Delibera della Giunta Comunale numero 67 del 07.04.2005
La Giunta Comunale
Visto l’articolo 42, lettera “f” del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in materia di istituzione, ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle aliquote e delle tariffe;
Richiamato l’articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo alle competenze delle Giunte Comunali e Provinciali;
Visti il Decreto Legge n. 44 del 31.03.2005 concernente “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali” con cui viene prorogato il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005 al 31.05.2005 ed il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23.12.2000, numero 388, così come modificato dal comma 8 dell’articolo 27 della legge 28.12.2001, numero 488, con cui si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è quello dell’approvazione del Bilancio di Previsione;
Visti il D. Lgs 507/93 e successive modifiche istitutivo del Canone dell’Occupazione del Suolo Pubblico e della Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e il D. Lgs. 504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Atteso che il termine con cui i Comuni sono obbligati alla istituzione della tariffa, in sostituzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato prorogato al 31/12/2005 dall’art. 1, comma 523, della legge 311/2004 e che, per tale data, i Comuni dovranno raggiungere, a sensi dell’articolo 11, punto 1,del D.P.R. 158/99 la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Richiamata la propria deliberazione numero 20 del 07.02.2004 con la quale venivano stabilite le tariffe annuali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dall’esercizio 2004;
Preso atto quindi della necessità, imposta dalla legge, di pervenire a una copertura totale dei costi di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
Visto il D. Lgs. 507/93 e il relativo Regolamento Comunale in materia di Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (d’ora in poi chiamata COSAP) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 05 del 28.02.2000;
Verificato che le tariffe della COSAP da allora non sono più state riviste neppure per recuperare la sola inflazione programmata e che, comunque, il vigente regolamento prevede una differenziazione sulle varie tipologie ed ubicazioni delle occupazioni secondo 4 fasce;
Dato atto che l’Amministrazione intende lasciare invariata la tariffa COSAP relativa alle aree pubbliche, strade e piazze non ricomprese nel capoluogo (e quindi le frazioni) contenute nella categoria D del vigente Regolamento e che quindi tale categoria non subirà alcun aumento;
Visto il D. Lgs. 504/92 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (d’ora in poi chiamata I.C.I.) e richiamata la propria deliberazione numero 10 del 27.01.2004 con cui sono state stabilite le aliquote vigenti per l’esercizio 2004;
Ritenuto opportuno, per l’anno 2005, confermare le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2004 in materia di I.C.I., al fine di fare fronte alle necessità finanziarie dell’Ente, e al contempo, tutelare le fasce più deboli dei contribuenti attraverso l’applicazione di un’aliquota agevolata (5,5 per mille) per l’abitazione principali unitamente a una pertinenza, e attraverso la determinazione di una detrazione superiore al limite previsto dalla legge;
Visto il parere favorevole ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000 (All. A);
Con voti unanimi e palesi:
DELIBERA
- Di stabilire per l’esercizio 2005, per le motivazioni espresse in premessa, e qui richiamate, le seguenti aliquote e tariffe:
1. Per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si stabiliscono le seguenti tariffe:
CATEGORIE |
Tassa al netto delle addiz. |
Abitazioni e relative pertinenze |
€ 1,84 |
Studi professionali e ambulatori |
€ 10,56 |
Cinema e teatri |
€ 6,55 |
Banche e Istituti di Assicurazione |
€ 15,24 |
Laboratori Artigiani |
€ 3,89 |
Opifici Industriali |
€ 3,89 |
Bar e farmacie |
€ 9,71 |
Negozi e sale di esposizione |
€ 5,30 |
Esercizi Commerciali all’ingrosso |
€ 8,33 |
Strutture ricettive adibite alla ristorazione |
€ 8,65 |
Strutture ricettive senza ristorazione |
€ 6,69 |
Associazioni private, politiche, culturali, sportive, ecc. |
€ 1,84 |
Scuole pubbliche, private, orfanotrofi |
€ 1,39 |
Uffici pubblici e caserme |
€ 2,21 |
Ospedali e cliniche |
€ 3,69 |
Distributori di carburante |
€ 1,14 |
Ostelli |
€ 3,30 |
con un aumento del 10% su quelle previgenti dovuto, come ampiamente già spiegato in premessa, dalla obbligatorietà ex lege di coprire l’intero costo del ciclo di gestione dei rifiuti;
2. Per l’imposta comunale sugli immobili di confermare le aliquote già in vigore nel 2004 e cioè: a) di confermare l’aliquota del 7 per mille, in via ordinaria, per tutte le fattispecie imponibili previste dalla normativa di riferimento; b) di confermare l’aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale compresa una sola tra le pertinenze dell’abitazione principale ed appartenente alle categorie C02 o C06; c) di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 125,00; d) di confermare nella misura pari a € 140,00 la detrazione I.C.I. spettante per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, all’interno della quale risiedono stabilmente, da soli o con altri familiari privi di alcun reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS), con un reddito annuo non superiore a € 6.708,00: la maggiore detrazione è concessa dal responsabile della gestione dell’imposta previa specifica richiesta da parte del contribuente alla quale allegare la documentazione atta a dimostrare di aver diritto al beneficio; e) di confermare che sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza, si applica l’aliquota del 5,5 per mille (senza alcuna detrazione): la concessione in uso gratuito si rileva dall’autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge 15/68 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui è avvenuta la concessione.
3. Per il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si stabilisce, per il 2005, per le motivazioni espresse in premessa, un aumento sulle tariffe vigenti nel 2004 di cui all’allegato A del Regolamento approvato dal C.C. con delibera n. 5 del 28/2/2000 come sotto riportato:
a. Categoria A: aumento del 16%;
b. Categoria B: aumento del 15%;
c. Categoria C: aumento del 15%.
La categoria D (aree pubbliche, strade e piazze fuori dal capoluogo-frazioni) non subirà alcun aumento.
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito.