COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Provincia di Livorno

AREA 1

SERVIZIO TRIBUTI

Via Umberto I° 13 57022 Castagneto Carducci

Tel:0565/778301-328-307 Fax:0565/778326

 

Guida ICI 2007 per il contribuente

 

Da chi è dovuta.

L’imposta comunale sugli immobili è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Castagneto Carducci, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; se però sull’immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, allora l’imposta è dovuta dal titolare del diritto. Non è quindi tenuto al pagamento colui che detiene l’immobile a titolo di affitto, di comodato o per semplice uso di fatto.

 

 


Come si calcola.

L’imposta si calcola applicando l’aliquota deliberata dal comune al valore dell’immobile così determinato :

·         per i fabbricati iscritti in catasto o che devono essere iscritti in catasto, la rendita catastale va moltiplicata per 100, tranne che per la categoria A/10 (uffici e studi privati) e le categorie del gruppo D, le cui rendite catastali vanno moltiplicate per 50 e per la categoria C/1 (negozi e botteghe), che va invece moltiplicata per 34 ;

·         per i terreni agricoli, il reddito dominicale va moltiplicato per 75 ;

·         per le aree fabbricabili il valore è invece costituito dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione.

L’imposta determinata come sopra va poi rapportata alla percentuale ed al periodo di possesso calcolato in mesi. Nel caso che la titolarità dell’immobile si sia protratta solo per parte del mese, esso è comunque calcolato per intero se il soggetto l’ha posseduto per almeno 15 giorni.

N.B. A decorrere dall’anno 1997 le rendite catastali vanno aumentate del 5% e i redditi dominicali dei terreni del 25%.

 

 


QUESTE SONO LE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007:

 

CASO A : ALIQUOTA 4,8 PER MILLE

A1) Unità immobiliare e relative pertinenze utilizzata dal soggetto passivo come abitazione principale;

A2) Unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato ad uso gratuito dal possessore a parenti fino al secondo grado (ai sensi del codice civile)  a condizione che la utilizzino direttamente come abitazione principale;

A3) Fondi, capannoni commerciali ed artigianali, uffici, gestiti direttamente dal proprietario ed adibiti ad attività commerciale e/o artigianale, professionale;

A4) Fondi, capannoni commerciali ed artigianali, uffici concessi in comodato in uso gratuito dal possessore a parenti fino al secondo grado (ai sensi del codice civile), a condizione che li utilizzino ai fini sopra menzionati;

A5)  Terreni agricoli.

 

CASO B : ALIQUOTA 5,4 PER MILLE

B1)  Abitazione e relative pertinenze locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

B2)  Fondi, capannoni commerciali ed artigianali, uffici, locati con regolare contratto ed adibiti ad attività commerciali e/o artigianali, professionale.

 

CASO C : ALIQUOTA 7 PER MILLE

C1)   Abitazioni di non residenza e relative pertinenze;

C2)   Aree fabbricabili;

C3)  Fondi e capannoni commerciali ed artigianali che non rientrano nei casi di cui alla lettera A e B.

 

CASO D : ALIQUOTA 2  PER MILLE

D1) Unità immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti “concordati” tra le associazioni inquilini e proprietari ex art. 2, 4 e 5 legge 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo.

 

CASO E: ALIQUOTA 4 PER MILLE

E/1) Unità immobiliari messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale per sopperire a particolari tensioni abitative.

 

Per quanto riguarda i casi A2/A3/A4 e B1/B2 e D1 dovrà essere data dimostrazione all’ufficio I.C.I. mediante produzione degli atti stessi o con autocertificazione da presentare entro la scadenza di “comunicazione” ICI (31 luglio 2008 per l’anno 2007).

 

 

QUESTE SONO LE DETRAZIONI PER L’ANNO 2007:

 

1.                  Euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili;

2.                  Euro 154,94 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione;

3.                  Euro 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione e sia segnalato con relazione del servizio sociale della ASL;

4.                  Euro 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione e presenti una certificazione ISEE pari o inferiore a € 8.500,00

5.                  Euro 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili, nel caso che lo stesso possieda una sola abitazione, presenti una certificazione ISEE pari o inferiore a € 15.000,00 e che il proprio nucleo familiare sia composto anche da persona:

·         O ultrasettantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali;

·         o portatore di handicap permanente e grave  di cui all’art. 3 comma 3 della legge 05/02/92 n. 104;

·         o invalido civile con invalidità pari o superiore al 74%.

