ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI PORTOFERRAIO IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
CON ATTO N. 105 DEL 03/05/2005
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D E L I B E R A
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Dispositivo delibera G. C. n. 41 del 19/03/2004
LA GIUNTA COMUNALE
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DELIBERA
1) di ridurre con decorrenza primo gennaio 2004 dal 4,4 (quattrovirgolaquattro) per mille al 4,0 (quattro) per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili definiti abitazione principale ai sensi del comma 2, articolo 8 del decreto legislativo 504/92;
L'aliquota predetta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale così come definite nella deliberazione consiliare n. 14 del 12 febbraio 2003 e precisamente:
"Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.
Dal 1° gennaio 2003 l’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale stessa, così come definite dall’art. 817 del Codice Civile, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della predetta abitazione, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato in numero complessivamente non superiore a 2 (due) per ogni abitazione principale e purché il titolare o il titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale sulla unità pertinenziale."
2) di confermare con la predetta decorrenza nel 7 (sette) per mille l’aliquota ordinaria .
L'aliquota dovrà applicarsi alle unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/10, C/1 e D (tutte le classi); alle aree fabbricabili ed alla categoria residuale "altri immobili soggetti ad imposizione;
Evidenzia che appartengono alla categoria "altri immobili soggetti ad imposizione" le unità immobiliari diverse da "abitazione principale", da "unità immobiliare concessa in comodato a parenti e affini entro il secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale"; da "unità immobiliare locata con contratto registrato a persone fisiche che la utilizzino come abitazione principale". Per le unità identificate nel capoverso precedente continuano ad applicarsi le aliquote vigenti più avanti elencate.
3) di confermare l’applicazione dell’aliquota agevolata del 6 per mille anche all’ipotesi di unità immobiliari ricadenti nella categoria A (escluso A/10) utilizzate dal proprietario, titolare di licenza di pubblico esercizio, limitatamente ai casi di attività ricettive (alberghi e pensioni) e attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, etc), quali alloggi ad uso esclusivo per il personale dipendente.
La qualifica di dipendente dovrà risultare dalla tenuta dei previsti libri obbligatori ai fini INPS e INAIL.
I soggetti interessati all’agevolazione dovranno presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita istanza su moduli predisposti dal Comune;
4) di stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 4 per mille, per l’ipotesi di unità immobiliari ricadenti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D, per la durata massima di tre anni d’imposta decorrenti dal 1.1.2003, possedute da soggetti nuovi imprenditori (imprenditori individuali o società di persone) che acquistino una nuova unità immobiliare, come sopra identificata, per svolgervi attività artigianale, professionale o commerciale.
L’aliquota ridotta verrà concessa esclusivamente per il periodo di effettivo utilizzo dell’immobile acquistato quale bene strumentale.
L’ipotesi agevolativa è riconosciuta altresì nel caso in cui l’imprenditore, così come definito dall’articolo 2083 del Codice Civile, divenga proprietario, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione, di un immobile in precedenza concesso in locazione.
I soggetti interessati all’applicazione dell’aliquota ridotta, se nuovi proprietari, dovranno produrre apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno e, limitatamente al primo anno, produrre copia del certificato di attribuzione della partita IVA, nonché dell’atto di acquisto dell’immobile. Nello stesso termine il soggetto che ha esercitato il diritto di prelazione dovrà procedere all’esibizione del contratto di acquisto e della comunicazione effettuata al proprietario con la quale veniva comunicata la facoltà di esercizio del diritto di prelazione.
5) di confermare, altresì, per l’anno 2004 le altre aliquote così riassunte:
I contribuenti che intendono usufruire dell’aliquota agevolata per la prima dovranno presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata in acconto (30 giugno), l’apposito modello disponibile presso il Servizio Tributi di questo Ente.
I contribuenti che hanno già richiesto le agevolazioni, a partire dall’anno 2003 non dovranno ripetere la presentazione del modello se non per comunicare eventuali variazioni riguardanti il nominativo del locatario, il nominativo del comodatario e/o i nuovi termini del contratto di locazione.
Il contribuente dovrà comunque comunicare al Servizio Tributi il momento in cui vengono meno i presupposti per usufruire dell’agevolazione quali, a mero titolo esemplificativo, la fine degli effetti del contratto di locazione o del comodato;
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Dispositivo delibera C.C. n. 30 del 30/03/2005
IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
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"Dal 01 gennaio 2005 la maggiore detrazione, pari complessivamente a € 258,23 per le unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento viene applicata da contribuenti per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
Nelle predette ipotesi i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non devono avere titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili, situati in qualsiasi comune, ad eccezione di quelli considerati accessori o di pertinenza all’abitazione principale."
" Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
il seguente periodo: "L’aliquota agevolata è applicabile anche alle pertinenze delle abitazioni suddette. In merito alle abitazioni di cui al punto f), si precisa che possono usufruire dell’aliquota agevolata soltanto i proprietari o titolari di diritti reali di godimento che siano persone fisiche. Nel caso in cui proprietari o titolari di diritti reali di godimento siano persone giuridiche, l’aliquota da applicarsi è quella ordinaria.";
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