DI STABILIRE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'ICI - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 01/01/08:
1. Euro 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili;
2. Euro 154,94 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione;
3. Euro 258,23 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione e sia segnalato con relazione del servizio sociale della ASL;
4. Euro 258,23 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione e presenti una certificazione ISEE pari o inferiore a € 8.630,00 (ottomilaseicentotrenta/00);
5. Euro 258,23 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione, presenti una certificazione ISEE pari o inferiore a € 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta,00) e che il proprio nucleo familiare sia composto anche da persona:
· O ultrasettantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali;
· o portatore di handicap permanente e grave di cui all'art. 3 comma 3 della legge 05/02/92 n. 104;
· o invalido civile con invalidità pari o superiore al 74%;
DARE ATTO che per quanto riguarda il caso 3) il Comune si riserverà di chiedere all'ASL, a campione, le motivazioni dell'agevolazione proposta, mentre per i casi 4) 5) il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi, entro il 31 luglio 2009, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, predisposta e messa a disposizione dall'Ufficio Tributi, scaricabile anche dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it
DARE ATTO dell'applicazione dell'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, di importo pari all'1,33 per mille della base imponibile per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili;
DETERMINARE le diversificazioni nella tipologia degli immobili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., stabilendo le aliquote per l'anno 2007 nel seguente modo:
A |
ALIQUOTA ORDINARIA 7%° |
Aree fabbricabili e tutto quanto non inquadrabile nelle successive classificazioni. |
B |
ALIQUOTA RIDOTTA 0,01%° |
Immobile adibito ad ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (vedi punto D3), dove il locatario ha eletto la propria residenza anagrafica, concesso in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. |
C |
ALIQUOTA RIDOTTA 4%° |
Unità immobiliari messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per sopperire a particolari tensioni abitative; |
D |
ALIQUOTA RIDOTTA 4,8%° |
1. Terreni agricoli; 2. Immobile adibito ad ABITAZIONE PRINCIPALE, intendendo per abitazione principale quella dove il soggetto persona fisica ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, ed immobile equiparato all'abitazione principale: a. Abitazione di proprietà del soggetto passivo; b. Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; c. Alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; d. Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti con relazione di parentela fino al 2° grado; e. Abitazione locata con contratto registrato dal 1° gennaio 2008; f. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui è stata presentata la richiesta di variazione; g. Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; h. Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del comune di Castagneto Carducci a condizione che l'abitazione non risulti locata. In questo caso si applica la detrazione minima di legge; i. Abitazione di proprietà del soggetto passivo, che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nel comune; 3. Pertinenze dell'abitazione principale costituite dagli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto); 4. Immobili classificati alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/2 (cantine e locali di deposito), D (immobili a destinazione speciale), utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta come propria attività ed iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; |
E |
ALIQUOTA RIDOTTA 5,4%° |
1. Abitazione locata con contratto registrato anteriormente al 1° gennaio 2008 a soggetto che la utilizza come ABITAZIONE PRINCIPALE, intendendo per tale l'abitazione di residenza anagrafica; 2. Immobili classificati alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/2 (cantine e locali di deposito), D (immobili a destinazione speciale), concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività ed iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; |