LA GIUNTA MUNICIPALE

            Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 96 del 20/12/2003, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni e i criteri applicativi dell’Imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) per l’anno 2004;

            Richiamata altresì la  deliberazione C.C.  n. 05 del 26/0371999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ I.C.I. producente effetti a decorrere dal 1° gennaio 1999;

            Considerato che, in osservanza della vigente normativa, la Giunta Municipale preliminarmente all’approvazione del Bilancio di previsione annuale deve pronunciarsi  in materia di tariffe, prezzi ed aliquote e che pertanto è ora necessario disporre in materia di aliquote e detrazioni ICI per l’anno  2005;

            Dato atto che per il citato anno si intende confermare le aliquote e detrazioni d'imposta già vigenti nel corrente  esercizio finanziario, come dettagliatamente riportato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

            Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito recependo integralmente le norme fissate con il predetto Regolamento Comunale che, particolarmente all’articolo 5), testualmente riporta:

- Art. 5 -

Abitazione principale

“”Si intende abitazione principale  quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

a)   abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)   abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)   abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione con non risulti locata;

d)   abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e)   abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari ( figli e/o genitori con esclusione di ogni altra parentela ed affinità);

f)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

Le condizioni di cui ai punti d) e e) dovranno essere dichiarate su appositi moduli in distribuzione presso gli uffici comunali e supportate da documenti giustificativi entro i termini del versamento della rata di acconto ( 30 Giugno)......

0missis

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale  le sue pertinenze , ancorché iscritte distintamente al catasto  ( purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare  nel quale è sita l’abitazione principale . L’applicazione dell’aliquota ridotta in variazione rispetto al passato dovrà essere seguita dalla comunicazione di cui all’ art. 8).””;

            Viste le Circolari Ministeriali attinenti la gestione dell'imposta in argomento, appositamente emanate;

            Vista la Legge 23.10.1992 n. 421 nonché il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;

            Visto l’art. 4 del D.L. 8/8/1996 n. 437 convertito con modificazioni con legge 24.10.1996 n. 556;

            Visto il Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 nonché la legge 449/97;

            Vista la legge n. 662/1996;

            Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL);

            Visti i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

            Visto l'art. 134 - comma 4° - del Decreto Legislativo n. 267/2000;

            Con voti unanimi legalmente espressi;

 

 

D E L I B E R A

 

1) di confermare, in materia di Imposta Comunale  sugli Immobili  ( I.C.I.) -  per l’anno  2005 - le aliquote e le detrazioni già in vigore nell'anno 2004 e precisamente come segue:

 

n     ALIQUOTA ORDINARIA : 7 (sette) per mille - per tutti gli immobili con esclusione dell’abitazione principale e sue pertinenze;

n     ALIQUOTA RIDOTTA  :  6 (sei)  per mille - per l’abitazione principale e sue pertinenze;

n     DETRAZIONE D’IMPOSTA : Euro 139,44 ( centotrentanove/44 ).

            2) di dare atto che l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta sopradescritte sono applicabili nei casi di abitazione principale come dettagliatamente riportato nell’art. 5) del Regolamento per l’applicazione dell’ ICI; in tutti gli altri  casi sarà applicabile l’aliquota ordinaria, con esclusione della detrazione d'imposta per le soggettività passive contemplate nei punti d) e e);

            3) di determinare l’elevazione della detrazione d’imposta a Euro 170,43 ( Euro centosettanta/43 ) nel caso di contribuenti ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare  pari o inferiore a Euro 6.713,94 ( Euro seimilasettecentotredici/94 ),  maggiorato di Euro 1.549,37 ( Euro millecinquecentoquarantanove/37 ) per ogni componente il nucleo familiare medesimo, che non possiede altre proprietà immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. La relativa richiesta dovrà  essere redatta e inoltrata entro il 30.06.2005  su appositi  moduli  reperibili presso gli uffici comunali;

            4)  di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2005, in conformità al disposto dell’ art. 172, 1° comma, lett. e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro i termini di legge;

            5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto Legislativo n. 267/2000, a seguito di separata unanime votazione.-