Aliquote Ici valevoli a decorrere dal primo gennaio 2007

 

  A) 5 per mille

 

1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale  dal proprietario , usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, oppure in proprietà o usufrutto di anziani o  residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, purché non locate o oggetto di uso o detenzione a qualunque titolo da parte di terzi;

 

2) Unità immobiliari possedute nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’aire; tali fabbricati si considerano direttamente adibiti ad abitazione principale  a condizione che non risultino locati o oggetto a qualunque titolo di uso o detenzione da parte di terzi e che i suddetti soggetti non possiedano sul territorio nazionale  altre unità abitative;

 

3) Unità immobiliari di categoria C2, C6, C7, solo se facenti parte dello stesso corpo di fabbrica dell’abitazione principale o comprese nella porzione di terreno recintata  sulla quale insiste l’abitazione principale purché a disposizione di almeno un comproprietario della stessa (pertinenze);

 

4) Unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito  a parenti in linea retta, a parenti in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli), o ad affini entro il primo grado (suoceri ecc.);

 

5) Unità immobiliari abitative locate con contratto registrato a soggetti inseriti nella graduatoria ERP con almeno tre punti, purché con il contratto stipulato dopo il primo gennaio 1999 e solo per il periodo posteriore  alla data in cui si formalizza la rinuncia del conduttore all’inserimento in graduatoria;

 

6) Unità immobiliari locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge n° 431/1998;

 

La detrazione non spetta alle unità immobiliari  di cui ai precedenti numeri 3,4 e 5;

 

 B) 7,0 per mille: unità immobiliari abitative locate con contratto registrato, o concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale oltre il secondo  fino al quarto grado(zii cugini ecc. o affini  oltre il primo fino al terzo  grado (cognati ecc.); Unità abitative non locate  per i primi due anni dall’inizio del possesso ai fini Ici o per le quali i contratti di locazione siano scaduti e non rinnovati da almeno due anni;

 

 C) 9,0 per mille: unità immobiliari abitative che non possiedono i requisiti di cui al punto B) non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (comma 4 art. 2 Legge n 431/1998);

 

 D) 6,0 per mille: locali utilizzati da affittacamere (art. 55 L.R. n° 42/2000)  case e appartamenti per vacanze  (art. 56 L. R.  n 42/2000 ),  residenze d’epoca  utilizzate come  strutture ricettive (art. 58 della L.R. n°42/2000);

 

 E) 6,4 per mille: altre unità immobiliari (fondi, terreni, aree edificabili, altre unità immobiliari non abitative);

 

 F) 4,0 per mille: fabbricati di categoria D, relativi ad attività produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale per il primo triennio di attività;

 

Modalità applicative

-La detrazione  per abitazione principale, pari a € 114,00 si applica  limitatamente alle unità immobiliari indicate nei punti 1) e 2) lettera A) e, in caso  di eccedenza di detrazione a credito, alle loro eventuali pertinenze;

-Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale corrispondono alla residenza anagrafica del contribuente;

-L’aliquota del 7 per mille deve intendersi riferita alle abitazioni per le quali risulti registrato un contratto di locazione o siano state concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale o ad affini oltre il primo grado nel corso dell’ultimo biennio.

-Nei casi di cui sopra  l’aliquota del 7 per mille si applica anche al periodo del biennio precedente al contratto di locazione o alla suddetta cessione  in uso gratuito, in cui l’abitazione sia rimasta vuota o comunque a disposizione del soggetto passivo dell’ Ici.

-Per il calcolo del biennio si fa riferimento  alla data di acquisto dell’immobile o alla data di scadenza dell’ultimo contratto di locazione.

-Al punto D) si fa riferimento unicamente ad esercizi commerciali e ad attività imprenditoriali.

 

Agevolazioni Ici a decorrere dal primo gennaio 2007

 

A decorrere dal primo gennaio 2007, possono usufruire della  ulteriore detrazione di € 258,00  di cui all’art. 87 comma 3  del  decreto Legislativo n. 504/1992:

-          I contribuenti in particolari condizioni di disagio economico, su segnalazione dei Servizi Sociali;

-          I componenti  della famiglia anagrafica e le persone conviventi che non abbiano la proprietà o l’usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari della  categoria catastale A diverse da quelle in cui risiedono e/o su  unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1,C3,C4, o C5;

-          Il reddito familiare complessivo imponibile a fini Irpef (comprensivo di ogni reddito del nucleo, incluso quello dell’unità immobiliare soggetta ad Ici) riferito all’anno 2006 non sia superiore a € 10.008,00 per le famiglie composte da una sola persona, ad € 13.540,00 per due persone, ad € 15.012,00 per tre persone, ad € 16.190,00 per 4 persone, importi  cui devono aggiungersi € 3.364,00 per ogni componente oltre il quarto ed € 561,00 per ogni portatore di handicap;

-          Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante da pensioni di una o più persone conviventi fino all’importo di € 5.470,00 fermo restando il permanere delle condizioni soggettive di cui sopra;

 

I contribuenti che intendono usufruire dell’ulteriore detrazione devono presentare al comune una specifica istanza, corredata di ogni atto o documento utile a comprovare il diritto alla stessa, entro il termine utile per la presentazione dei redditi di ciascun anno.

Il comune si pronuncerà sulle istanze entro il termine previsto per il pagamento del saldo Ici. Sempre entro tale termine, nel caso in cui l’esame delle istanze non sia completato, il contribuente potrà provvedere  al pagamento del saldo  come se la richiesta fosse stata accolta. In caso di successivo diniego, il contribuente sarà tenuto a pagare soltanto la differenza di imposta.

Il pagamento dell’acconto deve essere fatto per intero; tuttavia i contribuenti che abbiano beneficiato  dell’ulteriore detrazione per l’anno precedente, pur essendo tenuti a presentare nei suddetti termini la nuova istanza dovutamente documentata, possono allegare alla stessa  copia dei relativi provvedimenti e pagare l’acconto già calcolando l’ulteriore detrazione. Il comune provvederà al controllo a campione di tali richieste e dichiarazioni.

L’istanza di ulteriore detrazione può essere validamente inoltrata  anche dopo il termine stabilito, purché entro l’anno solare di riferimento, qualora si siano verificate situazioni soggettive personali (ad esempio  licenziamento, cassa integrazione, fallimento, perdita documentata di una fonte di reddito) tali  da ridurre il reddito familiare  complessivo lordo  nei limiti sopra indicati. In tal caso l’istanza potrà essere accolta in via provvisoria, diventando definitiva  solo a seguito  della presentazione dei documenti comprovanti il reddito familiare  complessivo lordo  dell’anno considerato. Il comune  darà comunicazione  della definitività o meno del provvedimento a seguito della presentazione dei suddetti documenti. Qualora il provvedimento provvisorio venisse revocato  il contribuente sarà tenuto alla sola integrazione dell’imposta , senza applicazione di pena pecuniaria e interessi.