 

Per quanto riguarda il caso 3) il Comune si riserverà di chiedere all’ASL, a campione, le motivazioni dell’agevolazione proposta, mentre per i casi 4) 5) il contribuente dovrà presentare all’Ufficio Tributi, entro il 31 luglio 2008, apposita autocertificazione di cui alla dichiarazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno  2006. Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle certificazioni ISEE presentate;

 

 

 

IMPORTANTE:

La detrazione spetta e va suddivisa in parti uguali solamente tra i soggetti (che possiedono l'immobile a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) che dimorano nell'immobile.

Ai fini della ripartizione della detrazione non conta la percentuale di possesso, ma, esclusivamente , il numero dei contitolari che utilizzano l’immobile come abitazione principale.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente, (normalmente coincide con quella di residenza anagrafica).

Per i cittadini Italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Castagneto Carducci la casa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, si considera adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata.

 

 

 

 

RIDUZIONE D’IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

 

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. (art. 8 comma 1 D.Lgsl. n. 504/92).

 

 

 


Pagamento.

L’ICI si paga in riferimento all’anno in corso (e non a quello precedente come per l’IRPEF). Quindi tutti coloro che sono titolari di immobili nell’anno di imposizione devono provvedere al pagamento, tenendo conto delle eventuali variazioni che si verificano in corso d’anno e rapportandole ai mesi di durata in base al criterio sopra illustrato per cui la situazione protrattasi per almeno 15 giorni in un mese si considera valida per tutto il mese.

Il pagamento deve essere effettuato separatamente per ogni comune di ubicazione degli immobili; mentre l’art. 7 del regolamento ICI n° 120/98 prevede poi la regolarità dei pagamenti effettuati da uno dei contitolari anche per conto degli altri ovvero dagli eredi per conto del deceduto, a condizione che l’imposta dovuta sia stata totalmente pagata per l’anno di riferimento.

 

 

 

 


Modalità di pagamento.

Il pagamento si effettua in due rate: la prima dal 1 al 16 giugno, per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

La seconda rata deve essere versata  dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ comunque possibile pagare l’ICI dovuta per tutto l’anno entro la scadenza della prima rata.

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 929570 intestato a: Comune di Castagneto Carducci - Servizio Tesoreria - ICI.

 

Nel caso di tardivo/parziale/omesso versamento dell’imposta alle scadenze stabilite, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo e con una sanzione ridotta l’omesso, parziale o tardivo versamento.

La sanzione è del 30% e si riduce:

a) al 3,75% (del tributo omesso/parzialmente/tardivamente versato) se effettuato entro 30 gg, dal termine ultimo previsto per il pagamento;

b) al 6% se il versamento viene effettuato oltre 30gg. dalla scadenza ma comunque entro il 31 luglio dell’anno successivo per l’acconto e entro un anno per il saldo dal tardivo/parziale/omesso versamento.

Al tutto vanno sommati gli interessi legali che si ottengono moltiplicando il tributo omesso/tardivamente/ parzialmente versato per il tasso di interesse legale (dal 01/01/2004 il 2,5%) per i gg. che intercorrono dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato al giorno in cui viene eseguito, diviso 36.500.

Il versamento, comprensivo dell’imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il bollettino di normale versamento di autotassazione barrando la casellina “RAVVEDIMENTO”.

 

 

 


Comunicazione ICI.

A decorrere dal 1999 è stato introdotto il regolamento per la disciplina dell’ICI, approvato con deliberazione C.C. n° 120 del 23.12.1998, il cui art. 9 ha eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, sostituendolo con la “Comunicazione”, da presentare entro il termine di consegna della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è verificata la variazione stessa. Di conseguenza per tutte le variazioni, che comportano un diverso ammontare dell’imposta, che si verificano nel corso del 2007 la comunicazione dovrà essere presentata entro il termine del 31 luglio 2008.

La Comunicazione, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal comune e sottoscritta a pena di nullità.