DELIBERA NUMERO 26 DEL 23.02.2006

La Giunta Comunale

 

Visto l’articolo 42, lettera “f” del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in materia di istituzione, ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle aliquote e delle tariffe;

 

Richiamato l’articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo alle competenze delle Giunte Comunali e Provinciali;

 

Visto il comma 155, articolo 1 della legge 266/05 (finanziaria 2006) con cui viene prorogato il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2006 al 31.03.2006 ed il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23.12.2000, numero 388, così come modificato dal comma 8 dell’articolo 27 della legge 28.12.2001, numero 488, con cui si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è quello dell’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Visti il D. Lgs 507/93 e successive modifiche istitutivo del Canone dell’Occupazione del Suolo Pubblico e della Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e il D. Lgs. 504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Atteso che il termine con cui i Comuni sono obbligati alla istituzione della tariffa, in sostituzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato prorogato al 31/12/2006 dalla legge 266/05 (finanziaria 2006);

 

Richiamata la propria deliberazione numero 67 del 07.04.2005 con la quale venivano stabilite le tariffe annuali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dall’esercizio 2005;

 

Ritenuto opportuno, per l’anno 2006, confermare le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2005 in materia di I.C.I., al fine di fare fronte alle necessità finanziarie dell’Ente, e al contempo, tutelare le fasce più deboli dei contribuenti attraverso l’applicazione di un’aliquota agevolata (5,5 per mille) per l’abitazione principali unitamente a una pertinenza, e attraverso la determinazione di una detrazione superiore al limite previsto dalla legge;

 

Ritenuto altresì opportuno mantenere invariati gli altri tributi quali tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, canone per l’occupazione del suolo pubblico, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

 

Visto il parere favorevole ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000 (All. A);

 

Con voti unanimi e palesi:

 

DELIBERA

 

- Di stabilire per l’esercizio 2006, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate,  le seguenti aliquote e tariffe:

 

1.      Per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si confermano le seguenti tariffe già in vigore nel 2005:

 

CATEGORIE

Tassa al netto delle addiz.

Abitazioni e relative pertinenze

€ 1,84

Studi professionali e ambulatori

€ 10,56

Cinema  e teatri

€ 6,55

Banche e Istituti di Assicurazione

€ 15,24

Laboratori Artigiani

€ 3,89

Opifici Industriali

€ 3,89

Bar e farmacie

€ 9,71

Negozi e sale di esposizione

€ 5,30

Esercizi Commerciali all’ingrosso

€ 8,33

Strutture ricettive adibite alla ristorazione

€ 8,65

Strutture ricettive senza ristorazione

€ 6,69

Associazioni private, politiche, culturali, sportive, ecc.

€ 1,84

Scuole pubbliche, private, orfanotrofi

€ 1,39

Uffici pubblici e caserme

€ 2,21

Ospedali e cliniche

€ 3,69

Distributori di carburante

€ 1,14

Ostelli

€ 3,30

 

 

2.      Per l’imposta comunale sugli immobili di confermare le aliquote già in vigore nel 2005 e cioè: a) di confermare l’aliquota del 7 per mille, in via ordinaria, per tutte le fattispecie imponibili previste dalla normativa di riferimento; b) di confermare l’aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale compresa una sola tra le pertinenze dell’abitazione principale ed appartenente alle categorie C02 o C06; c) di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 125,00; d) di confermare nella misura pari a € 140,00 la detrazione I.C.I. spettante per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, all’interno della quale risiedono stabilmente, da soli o con altri familiari privi di alcun reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS), con un reddito annuo non superiore a € 6.708,00: la maggiore detrazione è concessa dal responsabile della gestione dell’imposta previa specifica richiesta da parte del contribuente alla quale allegare la documentazione atta a dimostrare di aver diritto al beneficio; e) di confermare che sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza, si applica l’aliquota del 5,5 per mille (senza alcuna detrazione): la concessione in uso gratuito si rileva dall’autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge 15/68 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui è avvenuta la concessione.

3.      Per il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di confermare il canone in vigore nel 2005;

4.      Per l’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni di mantenere inalterata la tassazione rispetto al 2005.

 

- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito.