COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

atto consiliare n. 29 del 19 febbraio 2007

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. DETERMINARE ,per le motivazioni espresse in narrativa, per l’ anno 20067 l’ aliquota dell’

imposta comunale sugli immobili come segue:

· aliquota del 6,5 per mille da applicare in via generale

· aliquota del 6 per mille sull’ abitazione principale e immobili assimilati ;

· aliquota al 4 per mille per unita’ immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti

produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attivita’ esistenti per i primi tre

anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata e’ subordinata

alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei Piani

insediamenti produttivi .

L’agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino ,ad

eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico

superiore a 5 tonnellate da parte degli autotrasportatori.

· aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all’ abitazione principale (anche se

unico immobile di proprieta’ nel territorio nazionale) e non locati o non occupati da parenti

entro il secondo grado;

· aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.

2. DETERMINARE che :

· la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata

copia del contratto di affitto.Non si applica l’aliquota del 7 per mille in caso di locazione

annuale-

· l’occupazione di parenti entro il 2° grado sia autocertificata dal contribuente e che alla stessa

corrisponda la residenza effettiva-

· le attestazioni prodotte siano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso e

debbano essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all’

anno di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata all’ ufficio tributi

entro 30 gg.

3. DETERMINARE che:

· l’ esercizio della facolta’ di autocertificazione prevista dall’ art.8 , comma 1 del Decreto

legislativo n. 504/92 debba avvenire come disposto dall’ art. 5 del Regolamento ICI per ragioni

di pericolo all’ integrita’ fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o

inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o

miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di

perizia all’ ufficio tecnico o alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva

anzidetta. L’ eliminazione della causa ostativa all’ uso dei locali e’ comunicata all’ ufficio

tributi al verificarsi.

DETERMINAZIONE MAGGIORI DETRAZIONI ICI ANNO 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) DETERMINARE in Euro 105,00 la detrazione generale per l’ abitazione principale;

2) RICONOSCERE ai sensi dell' art. 8, comma 3, del Dlgs. 504/92,e successive modifiche, ai

contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione ICI da

Euro 105,00 a Euro 260,00 sulla prima abitazione:

A)NUCLEI FAMILIARI CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI

1)Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina o altra

pertinenza quale unica proprieta' immobiliare del contribuente all'1.1.2007. Nel caso in cui

l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere

nessuna proprieta' immobiliare;

2)Reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni ( da intendersi quale reddito principale ma non

esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito

dell'immobile soggetto a ICI e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno

2006:

U n i c o c o m p o n e n t e E u r o 9 7 9 3 , 9 1

D u e c o m p o n e n t i E u r o 1 3 2 5 1 , 5 2

T r e c o m p o n e n t i E u r o 1 4 6 9 0 , 8 7

Q u a t t r o c o m p o n e n t i E u r o 1 5 8 4 3 , 4 0

Ai limiti di reddito suddetti si aggiungono Euro 550,00 lordi se nel nucleo familiare vi e'un

portatore di handicap.

Per nuclei familiari con piu' di 4 componenti si aggiungono Euro 3.100 lordi per ciascuna persona.

Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purche' non superiore a Euro

5.165,00, di ultrasessantacinquenni conviventi ( sia singoli che coppie) e non proprietari di altri

immobili .

B) PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

anche su segnalazione dei servizi sociali dell'USL.

C) NUCLEI FAMILIARI RICADENTI NELLE FASCE DI REDDITO GIA' PREVISTE

ABITANTI IN CASE ACQUISTATE IN COOPERATIVA O DI EDILIZIA POPOLARE A

PROPRIETA' INDIVISA.

Sia nel caso di cui alla lettera A che nel caso della lettera C l'applicazione del beneficio della

detrazione Euro 260 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non

possiedano altra proprieta' immobiliare ( non viene considerata proprieta' aggiuntiva la proprieta' di

"orticelli" comunque non soggetti all'imposta);.

2)DETERMINARE i seguenti criteri applicativi:

Il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o

autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome,cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti

richiesti per il diritto alla detrazione di Euro 260.

La richiesta dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il termine ultimo di versamento del

saldo dell'imposta ( 20 dicembre)levare all'ufficio tributi del Comune di Campiglia M.ma Via Roma

5, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di

acconto ICI potranno al momento del pagamento della stessa gia' tenere conto della detrazione

maggiorata , le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo

entro il 20 dicembre.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto

dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal Dlgs 504/92

e le pene previste dagli artt. 483,495,496 del C.P. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed

in ottemperanza alle norme contenute nell'art.24 della L. 13.4.77, n.114.

CHIEDERE la presentazione del modello ISEE per andare ad una gestione uniforme con i servizi

sociali della valutazione dei redditi;

3) DETERMINARE che l'esercizio della facolta' di autocertificazione prevista dall' art.8, comma

1 del Decreto legvo 504/92 sopra richiamato debba avvenire come disposto dall’art 5 del

Regolamento ICI per ragioni di pericolo all’integrita’ fisica o alla salute delle persone. Non

possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla

conservazione , ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla

data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico o alla data di presentazione al

Comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta.L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei

locali e’ comunicata all’ufficio tributi al verificarsi.