abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,

   a condizione che la stessa non risulti locata;

g) abitazione posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione

    legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta

   assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a

   condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale

   su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove � ubicata

   la casa coniugale.

 

Le dichiarazioni relative alla agevolazioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno,  a pena esclusione dei benefici, nei modi seguenti:

- per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari, autocertificazione;

- per gli immobili dati in locazione concertata, autocertificazione. Il primo anno deve essere allegata all�autocertificazione copia del contratto, mentre per gli anni successivi � sufficiente allegare copia del versamento della registrazione effettuato presso l�Agenzia delle  Entrate (Mod. F23).

 

CHI LA DEVE PAGARE

 

L�imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione).

Nell�applicazione dell�imposta possono verificarsi diversi casi:

      se l�immobile � posseduto da pi� proprietari l�imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di propriet� e deve essere versata separatamente; si considerano tuttavia regolari, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento  ICI 64/2007 i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purch� il versamento corrisponda all'intera propriet� dell'immobile condiviso;

      se l�immobile � gravato da un diritto reale di godimento l�imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota;

      se l�immobile � in propriet� turnaria  (cio� utilizzato a turno dai proprietari) o in multipropriet�, bisogna verificare se la propriet� � ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il pagamento � effettuato dall�amministratore del condominio o della comunione  che � autorizzato a prelevare l�importo necessario al pagamento stesso dalle disponibilit� del condominio medesimo e attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento, addebitandole al rendiconto annuale; nel secondo caso l�imposta dovr� essere versata dalla societ� proprietaria dell�immobile;

      per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario:

      nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo � il concessionario.

 

 

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL�IMMOBILE

 

Per calcolare l�ICI bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell�immobile, ossia quella che si suole chiamare �base imponibile�.

A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni.

      Per i fabbricati, la base imponibile � costituita dalla rendita risultante in catasto al 1� gennaio dell�anno in corso aumentata del coefficiente  di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria.

 

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata � uguale a:

*     100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

*     140  per i fabbricati di categoria B;

*     50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

*     34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale   C/1).    

 

La L. 27/12/2006, n. 296, al comma 173, ha abrogato il comma 4 dell�art.5 D.L.gs504/1992 quindi, dal 01/01/2007 non � pi� possibile determinare la base imponibile con riferimento alla rendita presunta.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente attualizzato.

 

      Per le aree fabbricabili, la base imponibile � costituita dal valore venale in comune commercio al 1� gennaio.

      Per i terreni agricoli, la base imponibile � costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1� gennaio dell�anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

 

 

ESENZIONI DI IMPOSTA

 

Attenzione: da verificare con lo specchietto a pagg. 2-3 "Abitazione principale"

 

    Le unit� immobiliari di cui ai punti a), b), c), e) f) sono esenti;

    Le pertinenze di cui agli immobili precedenti sono esenti

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.

 

 

 

IMMOBILI NON ESENTI

 

      il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 04 marzo 2009, ha stabilito che le abitazioni locate con contratto concertato a soggetto che le utilizza come abitazione principale non possono intendersi �assimilate� all�abitazione principale e quindi sono soggette al pagamento dell�I.C.I..

 

      Sono esclusi dalle agevolazioni i possessori delle u. i. direttamente adibite ad abitazione principale classificate in catasto nelle categorie A/1-A/8-A/9 che devono versare l�I.C.I. calcolata al 4/mille con detrazione di � 104,00 (deliberazione C.C. n. 66 del 27/03/2007).

 

      Per i cittadini italiani residenti all�estero (A.I.R.E.), la casa posseduta a titolo di propriet� o usufrutto si considera �adibita ad abitazione principale� a condizione che non risulti locata, ma non � esente cos� come previsto dalla Risoluzione Ministeriale n. 12/DF del 05.06.2008.

 

 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non utilizzati,  l�imposta � ridotta al 50%. L�inagibilit� o inabitabilit� deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Regolamento Comunale art. 6). La dichiarazione di inagibilit� deve essere redatta dall�Ufficio Tecnico Comunale o dall�A.S.L. e presentata entro il 31.12 dell�anno in cui si verifica il fatto. La mancata presentazione della richiesta esclude l�applicazione delle agevolazioni.

