Cod.Uff. 3-220 N. 95 del 17.3.2006
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione delle aliquote e della misura delle maggiori detrazioni per l'anno 2006.
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, col quale viene stabilito che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
Visto, inoltre, l’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito dalla L.556/96, relativo all’aliquota agevolata per l’abitazione principale;
Vista la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) che introduce, al comma 4 dell’articolo 2, agevolazioni ai fini ICI consentendo ai Comuni a maggiore tensione abitativa, di introdurre nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall’articolo 2 comma 3 della citata legge 431, ovvero di elevare in misura non superiore al 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa ai fini della determinazione delle aliquote dell’ICI, con riferimento ai soli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Ritenuto di continuare ad avvalersi della facoltà di cui sopra, in considerazione che nella città di Livorno permangono condizioni di emergenza abitativa per cui si tende, con le disposizioni del presente provvedimento, da una parte a disincentivare la proprietà di immobili tenuti sfitti, con l’applicazione di una aliquota superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in deroga all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, dall’altra ad incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l’applicazione di un’aliquota agevolata;
Visti i commi 48 e 51 dell’articolo 3 della citata Legge n.662/96 relativi alla rivalutazione del 5 per cento delle vigenti rendite catastali e del 25 per cento dei redditi dominicali;
Visto l’articolo 3, comma 56 della citata Legge 662/96, secondo il quale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;
Ritenuto di tutelare maggiormente la proprietà dell’abitazione principale, che costituisce bene primario delle persone e rappresenta altresì la fascia più consistente degli oggetti di imposizione dell’ICI;
Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2006 le stesse aliquote del 2005 e precisamente:
a) aliquota ordinaria del 6,7 per mille;
b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;
c) aliquota del 9 per mille, in deroga all’aliquota massima, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2003 – 30/11/2005; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l’ abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all’estero e l’abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare;
d) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato a titolo di abitazione principale e ivi residenti sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
Tenuto conto che con deliberazione n. del Consiglio Comunale in data .3.2006 sono state individuate le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, cui riconoscere una maggiore detrazione per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92;
Ritenuto opportuno anche per l'anno 2006, determinare le maggiori detrazioni ai fini dell’ICI nella stessa misura prevista per lo scorso anno, e precisamente:
a) ulteriore detrazione di € 155 (oltre alla detrazione per l’abitazione principale, di € 103,29, per una detrazione totale di € 258,29) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di gravissimo disagio economico-sociale di cui alle lettere a) e b) della delibera Consiliare sopracitata;
b) ulteriore detrazione di € 104 (oltre alla detrazione per l’abitazione principale, di € 103,29, per una detrazione totale di € 207,29) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di grave disagio economico sociale di cui alle lettere c) e d) della delibera Consiliare sopracitata;
Visto l’articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002), che dispone di approvare le aliquote d’imposta contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo;
Visto il comma 155 della L.266/2005 il quale differisce al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 degli enti locali;
Visto l’art. 162 ,comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 relativo al principio di unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese salvo eccezioni di legge;
Visto l’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;
Visti gli articoli 42, comma 2 (lettera f) e 48,comma 2, del D. Lgs.267/2000;
Visti i pareri previsti dall’articolo 49 D.Lgs.267/2000 allegati e facenti parte integrante del presente atto;
Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2006 entro il termine stabilito, garantendo il buon andamento dell’azione amministrativa ed il perseguimento dei programmi dell’Ente;
con votazione palese ed unanime
1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2006 le seguenti aliquote ICI:
a) aliquota ordinaria del 6,7 per mille;
b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;
c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato a titolo di abitazione principale a persone ivi residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
d) aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2003 – 30/11/2005; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l’abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all’estero e l’abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare;
2) di stabilire che entro il termine perentorio del 31.12.2006 i contribuenti presentino all’U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, precisamente attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per mille, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno 2005;
3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) di determinare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2006 le seguenti maggiori detrazioni ICI:
a) ulteriore detrazione di € 155 (oltre alla detrazione per l’abitazione principale, di € 103,29, per una detrazione totale di € 258,29) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di gravissimo disagio economico-sociale di cui alle lettere a) e b) della delibera Consiliare n. del /03/2006 ;
b) ulteriore detrazione di € 104 (oltre alla detrazione per l’abitazione principale, di € 103,29, per una detrazione totale di € 207,29) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di grave disagio economico sociale di cui alle lettere c) e d) della delibera Consiliare n. del /03/2006;
5) di dare atto, che l'istituzione dell’aliquota ridotta e le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto del gettito complessivo dell’imposta, non inferiore a quello dell’anno precedente;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
7) di incaricare l’U.O. Gestione Entrate di trasmettere all’Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma1, lett.s), D.Lgs. 506/1999.
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili 2006. Individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto ad ulteriore detrazione per l’abitazione principale.
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 8, comma 3, del decreto sopra citato, con il quale il Comune può deliberare una maggiore detrazione per l’abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio di carattere economico sociale;
Visto il protocollo d’intesa fra il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL Pensionati, le Associazioni Nazionali Invalidi Civili, Invalidi del Lavoro, di Guerra di Servizio e Unione Italiana Ciechi stipulato in data 22 marzo 2004;
Ritenuto di confermare quanto concordato nel protocollo d’intesa sopra citato;
Ritenuto altresì di tutelare maggiormente le famiglie nelle quali sono presenti due o più soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%, confermando allargamento in tal caso delle condizioni reddituali richieste per l’agevolazione;
Ritenuto quindi di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere a) e b) i soggetti che versano in gravissimo disagio economico-sociale:
a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91) o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione riconosciuti tali alla data del 1.1.2006 a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno 2005 non superiore all' importo di € 28.171,10 (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera CRT n.214/1991) in più rispetto al primo;
b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento) non superiore a € 8.732,95 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più.
