DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 25.05.2006
OGGETTO: I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2006.
DI RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI CONFERMARE ai sensi dell’art.3, dal comma 53 al comma 56, della Legge 662/96 per l’anno 2006 le aliquote ICI determinate con delibera G.C. n. 120 del 31.05.2005 come segue:
- Abitazione Principale e relative pertinenze 5,50%o (cinque punto cinquanta per mille);
si intende come abitazione principale:
- quella nella quale, il contribuente, che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
- quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata;
- abitazione concessa in via gratuita dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado);
- Immobili diversi da “abitazione principale” 7%o (sette per mille);
DI CONFERMARE l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale in euro 103,29 e di rinviare la determinazione delle modalità di applicazione della medesima detrazione alla previsione di cui all’art. 5 del Regolamento ICI in corso di modifica;
DI COMUNICARE la presente delibera ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL.
E con separata unanime votazione:
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 TUEL
F.to Dr. Maurizio PAPI F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA
OGGETTO: I.C.I. – APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.
DI MODIFICARE il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con decorrenza primo gennaio 2006, nel seguente modo:
DI SOSTITUIRE l’articolo 5 che nella stesura previgente risulta così formulato:
Art. 5
Abitazione principale
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorino abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado);
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), e) ed f), se deliberata dal comune ai sensi dell’art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);
- detrazione d’imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e) ed f): l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare: se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individualmente con la medesima deliberazione.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.
Con il testo seguente
Art. 5
Abitazione principale
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorino abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione locata con contratto registrato di durata ultra annuale a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), e) ed f), se deliberata dal comune ai sensi dell’art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);
- detrazione d’imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), ed f): l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare: se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
La detrazione per abitazione per abitazione principale deve essere applicata una sola volta da ciascun soggetto passivo d’imposta.
Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individualmente con la medesima deliberazione.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.
L’applicazione dell’aliquota ridotta, coincidente con l’aliquota applicata all’abitazione principale viene estesa anche alle pertinenze a condizione che le medesime, rientranti nelle categorie catastali C/2 e C/ 6 non siano superiore a due. Nel caso le pertinenze siano superiori a due allora alle successive verrà applicata l’aliquota ordinaria.
DI DARE ATTO che il testo integrato e modificato del regolamento come sopra modificato viene unito, con la dicitura allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Maurizio PAPI F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA