CITTA’ DI PIO
I
Delibera C.C. n° 42 del 09/04/2010 Aliquote ICI
A) Sono esclusi dal pagamento dell’ICI (ex. Art. 1 D.L. 93/2008
1)unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione oppure in proprietà o usufrutto di anziani residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, purché non locate o oggetto di uso o detenzione a qualunque titolo da parte di terzi).
2)il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4) le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a parenti in linea
collaterale entro il secondo grado (fratelli) purché ivi residenti.
L'esclusione dall'ICI deve intendersi estesa anche alle cosiddette "pertinenze", in quanto soggette al medesimo regime giuridico dell'abitazione principale, in base agli articoli 817 e seguenti del Codice Civile. Le pertinenze
devono essere individuate sulla base della definizione che ne viene data dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI (unità immobiliari di categoria C2, C6, C7, solo se facenti parte dello stesso corpo di fabbrica dell'abitazione principale o comprese nella porzione di terreno recintata sulla quale insiste l'abitazione principale, purché a disposizione di almeno un comproprietario della stessa);
B) 5 per mille:
1) Le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione oppure in proprietà o usufrutto di anziani residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, purché non locate o oggetto di uso o detenzione a qualunque titolo da parte di terzi).
2) unità immobiliari locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 art.2 Legge 431/1998 a condizione che i locatari vi abbiano la residenza anagrafica.
3) unità immobiliari abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da un cittadino italiano
residente all'estero ed iscritto all’AIRE, a condizione che non risultino locate o oggetto a qualunque titolo di uso o detenzione da parte di terzi e che i suddetti
soggetti non possiedano sul territorio nazionale altre unità abitative;
4) le unità immobiliari abitative locate con contratto registrato a soggetti inseriti nella graduatoria
definitiva di Edilizia Residenziale Pubblica con almeno punti 3, purché il contratto sia stato stipulato dopo il 1 gennaio 1999 e limitatamente al periodo posteriore alla data in cui sia stata formalizzata la rinuncia da parte del locatario all'inserimento nella graduatoria sopra indicata;
5) l’abitazione posseduta da un soggetto, già residente nel Comune di Piombino, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio (es. militari, carabinieri ecc.), qualora l’unità immobiliare risulti a disposizione del proprietario o dei componenti del nucleo familiare;
6) le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito ad affini entro il primo grado (suoceri ecc.)
purché ivi residenti.
L’aliquota del 5 per mille deve intendersi estesa anche alle pertinenze delle abitazioni di cui al punto B).
C) 7,0 per mille:
1) unità immobiliari abitative locate con contratto registrato, o concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale oltre il 2°grado fino al 4° grado (zii, cugini ecc.) o affini oltre il 1° grado fino al 3° grado (cognati ecc.); 2) unità immobiliari abitative non locate per i primi due anni dall’inizio del possesso ai fini ICI o per le quali i contratti di locazione siano scaduti e non rinnovati da almeno due anni;3) le quote di possesso delle unità immobiliari abitative del coniuge contitolare non residente, nel caso di un solo coniuge residente.
N.b.: per il calcolo del biennio si fa riferimento alla data di acquisto dell’immobile o alla data di scadenza dell’ultimo contratto di locazione.
D) 9,0 per mille :
abitazioni che non possiedono i requisiti di cui al punto C), non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ( comma 4, art.2, legge 431/1998)
E) 6,0 per mille:
locali utilizzati da affittacamere (art.55 L.R.N°42/2000) case ed appartamenti per vacanze (art.56 L.R. n.42/2000), residenze d’epoca utilizzate come strutture ricettive (art.58 L.R. 42/2000)
ATTENZIONE: al punto E si fa riferimento esclusivamente ad esercizi commerciali e imprenditoriali.
F) 6,4 per mille:
altre unità immobiliari (fondi, terreni, aree edificabili, altre unità immobiliari non abitative)
G) 4,0 per mille:
fabbricati di categoria D, relativi ad attività produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale per il primo triennio di attività.
LE UNITA’ I
IL VERSA
RIDUZIONE D'I
ATTENZIONE: le rendite risultanti in Catasto devono essere rivalutate del 5% ai fini del calcolo dell' ICI. Agli stessi fini, i redditi dominicali devono essere rivalutati del 25% e i fabbricati di categoria B devono essere rivalutati del 40%.
N.B.: LE SCADENZE DI PAGA
IL CO
PAGA
NEL SITO ISTITUZIONALE DEL CO