Comune di Cecina

Ici 2008

ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, non deliberando entro la data prevista per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni ICI in vigore l'anno passato; quindi per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni vigenti sono quelle di cui alla deliberazione n. 36 del 28.03.2007 il cui estratto è allegato alla presente.

C.C. N° 36/28.03.2007

IL CONSIGLIO

….

omissis

D E L I B E R A

omissis

- aliquota ridotta pari al 5,9 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unità immobiliari concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

- aliquota ridotta pari al 1 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;

- aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonché per le aree fabbricabili;

- aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi;

2. Di approvare, per quanto indicato in premessa, le seguenti detrazioni I.C.I.:

1. Euro 154,94 per l'abitazione principale con valore imponibile I.C.I. pari o inferiore ad Euro 77.468,54, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non possedere altre unità immobiliari oltre l'abitazione stessa, le relative pertinenze (un'autorimessa e/o una cantina) e terreni agricoli con superficie complessivamente inferiore a mq. 500;

2. Euro 258,23, su denuncia da parte del soggetto passivo, per l'unica abitazione principale (sempre con lo scomputo delle pertinenze già identificate in un'autorimessa e/o in una cantina e dei terreni agricoli con superficie complessivamente inferiore a mq. 500) dei cittadini in situazioni di particolare disagio economico che rispettino le seguenti condizioni:

- famiglia composta da 1 persona - reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 70enni;

- famiglia composta da 2 persone - reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 70enni + importo annuale assegno sociale;

 

- famiglia composta da 3 o più persone - reddito pari o inferiore all'importo di esenzione del tributo per 2 persone + 30% del reddito minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 70enni per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;

3. Euro 103,29 in tutti gli altri casi di possesso di abitazione principale o assimilata.