ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2009
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aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicare sul valore degli immobili diversi dall’abitazione principale e quelli non rientranti nei casi seguenti;∞
aliquota del 5,2 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale , ivi residenti ed a condizione che l’immobili appartenga alle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);ATTENZIONE
A decorrere dal 1 gennaio 2008 sono esenti dall’ICI gli immobili (classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A7) adibiti ad abitazione principale (dove il contribuente ha la residenza anagrafica
) e le relative pertinenze. Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.∞
aliquota agevolata del 2 per mille, a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, preventivamente verificate attraverso l’assistenza delle rispettive associazioni sindacali in fase di stipula e pertanto unicamente ai contratti vistati presso le organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali stessi ;∞
aliquota agevolata del 2 per mille per i soggetti passivi che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detto intervento ed alle condizioni e con le modalità individuate dall’art 5 ter del Regolamento Ici ;∞
aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2007 – 30/11/2009; sono escluse le abitazioni date in comodato, qualora il comodatario vi abbia posto la propria residenza anagrafica; l’abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all’estero e l’abitazione posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare e qualora sita in comune diverso da quello nel quale è posta l’abitazione principale;SI RICORDA CHE L’ESENZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
si applica anche alle seguenti situazioni assimilate:
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, sito nel medesimo Comune della ex casa coniugale
.PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Con il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 19 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, sono state definite le pertinenze dell'abitazione principale.
Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (soffitte, depositi, cantine e simili) C6 (garages, posti auto, rimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.
Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.
Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale.
ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 /01/2009 è stato stabilito che:
al fine di usufruire dell’agevolazione
del 2 per mille per le abitazioni locate con contratto tipo concordato (art.2 comma 3 L.431/98), deve essere presentata, all’U.O. Gestione Entrate, apposita dichiarazione entro il termine perentorio del pagamento del saldo (16 Dicembre 2009), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, precisamente attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per mille, come previste dal sopraindicato provvedimento, o, in alternativa, fornendo copia del contratto di locazione agevolata, vistato dalle SEGUENTI Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi Territoriali :·
ASPPI·
CONFEDILIZIA·
UPPI·
ANIA·
SICET·
SUNIA·
UNIAT·
UNIONE INQUILINI
ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 2 PER MILLE PER INSTALLAZIONI DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE PER USO DOMESTICO
I requisiti necessari (art .5 ter Regolamento ICI delibera C.C. n 6 del 19/01/2009) per ottenere l’agevolazione in oggetto sono i seguenti :
a) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio del 30% rispetto ai consumi precedenti l’intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno);
b) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all’albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati;
c) il contribuente deve produrre all’Unità Organizzativa Gestione Entrate entro il termine perentorio del pagamento del saldo copia dell’attestato di “qualificazione energetica” redatto (secondo lo schema dell’allegato A al D.M. 19/2/2007 del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico
) da un tecnico di cui alla lettera b) del presente articolo.A QUALI IMMOBILI SI APPLICA L’ALIQUOTA DEL 9 PER MILLE
Alle abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2007 – 30/11/2009;
Abitazioni date in comodato senza che il comodatario vi abbia stabilito la propria residenza;
Abitazioni, diverse dall’abitazione principale posta nel Comune di Livorno, anche se tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo.
DETRAZIONI D’IMPOSTA
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare in categoria catastale A1 A8 A9 adibita direttamente ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare
€ 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.Nel caso di più contitolari la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che risiedono e effettivamente dimorano nell’immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi.
Ai fini della ripartizione della detrazione non conta la percentuale di possesso, ma, esclusivamente , il
numero dei contitolari che utilizzano l’immobile come abitazione principale.