Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sugli Immobili (ICI);
-Adotta per l’anno 2006 le seguenti aliquote per l’imposta comunale sugli immobili;
ALIQUOTA RIDOTTA |
ALIQUOTA ORDINARIA |
4,5 per mille |
7 per mille |
- ALIQUOTA RIDOTTA: 4,5 per mille da applicare all’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Si considerano inoltre abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
Ai sensi dell’articolo 5 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Ici, è equiparata all’ abitazione principale la pertinenza (garage, box, posto macchina, magazzino, locale di deposito, cantina) identificata catastalmente come C2 o C6, asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale, ancorchè non facente parte dello stesso immobile, ma comunque ubicata nello stesso centro o nucleo abitato nel quale è sita l’abitazione principale.
Nel caso ad una stessa abitazione fossero asservite più pertinenze l’agevolazione spetta esclusivamente ad una sola, da indicare con dichiarazione del contribuente;
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alla pertinenza come sopra indicata, è detratta , fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 180,76 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione viene suddivisa in parti uguali, prescindendo dalle quote di possesso dei singoli soggetti.
Ai sensi dell’articolo 6 Regolamento Comunale sono soggette all’aliquota agevolata del 4,5 per mille le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti).
Per tali unità immobiliari NON viene prevista la detrazione per abitazione principale.
Eventuali pertinenze comprese nell’uso gratuito non usufruiranno dell’aliquota agevolata prevista solo per l’unità immobiliare destinata ad abitazione.
La concessione a soggetto residente in tale unità immobiliare deve essere provata con scrittura privata, l’agevolazione spetta dal primo gennaio successivo alla richiesta presentata dal contribuente all’ufficio tributi;
· aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili (terreni, aree fabbricabili e fabbricati) diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel Comune: 7 per mille
RIDUZIONI
Per ottenere la riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati il contribuente deve presentare, tassativamente all’inizio del periodo per il quale intende richiedere detta riduzione, apposita dichiarazione corredata di perizia nella quale viene accertata la sussistenza delle condizioni di cui sopra rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune, con spese a carico del proprietario, o in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale il contribuente deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile.
Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
Le istanze di riduzione per inagibilità non avranno comunque decorrenza anteriore alla data di presentazione all’Ufficio Tributi.
Dare atto che tale delibera verrà integrata dalle agevolazioni e/o riduzioni che scaturiranno dagli accordi con il Sindacato Pensionati in corso di definizione e che saranno approvati con successivo atto della Giunta.
VERSAMENTI
Il versamento dell’imposta avverrà in due rate di cui la prima entro il 30 giugno 2006 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; e la seconda rata versata entro il 20 dicembre
I soggetti passivi di imposta possono tuttavia versare in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata per l’imposta dovuta dell’anno in corso, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.
C/C POSTALE N. 70612650 intestato a: COMUNE DI BIBBONA SERV. RISC. ICI