IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) 2007
Con le deliberazioni n°40 del 30/03/2007 della Giunta Municipale e n°12 del 04/04/2007 del Consiglio Comunale sono state adottate le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2007:
ALIQUOTE
A) l’aliquota ordinaria è pari al 7,0 per mille;
B) l’aliquota del 7,0 per mille verrà applicata alle aree fabbricabili ed alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, “gruppo B”, “gruppo C”, “gruppo D”;
C) l’aliquota del 4,5 per mille verrà applicata nei seguenti casi:
1) per l’abitazione principale, cioè quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;
2) abitazione di residenza utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
3) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
4) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’A.I.R.E., alla sola condizione che non risulti locata;
5) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6) immobile locato per almeno un anno con contratto registrato ad un soggetto, persona fisica, residente che lo utilizzi come abitazione principale. Lo stato di locazione dovrà risultare da una copia del contratto registrato da allegarsi ad una dichiarazione che attesti la locazione di detto immobile.
7) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al terzo grado [Codice Civile artt. 74, 75, 76, 77, 78] residenti nel comune che le utilizzino come abitazioni principali. Il proprietario dovrà presentare una dichiarazione che attesti la cessione dell’utilizzo dell’alloggio a detti soggetti.
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
1) €. 114,00 per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;
2) €. 228,00 per i proprietari che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31.12.2005 e che non posseggano altre abitazioni su tutto il territorio nazionale [presentare in comune un’autocertificazione in carta semplice];
Le autocertificazioni non sono necessarie nel caso in cui siano state già presentate nell’anno precedente e gli effetti proseguono nell’anno in corso.
RICORDARSI
Ø Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse).
Ø I terreni agricoli non sono soggetti all’imposta (perché Comune facente parte di una Comunità Montana).
Ø Gli estimi catastali dal 1997 devono essere maggiorati del 5 %.
Ø La prima rata scade il 18 giugno 2007 (50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente).
Ø La seconda rata scade il 17 dicembre 2007 (saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno).
Ø Con deliberazione n.10 del 04/04/2007 del C. C. è stata approvata una modifica del Regolamento Ici.
ATTENZIONE:
I versamenti dovranno essere effettuati sul C/C postale n° 63711642 intestato a:
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA – I.C.I. – SERVIZIO TESORERIA.
Sede municipale, lì 12/04/2007 f.to IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - TRIBUTARIA
(dott.Stefano Servidei)