Estratto Deliberazione n. 19 del 19.4.2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 così come modificato dal comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di aliquote I.C.I.;
- il comma 16 dell’art. 53 della L. 23.12.2000, n. 388, così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448, ed il comma 169, art. 1, L. 296/2006 con cui si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è quello dell’approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
PRESO ATTO che il Decreto Ministero dell’Interno del 20/03/2008 proroga al 31/05/2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 28.04.2007;
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2008 le aliquote e detrazioni di imposta già applicate nel 2007, al fine di acquisire le risorse indispensabili per assicurare la realizzazione dei servizi comunali e mantenere
DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni ICI da confermare consistono in:
- aliquota ordinaria I.C.I. nella misura massima (7 per mille);
- aliquota agevolata (6,5 per mille) per le abitazioni principali, per una delle pertinenze dell’abitazione stessa, per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il 2° grado, per gli immobili adibiti ad attività artigianali, industriali e commerciali, con esclusione di quelli utilizzati per attività di lavoro autonomo professionale, ecc.;
- aliquota I.C.I. 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici, individuati nel Piano Regolatore vigente sotto la voce “ambiti edificati di interesse storico ambientale” di cui all’art. 12 delle N.T.A. (norme tecniche attuative) dello stesso, oggetto di interventi di ristrutturazione, consolidamento e manutenzione straordinaria finalizzati a migliorarne la staticità ed a valorizzarne gli aspetti estetici contribuendo così al recupero dei centri storici di concerto con le iniziative già intraprese e programmate dall’Amministrazione comunale;
- detrazione pari -ad €. 103,29- per gli immobili adibite direttamente ad abitazione principale ed una sola pertinenza, per quelli posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente,
- detrazione di €. 206,58 per coloro che dispongono di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 6.500, riferita all’anno 2007;
DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), modificando l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, introduce un’ulteriore detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale –con esclusione degli immobili classificati A1,A8 ed A9 - corrispondente all’importo dell'1,33 per mille della base imponibile fino ad una somma massima di € 200,00 (duecento) ,
1) DI STABILIRE per il 2008 le seguenti aliquote in materia di Imposta Comunale sugli Immobili :
A. adibite direttamente ad abitazione principale.
B. adibite a pertinenza dell’abitazione principale; l’assimilazione a pertinenza dell’abitazione principale ai fini I.C.I. è limitata ad una sola unità immobiliare, quella con la rendita catastale maggiore, appartenente alle categorie C/2 o C/6;
C. adibite ad attività sportive, artigianali, commerciali, industriali classificate nelle categorie catastali C/1, C/3, D con esclusione di quelle comprese nei gruppi D/4 e D/5. Restano, comunque, escluse tutte le unità immobiliari - adibite ad attività autonoma professionale;
D. posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente;
E. concesse in uso gratuito ai parenti entro il 2° grado (genitori-figli, nonni-nipoti, fratelli), se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. L’uso gratuito dovrà essere documentato da auto certificazione indicante gli estremi catastali dell’u.i., il nome dell’utilizzatore, ed il rapporto di parentela;
F. locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
L’applicazione dell’aliquota agevolata per i casi previsti alle precedenti lettere D, E ed F è subordinata alla presentazione di idonea documentazione entro il termine stabilito per la dichiarazione.
l'aliquota del 4 per mille per le seguenti unità immobiliari :
G. per i fabbricati ubicati nei centri storici individuati nel Piano regolatore vigente sotto la voce “ambiti edificati di interesse storico ambientale” di cui all’art. 12 delle N.T.A. (norme tecniche attuative) dello stesso, per gli interventi di cui alle lettere b, c, d dell’art. 31 della L.457/78 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all’anno in cui vengono effettuati detti interventi. L’applicazione dell’aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell’interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all’ufficio urbanistica del Comune;
H. per gli immobili non venduti e non locati vuoti da mobili e cose, costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività di costruzione ed alienazione di immobili per un periodo di tre anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione. Per beneficiare di tale riduzione l’impresa dovrà comunicare all’ufficio tributi la data di ultimazione dei lavori di costruzione con la specificazione che la stessa è destinata alla vendita. Entro 60 giorni dalla cessione, l’impresa dovrà comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto;
Per le famiglie con soggetti disabili la Giunta Comunale valuterà le singole situazioni attraverso il servizio sociale al fine di concedere ulteriori aumenti della detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta. Per usufruire della maggiore detrazione i componenti della famiglia anagrafica ed i conviventi non devono avere proprietà, usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari in aggiunta a quelle in cui dimorano abitualmente.
La richiesta per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà essere inviata o consegnata a mano all’ufficio entro il 15/12/2008.