 

Agevolazioni per terreni agricoli

 La Legge prevede la seguente riduzione di imposta sul valore dei terreni cos� determinato:

sui primi           50.000.000 (�   25.822,84)                                                                     100%

da                     50.000.001 (�   25.822,85)     a 120.000.000  (�   61.974,83)             70%

da                   120.000.001 (�   61.974,84)     a 200.000.000  (� 103.291,38)             50%

da                   200.000.001 (� 103.291,39)     a 250.000.000  (� 129.114,22)            25%

oltre                250.000.000 (� 129.114,22)                                                                         0%


 

Relativamente a quanto sopra occorre precisare che usufruiscono della riduzione solo gli imprenditori agricoli che coltivano direttamente i propri terreni.

Per applicare la riduzione, bisogna sommare il valore di tutti  i terreni posseduti e condotti direttamente, anche se situati in pi� Comuni.

 

La definizione imprenditore agricolo � prevista dall�art. 2135 del C.C.. Le agevolazioni sono estese anche agli imprenditori agricoli in pensione.

 

Alcuni terreni agricoli sono esenti, per maggiore chiarezza si riportano di seguito i fogli catastali corrispondenti:

Fogli interamente compresi:

1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-29-30-31-32-33-34-35-38-39-40-41-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-63-67-68-69-70-71-72-73-74-75-77-78.

Fogli parzialmente compresi:

60-61-76-84-88.

 

 

QUANTO  E QUANDO  SI PAGA

 

I soggetti passivi  devono effettuare il versamento dell�imposta complessivamente dovuta in due rate:

 

        l�importo della prima rata deve essere pari al 50% dell�imposta dovuta calcolata sulla base dell�aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell�anno 2010 e deve essere versato entro il 16 giugno;

        l�importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell�ICI dovuta per l�intero anno (in base alle aliquote del 2011) ed � comprensivo dell�eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato entro il 16 dicembre.

 

E� facolt� del contribuente  di versare l�imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il termine del 16 giugno. In questo caso  dovr� essere effettuato il calcolo dell�imposta  dovuta  applicando esclusivamente l�aliquota e la detrazione in vigore nel corso dell�anno 2011.

 

N.B.:  I versamenti devono essere arrotondati all�Euro, inferiore fino a 0,49 e superiore da 0,50. Non devono essere effettuati quando l�importo dovuto non supera � 5,00 annui.

 

Alcuni esempi:

        terreno agricolo che nel corso del 2010 diventa edificabile o un immobile che nel 2011 viene adibito ad abitazione principale: l�imposta deve essere commisurata ai 12 mesi dell�anno 2010 sulla base rispettivamente del valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote e detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2010.

        Un contribuente che abbia acquistato un immobile nel 2011  per cui il possesso non si � protratto per 12 mesi: il contribuente, per il versamento della prima rata da effettuare entro il 16 giugno, dovr� calcolare l�ICI dovuta per l�anno 2011 sulla base dell�aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell�anno 2010, indipendentemente dalla circostanza che per detto anno abbia avuto il possesso dell�immobile per un periodo inferiore ai 12 mesi, entro il 16 dicembre dovr� versare il conguaglio che risulta dalle variazioni  regolamentari deliberate per l�anno 2011.

        Un contribuente che al momento del versamento in acconto entro il 16 giugno non ha pi� il possesso dell�immobile: il contribuente potr� versare la prima rata dell�imposta dovuta per l�anno 2011 commisurandola  in dodicesimi  sull�importo calcolato sulla base dell�aliquota e delle detrazioni  dei 12 mesi dell�anno precedente; entro il 16 dicembre dovr� versare il conguaglio che risulta dalle variazioni  regolamentari deliberate per l�anno 2011. In alternativa pu�  decidere di pagare in unica soluzione, entro il 16 giugno, sulla base dell�aliquota  deliberata per l�anno 2011.

        Un contribuente che al momento del versamento in acconto abbia posseduto un immobile per un periodo inferiore al semestre: si ripropone l�esempio precedente in merito alla commisurazione dell�imposta con il calcolo in dodicesimi  e sempre sulla base delle aliquote e delle detrazioni  vigenti per l�anno 2010, entro il 16 dicembre dovr� versare il conguaglio che risulta dalle variazioni  regolamentari deliberate per l�anno 2011.

