LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con D. Lgs. n. 504 del 30.12.92 è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con decorrenza 1.gennaio 1993;
Visto l'art. 6 del predetto D. Lgs 504/92, così come sostituito dall'art. 3, c. 53, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997), che ammette la diversificazione dell'aliquota I.C.I. fra il minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto altresì l'art. 4, c. 1 del D.L. 437 del 8.8.96, convertito con modificazioni con L. 556 del 24.10.96 che permette al Comune, ai fini I.C.I. di deliberare una aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
Vista la Legge 9/12/1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che stabilisce, tra l’altro:
1) all'art. 2, c. 3 la possibilità da parte dei comuni di sottoscrivere appositi accordi con le organizzazioni della proprietà edilizia e con le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, per la stipula di contratti-tipo di locazione;
2) all'art. 2, c. 4:
nel rispetto degli equilibri di bilancio la possibilità di applicare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al c. 3 dell'art. 2 citato derogando dal limite minimo stabilito dalla normativa vigente per la determinazione delle aliquote medesime;
Visto a tale proposito il protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti e depositato in Comune al prot. 19888 in data 20/07/1999 e successive modificazioni;
Considerato che, a causa della presenza di un alto numero di abitazioni sfitte esistente sul territorio e di settori economici in crisi, occorre tenere conto di criteri nella ripartizione del carico tributario relativo all'I.C.I. sia per l'alleggerimento della pressione fiscale sul bene primario dell'abitazione principale, sia sulle unità immobiliari adibite al settore produttivo e del commercio, garantendo nel contempo che il gettito previsto permetta l'erogazione dei servizi negli equilibri di bilancio;
Visto l'art. 151 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 TU delle Leggi sull'Ordinamento Enti Locali che fissa al 31 dicembre la data per l'approvazione del bilancio di previsione;
Vista la Legge 23/12/2000, n. 388 art. 53 c. 16 che stabilisce il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta entro la data di fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione;
Vista la delibera GC n. 201 del 16/12/2003 che stabiliva le aliquote ICI per l'anno 2004, fatta propria dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio con atto n. 51 del 27/03/2003;
Visti i pareri di regolarità tecnica e per quanto di competenza espresso dal Dirigente Settore Risorse Umane, economiche e strumentali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 267/2000 T.U. citato, allegato;
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
§ Di stabilire, per i motivi in premessa esposti, le aliquote dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - per l'anno 2005, come di seguito indicato:
TERRENI AGRICOLI 5 per mille
AREE FABBRICABILI 7 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille
ABITAZIONE LOCATA L.431/98 2 per mille
PERTINENZE
a) pertinenza di abitazione
principale limitatamente alla prima 4 per mille
b) pertinenza di abitazione principale
oltre alla prima 7 per mille
c) le altre pertinenza scontano
la medesima aliquota dell’immobile cui sono asservite
ALTRI FABBRICATI RESIDENZIALI 7 per mille
IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI 5 per mille