ALIQUOTE:
- 4,7 per mille per l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e per le sue PERTINENZE;
- 7 per mille aliquota ordinaria a carico di tutti gli altri immobili e delle aree fabbricabili.
DETRAZIONI:
- 103,29 € per l’abitazione principale;
- Si ricorda che la L.244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale che si aggiunge a quella regolamentata dal Comune, come riportato al precedente capoverso. L’importo della detrazione è pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione principale, e comunque non superiore a 200,00 €. Viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (si veda la normativa nazionale).
ESENZIONI:
- I terreni agricoli sono esenti su tutto il territorio.
NOTE:
per ABITAZIONE PRINCIPALE deve intendersi:
- quella posseduta dal soggetto passivo e dove lo stesso dimora abitualmente;
- quella posseduta da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché dagli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- quella posseduta da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che non risulti locata;
- quella concessa in uso gratuito ai familiari (parenti entro il primo grado: figlio/a, padre/madre, suocero/a, genero/nuora) senza usufruire della detrazione.