Ritenuto, inoltre, di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere c) e d) i soggetti che versano in grave disagio economico-sociale:
c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'1.1.2006, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento ) riferito all'anno 2005 non superiore a € 11.268,48 se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più;
d) famiglie formate da giovani coppie, coniugate o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2006, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2006, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento) riferito all'anno 2005, non superiore a € 19.719,77;
Inteso che, come “reddito complessivo familiare lordo” si debba assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;
Ritenuto che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione debba essere subordinato alla condizione che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all’estero;
Ritenuto che il diritto all'elevazione della detrazione debba competere anche se il soggetto passivo o un componente la famiglia anagrafica possieda un terreno (di piccole dimensioni) diverso dalle aree fabbricabili, sul quale non viene esercitata attività agricola in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti siti nel Comune di Livorno, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa (c.d. orticelli), in quanto esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I.;
Considerato che siano da escludere dal beneficio dell'aumento della detrazione le U.I. classificate nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
Ritenuto, altresì, che entro il termine perentorio del 31.12.2006, i contribuenti debbano presentare all’U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l’abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno 2005;
Atteso, peraltro, che alle suddette dichiarazioni debbono essere allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall’art. 49 dello stesso d.p.r. 445/2000 cit.;
Ritenuto infine, in conformità a quanto statuito dall’art. 75, sempre del d.p.r. 445/2000, che la verificata non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni presentate, ancorché dovuta ad irregolarità non sanate, per inerzia del contribuente a ciò invitato, o non sanabili, rispetto ai presupposti per il diritto alla ulteriore detrazione, comporti la decadenza dal beneficio usufruito, e quindi il recupero, in sede di attività di liquidazione, della differenza del tributo versato in meno, oltre sanzioni ed interessi, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme speciali in materia;
Dato atto che l’attività di controllo sulle dichiarazioni sopra menzionate, come appositamente prevista dall’art. 71 del d.p.r. 445/2000, per motivi di ordine tecnico-temporale, riguardanti in particolar modo l’accertamento della situazione reddituale, potrà anche essere differita al momento in cui le informazioni, che risultino indispensabili ai fini del controllo medesimo, si renderanno disponibili presso le amministrazioni certificanti, e segnatamente l’Amministrazione finanziaria;
Visto l’articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002) che dispone di approvare le aliquote e agevolazioni d’imposta contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo ;
Visto il comma 155 della L. 266/2005, il quale differisce al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 degli enti locali;
Visto l’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;
Visto l’art. 42 , comma 2 lettera f , del D. Lgs.267/2000;
Visti i pareri previsti dall'articolo 49 D.Lgs.267/2000 allegati e facenti parte integrante del presente atto;
1) di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere a) e b) i soggetti che versano in gravissimo disagio economico-sociale:
b) a) portatori di handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (riconosciuti dalla L.1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91 (o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 1.1.2006 a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all' anno 2005 non superiore all' importo di € 28.171,10 (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera CRT n.214/1991) in più rispetto al primo;
b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento) non superiore a € 8.732,95 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più.
2) di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere c) e d) i soggetti che versano in grave disagio economico-sociale:
c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'1.1.2006, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento) riferito all'anno 2005 non superiore € 11.268,48 se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più; nel caso uno solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio 2006, lo stesso potrà utilizzare la maggiore detrazione proporzionalmente a quella ordinariamente adoperata, in presenza di altro o altri contitolari coabitanti che non possiedono il requisito dell’età;
d) famiglie formate da giovani coppie, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2006, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2006, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento) riferito all'anno 2005, non superiore a € 19.719,77;
Inteso che, come “reddito complessivo familiare lordo” si debba assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;
3) di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) che i soggetti interessati rientrino in una delle categorie individuate ai precedenti punti 1) e 2);
b) che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all’estero;
c) che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico storico);
d) che entro il termine perentorio del 31.12.2006 i contribuenti presentino all’U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, precisamente attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l’abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno 2005;
e) che alla dichiarazione di cui al punto d) siano allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall’art. 49 del d.p.r. 445/2000;
4) di stabilire, in conformità a quanto statuito dall’art. 75, sempre del d.p.r. 445/2000, che la verificata non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni presentate, ancorché dovuta ad irregolarità non sanate, per inerzia del contribuente a ciò invitato, o non sanabili, rispetto ai presupposti per il diritto alla ulteriore detrazione, comporti la decadenza dal beneficio usufruito, e quindi il recupero, in sede di attività di liquidazione, della differenza del tributo versato in meno, oltre sanzioni ed interessi, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme speciali in materia;
5) di dare atto che l’attività di controllo sulle richiamate autodichiarazioni, come appositamente prevista dall’art. 71 del ripetuto d.p.r. 445/2000, per motivi di ordine tecnico-temporale, riguardanti in particolar modo l’accertamento della situazione reddituale, potrà anche essere differita al momento in cui le informazioni, che risultino indispensabili ai fini del controllo medesimo, si renderanno disponibili presso le amministrazioni certificanti, e segnatamente dall’Amministrazione finanziaria;
6) di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un componente la famiglia anagrafica possiede un piccolo appezzamento di terreno nel Comune di Livorno (di piccole dimensioni), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli").
7) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48,comma 2 del D.Lgs.267/2000, la misura delle maggiori detrazioni di cui al presente provvedimento viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale;
8) di incaricare l’U.O. Gestione Entrate di trasmettere all’Ufficio per il Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. s) del d.lgs.506/1999.