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1) di approvare per l’anno 2005 il seguente regime di aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
A) l’aliquota ordinaria è pari al 6 per mille;
B) l’aliquota ridotta pari al 5 per mille verrà applicata alle aree fabbricabili ed alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali “gruppo B”, “gruppo C” e “gruppo D”;
C) l’aliquota ridotta pari al 4,5 per mille verrà applicata in favore:
a) persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;
c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’A.I.R.E. del Comune alla sola condizione che non risulti locata;
D) l’aliquota agevolata pari al 4,5 per mille troverà applicazione:
a) immobili locati per almeno un anno con contratto registrato ad un soggetto, persona fisica, residente che li utilizzi come abitazione principale;
b) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al terzo grado [Codice Civile artt. 74, 75, 76, 77, 78] residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale.
Al fine del riconoscimento del diritto all’applicazione dell'aliquota agevolata si dispone quanto segue:
- in riferimento all'ipotesi di cui al punto a) lo stato di locazione dovrà risultare da contratto registrato di durata almeno annuale e da dichiarazione che attesti la locazione dell’immobile a persona che lo utilizzi come abitazione principale. La dichiarazione non è necessaria nel caso in cui sia stata già presentata l’anno precedente e gli effetti proseguano nell’anno in corso.
- in riferimento all'ipotesi di cui al punto b) il proprietario dovrà presentare una dichiarazione che attesti la cessione dell’utilizzo dell’alloggio a titolo gratuito a parenti o affini fino al terzo grado ivi residenti. La dichiarazione non è necessaria nel caso in cui sia stata già presentata l’anno precedente e gli effetti proseguano nell’anno in corso.
2) la detrazione dell’I.C.I sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle seguenti misure:
a) euro 114,00;
b) euro 228,00 per i proprietari ed i soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs.504/92, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31/12/2004 e che non posseggano altre abitazioni su tutto il territorio nazionale da comprovarsi attraverso autocertificazione in carta semplice. L’autocertificazione non è necessaria nel caso in cui sia stata già presentata l’anno precedente e gli effetti proseguano nell’anno in corso.