ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI PORTOFERRAIO

IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI ANNO 2006

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

CON ATTO N. 34 DEL 09/03/2005

 

 

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… omissis …

 

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D E L I B E R A

 

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1)      di stabilire con decorrenza primo gennaio 2006 nel 4,8 (quattrovirgolaotto) per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili definiti abitazione principale ai sensi del comma 2, articolo 8 del D.Lgs. 504/92. L'aliquota predetta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale così come definite nella deliberazione consiliare n. 14 del 12 febbraio 2003;

 

2)      di abrogare, con decorrenza primo gennaio 2006 l’aliquota agevolata del 6 per mille per le unità immobiliari ricadenti nella categoria A (escluso A/10) utilizzate dal proprietario, titolare di licenza di pubblico esercizio, limitatamente ai casi di attività ricettive (alberghi e pensioni) e attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, etc.), quali alloggi ad uso  esclusivo per il personale dipendente;

3)      di dare atto che l’aliquota ridotta pari al 4 per mille, per l’ipotesi di unità immobiliari ricadenti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D, possedute da soggetti nuovi imprenditori (imprenditori individuali o società di persone) che acquistino una nuova unità immobiliare, come sopra identificata, per svolgervi attività artigianale, professionale o commerciale, prevista per la durata massima di tre anni d’imposta decorrenti dal 1.1.2003, non ha più ragion d’essere con decorrenza primo gennaio 2006;

 

4)      di confermare con decorrenza primo gennaio 2006:

 

·        l’aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille. L'aliquota dovrà applicarsi alle unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/10, C/1 e D (tutte le classi); alle aree fabbricabili ed alla categoria residuale "altri immobili soggetti ad imposizione”; Appartengono alla categoria “altri immobili soggetti ad imposizione” le unità immobiliari  diverse da “abitazione principale”, da “unità immobiliare concessa in comodato a parenti e affini entro il secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale”, da “unita immobiliare locata con contratto regolarmente registrato ad un soggetto (persona fisica) che la utilizzi come abitazione principale”.

·        l’aliquota agevolata del 6 (sei) per mille da applicarsi all’immobile concesso dal proprietario in comodato a parenti ed affini fino al secondo grado che lo utilizzi come abitazione principale ed all’immobile locato con contratto regolarmente registrato con durata almeno quadriennale a soggetto (persona fisica) che lo utilizzi come abitazione principale.

 

5)      di dare incarico al Funzionario Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale in base alle disposizioni di legge;

 

6)      ad unanimità di voti espressi per alzata di mano di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.