Cod.Uff. 3-220            COMUNE DI LIVORNO                         N.  49     del  31.03.2008

 

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2008. Determinazione delle aliquote. Individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto alle maggiori detrazioni per l’abitazione principale e determinazione della loro misura.

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

     omissis

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) di determinare per l’anno 2008, in base alle motivazioni espresse in premessa, le seguenti   aliquote  ICI:

 

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

 

b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;

 

c) aliquota agevolata del  2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98)  alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali e pertanto unicamente ai contratti vistati presso le organizzazioni dei Sindacati  firmatari degli Accordi Territoriali ;

d) aliquota del 9 per mille  per le unità immobiliari ad uso  abitativo non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2006 – 30/11/2008; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l’abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all’estero e l’abitazione  posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare;

 

2) di stabilire che entro il termine perentorio del 31.12.2008 i contribuenti interessati presentino all’U.O. Gestione Entrate  apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata, vistato dalla organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali

 

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4) di precisare che l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale nei confronti del coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, è subordinata alla condizione che il soggetto passivo non possieda abitazione principale nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale ;

 

5) di precisare  che per la fattispecie di cui al precedente punto 4) la detrazione d’imposta è calcolata sulla base della quota di possesso anche per gli eventuali  ulteriori contitolari in essa residenti ;

 

6) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere a) e b), i soggetti che versano in situazione di  gravissimo disagio economico-sociale, e di determinare nella misura di  € 155,00 l’importo incrementale della maggiore detrazione ad essi spettante per l’abitazione principale:

 

  a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità  grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91, o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione riconosciuti tali alla data del 1.1.2008, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 2007, non superiore all' importo di € 28.734,52 (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia  anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera CRT n.214/1991) in più  rispetto al primo;

 

  b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage,  posto macchina e cantina ), e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento) non superiore ad € 8.907,60 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più;

 

7) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere c) e d),  i soggetti che versano in situazione di grave disagio economico-sociale,  e di determinare nella misura di € 104,00 l’importo incrementale della maggiore detrazione ad essi spettante per l’abitazione principale:

 

  c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'1.1.2008, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa, con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2007, non superiore ad € 11.493,85 se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più;

 

  d) famiglie formate da giovani coppie, coniugate o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2008, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2008, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e che dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2007, non superiore ad € 20.114,16; 

 

8) di dare atto che, con riferimento al punto 6), lett. a) e b), ed al punto 7), lett. c) e d), come “reddito complessivo familiare lordo” si deve assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e  rendite,  percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

 

9) di stabilire che l'applicazione del beneficio della maggiore  detrazione per l'abitazione principale è subordinato alle seguenti condizioni:

 

  a) che i soggetti interessati rientrino in una delle categorie individuate ai precedenti punti 6) e 7);

 

  b) che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all’estero;

 

  c) che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei seguenti gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico storico);

 

  d) che entro il termine perentorio del 31.12.2008 i contribuenti presentino all’U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l’abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno  2003 o seguenti;

 

  e) che alla dichiarazione di cui al punto d) siano allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall’art. 49 del d.p.r. 445/2000;

 

10) di stabilire che il beneficio dell’incremento della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo, o un componente la famiglia anagrafica, possiede un piccolo appezzamento di terreno nel Comune di Livorno di piccole dimensioni (non oltre 3.000 mq),  diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetto “orticello”).

 

11) di dare atto che l'istituzione dell’aliquota ridotta e le maggiori detrazioni avvengono  nel rispetto del gettito complessivo dell’imposta, non inferiore a quello dell’anno precedente;

 

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000;

 

13) di incaricare l’U.O. Gestione Entrate di trasmettere all’Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia la presente deliberazione, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 506/1999.