IL CONSIGLIO COMUNALE
- Di approvare e confermare per l’anno 2008 il seguente regime di aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) vigente già per l’anno 2007:
1) Aliquota ordinaria pari al 7 per mille;
2) Aliquota del 7 per mille da applicarsi alle Aree Fabbricabili, ed alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, “gruppo B”, “gruppo C”, “gruppo D”;
3) Aliquota pari al 4,5 per mille da applicarsi:
a) agli immobili definiti abitazione principale ai sensi del comma 2, articolo 8 del D.Lgs. 504/92;
b) alle pertinenze, considerate parti integranti dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte distintamente in catasto e rientranti nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (autorimesse), limitatamente ad un numero massimo di due.
4) Aliquota ridotta pari al 4,5 per mille da applicarsi in favore di:
a) Persone fisiche soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
b) Proprietari di abitazione anziani o disabili che stabiliscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata;
c) Cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) per l’unica abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, comunque non locata;
5) Aliquota agevolata al 4,5 per mille da applicarsi:
a) Agli immobili locati per almeno un anno con contratto regolarmente registrato ad un soggetto, persona fisica, residente che li utilizzi come abitazione principale;
b) Alle abitazioni concesse in comodato gratuito dal possessore a parenti o affini fino al terzo grado (Cod. Civ. artt. n.74, 75, 76, 77, 78) residenti nel comune che le utilizzino comunque come abitazioni principali;
Al fine del riconoscimento del diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata si dispone quanto segue:
· In riferimento all’ipotesi di cui al punto a) lo stato di locazione dovrà risultare da contratto registrato di durata almeno annuale e da dichiarazione che attesti la locazione dell’immobile a persona che lo utilizzi come abitazione principale;
· In riferimento all’ipotesi di cui al punto b) il proprietario dovrà presentare una dichiarazione che attesti la cessione dell’utilizzo dell’alloggio a titolo gratuito a parenti o affini fino al terzo grado ivi residenti;
6) La detrazione dell’I.C.I. sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è definita nelle seguenti misure:
a) euro 114,00;
b) euro 228,00 per i proprietari ed i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31/12/2006 e che non posseggano altre abitazioni su tutto il territorio nazionale, da comprovarsi attraverso autocertificazione in carta semplice.