 

In via generale, le modalit� di calcolo  dell�importo da versare a titolo di acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso dell�immobile  per i primi sei mesi dell�anno in corso.

 

Dal momento che il Comune di Rosignano M.mo ha mantenuto, per l�anno 2011, le aliquote deliberate nell�anno 2007,  si ritiene opportuno effettuare il versamento della rata di acconto utilizzando le aliquote 2011.

 

 

DOVE SI PAGA

 

L�I.C.I. dovuta al Comune di Rosignano Marittimo, pu� essere versata:

 

I bollettini per il pagamento vengono inviati a casa direttamente dall�Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo  o si possono reperire presso l�U.O. Gestione Entrate.

 

L�eventuale mancato recapito a domicilio di tali bollettini prestampati, non esime il cittadino dall�obbligo di versare il tributo secondo le normali e spontanee iniziative.

 

Il contribuente, dovr� riempire il bollettino di versamento, indicando:

      la somma da pagare;

      il numero di conto corrente;

      il proprio nome cognome ed indirizzo;

      il Comune, per esteso, dove sono ubicati gli immobili (es. Rosignano Marittimo);

      il proprio codice fiscale;

      il numero dei fabbricati;

      l�anno a cui si riferisce il versamento.

 

Il contribuente dovr� poi barrare la casella ACCONTO (per la prima rata) o la casella a SALDO (per il pagamento di dicembre o, in unica soluzione a giugno) ed indicare quanto � stato pagato per: terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati.

 

Se il contribuente possiede pi� immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune, con le modalit� previste da ciascun Ente.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

 

Nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di effettuare il versamento alle scadenze sopra indicate pu� effettuare il �ravvedimento� versando con lo stesso bollettino l�imposta, la sanzione

e gli interessi nella misura del tasso legale del 1,50% annuo (dal 01.01.2011).

La sanzione da applicare � ridotta art. 1, c. 20, L. 13/12/2010, n. 220 di modifica dell�art. 13 del D. Lgs. 472/1997cos� come modificato dall�art.  16, c. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185:

 

 

 

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

 

http://www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Modello.pdf

 

http://www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Istruzioni.pdf

 

La dichiarazione per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2010, anche se avvenute dopo il 15 dicembre per cui non si riflettono sull�imposta dovuta per l�anno medesimo, devono essere presentate entro la scadenza della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno, in particolare

      per gli immobili sui quali � stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.

      per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all�esenzione, all�esclusione dall�imposta o alla agevolazione per inagibilit� o inabitabilit�;

      per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un�area fabbricabile sulla quale � terminata la costruzione del fabbricato).

 

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2010, o che sono comunque esenti o esclusi dall�ICI. In particolare, non si � tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l�unica variazione consiste nell�attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale o per i quali � intervenuto un contratto di compravendita.

 

 

DOVE SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

 

Nei casi in cui permane l�obbligo dichiarativo, le dichiarazioni vanno presentate al Comune dove � ubicato l�immobile (direttamente agli sportelli o a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno).

Presso l�U.O. Gestione Entrate, sono a disposizione i moduli per la dichiarazione.

 

Non bisogna dimenticare che, la dichiarazione ministeriale I.C.I., presentata per la prima volta, vale anche per gli anni successivi.

 

 

COME INFORMARSI

 

Per ulteriori  informazioni :

U.O. Gestione Entrate, Via Amendola 19 - Rosignano Solvay, tel. 0586/724371-259-299-508;

Sito Internet: www.comune.rosignano.livorno.it

 

 

ACCERTAMENTI E SANZIONI  

 

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni/comunicazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonch� all�accertamento d�ufficio delle omesse  dichiarazioni/comunicazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Entro gli stessi termini sono contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie nella misura stabilita dalla deliberazione di C.C. n. 89 del 30.06.1998 come segue:

1.   Per l�omessa presentazione della dichiarazione/comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di  � 51,00.

2.   Per la dichiarazione/comunicazione infedele si applica la sanzione amministrativa  dal 50 al 75% dell�imposta dovuta.

3.   Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di � 103,00.

4.   Per il mancato o incompleto versamento delle somme dovute si applica la sanzione del 30%.

5.   Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie (60 gg. dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

 

 

(Revisione n. 1 del 20.05.2011)