PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 7/03/2011

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2011

Il Consiglio Comunale

 (...) omissis

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

       Di confermare per l�anno 2011 l�aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.

Tale aliquota si applica a tutte le tipologie di immobili imponibili (aree edificabili, fabbricati con destinazione catastale non abitativa�) non rientranti nella differenziazione sotto riportata:

       Di diversificare l�aliquota suddetta nei confronti dei sotto indicati immobili confermandone l�aliquota ridotta, per tutte le seguenti fattispecie, al 5,40 per mille:

1.       Abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in tale abitazione residente (solo categorie catastali A1, A8, A9), come disposto dal comma 2 dell�art. 8 del D.lgs 504/92 come modificato dal comma 173 dell�art. 1 della �legge finanziaria per l�anno 2007�;

La pertinenza � individuata dall�art. 5 del Regolamento Comunale: categorie catastali ammesse: C6, C2, C7 � numero pertinenze 1;

2. Abitazioni assimilate all�abitazione principale: (solo categorie catastali A1, A8, A9)

-     abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, anche se locata. Ai fini di cui sopra il richiedente produrr� una dichiarazione ai sensi della Legge 4/1/68 n. 15;

-     abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa ed utilizzata per uso abitazione principale risultante da scrittura privata e per un  periodo non inferiore all�anno e nella quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica.

3.         Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale ( tutte le categorie catastali relative alle abitazioni);

Al fine di usufruire delle aliquote ridotte di cui ai precedenti punti 2 e 3, � necessario presentare all�Ufficio Tributi, come previsto dall�art. 4 del Regolamento Comunale ICI, entro il 31 dicembre e pena la perdita del diritto ad usufruire del beneficio di cui trattasi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�, redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l�esistenza delle condizioni previste per la concessione di quanto richiesto. Tale dichiarazione ha effetto per la frazione dell�anno di presentazione e per gli anni futuri.

Solo per la fattispecie di assimilazione di cui al precedente punto 1) si applica la detrazione prevista dall�art. 8 del D.L.vo n. 504/92 e successive modificazioni ed il concetto di �unit� immobiliare di pertinenza�;

       Di confermare in � 103,29 la detrazione per la sola unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo per le categorie catastali A1, A8, A9). Tale detrazione, per la parte non compensata dal debito tributario derivante dall�abitazione principale, � estensibile alla pertinenza cos� come  individuata nei punti precedenti;

       Di elevare la suddetta detrazione (solo per le categorie catastali A1, A8, A9) a � 154,94 a favore di quei soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni socio economiche riferite all�anno 2010:

o    Reddito complessivo del nucleo familiare derivante dalla sola pensione non superiore a � 8.000,00 nette annue (per reddito netto si intende quello imponibile risultante dal modello CUD (punto 1), depurato dall�IRPEF indicata nello stesso modello; le frazioni di reddito superiori a � 8.000,00 nette sono arrotondare per difetto se fino a � 258,23, per eccesso se superiori;

o    Reddito complessivo del nucleo familiare derivante da attivit� di lavoro subordinato e/o da pensione non superiore a � 16.000,00 nette annue risultante dal modello CUD (per la determinazione reddituale vale quanto indicato al punto precedente), compreso gli arrotondamenti) con familiari portatori di handicap;

o    Cassaintegrati, iscritti nelle liste di collocamento con o senza familiari privi di alcun reddito;

 

La maggiore detrazione dovr� essere richiesta attraverso apposita istanza su modello predisposto e disponibile presso l�Ufficio Tributi  entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata ICI, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia e la situazione reddituale;

-      Di disporre l�invio della presente delibera ai fini della sua pubblicazione al Ministero dell�Economia e delle Finanze � Ufficio del Federalismo Fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it nei tempi e con le modalit� previste nella Circolare del Ministero dell�Economia e delle Finanze n. 3DPF del 16/04/2003.