PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO:
1. Di confermare le aliquote I.C.I. che sono stabilite nel seguente modo:
· 4,5 per mille l’aliquota per abitazione principale ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;
· 7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
· detrazione per l’abitazione principale € 103,29;
· detrazione per l’abitazione principale per gli ultrasessantacinquenni € 258, 23;
2. Di confermare l’esclusione con decorrenza primo gennaio 2002, l’applicazione della detrazione per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale con residenza dei soggetti sotto riportati, concesse in uso gratuito:
· ai parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
· al coniuge ancorché separato o divorziato;
· agli affini entro il secondo grado (suocere, genitori e nuore, cognati);
3. Di dare atto che alle unità immobiliari indicate al punto 2) viene, in ogni caso, applicata l’aliquota prevista per l’abitazione principale;
4. Di approvare le determinazioni delle tariffe relative ai tributi e servizi locali con il consequenziale tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come specificate in premessa;
5. Di dare atto che le aliquote relative all’applicazione della TOSAP resteranno invariate così come quelle relative alla addizionale comunale IRPEF e quelle per l’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni;