OGGETTO: ICI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008.
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DI MODIFICARE per l’anno 2008 le aliquote ICI precedentemente in vigore come segue:
- Abitazione Principale e relative pertinenze 5,50%o (cinque punto cinquanta per mille);
si intende come abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorino abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Immobili diversi da “abitazione principale” 7%o (sette per mille);
DI DARE ATTO, che dal primo gennaio 2008 non sono ricomprese nel concetto di abitazione principale le seguenti fattispecie:
a) abitazione locata con contratto registrato di durata ultra annuale a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
b) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario o titolare di altro diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);
DI DARE, ALTRESI’, ATTO che a partire dal primo gennaio 2008 alle unita immobiliari elencate nel precedente capoverso, viene applicata l’aliquota pari al 7 per mille.
DI DISPORRE che, con riferimento all’anno 2008, preso atto del contenuto dei commi 1; 2, 3 e 7 dell’articolo 1 del decreto legge 27/5/2008, in vigore dal 29/5/2008, da convertirsi nei termini di legge, al fine di consentire un pieno coordinamento tra le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 con il contenuto del comma 7, ed in attesa di circolare ministeriale esplicativa, l’imposta dovuta, con l’applicazione dell’aliquota ordinaria pari al sette per mille, alle:
a) per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti ed affini;
b) alle unità immobiliari concesse in locazione con contratti di locazione a soggetto che utilizza dette unità immobiliari quali “abitazione principale;
sia versata entro il 15 dicembre 2008 in unica soluzione senza maggiorazione di sanzioni e interessi.