COMUNE DI CECINA
ICI 2011
ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, non deliberando entro la data prevista per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni ICI in vigore l'anno passato.; quindi per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni vigenti sono quelle di cui alla deliberazione n . 36 del 28/03/2007, il cui estratto è di seguito specificato.
C.C. N° 36/28.03.2007
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omissis
D E L I B E R A
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omissis
- aliquota ridotta pari al 5,9 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unità immobiliari concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;
- aliquota ridotta pari al 1 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonché per le aree fabbricabili;
- aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi;
1. Euro 154,94 per l'abitazione principale con valore imponibile I.C.I. pari o inferiore ad Euro 77.468,54, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non possedere altre unità immobiliari oltre l'abitazione stessa, le relative pertinenze (un'autorimessa e/o una cantina) e terreni agricoli con superficie complessivamente inferiore a mq. 500;
2. Euro 258,23, su denuncia da parte del soggetto passivo, per l'unica abitazione principale (sempre con lo scomputo delle pertinenze già identificate in un'autorimessa e/o in una cantina e dei terreni agricoli con superficie complessivamente inferiore a mq. 500) dei cittadini in situazioni di particolare disagio economico che rispettino le seguenti condizioni:
- famiglia composta da 1 persona - reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 70enni;
- famiglia composta da 2 persone - reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 70enni + importo annuale assegno sociale;
- famiglia composta da 3 o più persone - reddito pari o inferiore all'importo di esenzione del tributo per 2 persone + 30% del reddito minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 70enni per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;
3. Euro