(...) omissis
Per quanto in premessa indicato:
– Di confermare per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.
Tale aliquota si applica a tutte le tipologie di immobili imponibili (aree edificabili, fabbricati con destinazione catastale non abitativa…) non rientranti nella differenziazione sotto riportata:
– Di diversificare l’aliquota suddetta nei confronti dei sotto indicati immobili confermandone l’aliquota ridotta, per tutte le seguenti fattispecie, al 5,40 per mille:
1. Abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in tale abitazione residente (solo categorie catastali A1, A8, A9), come disposto dal comma 2 dell’art. 8 del D.lgs 504/92 come modificato dal comma 173 dell’art. 1 della “legge finanziaria per l’anno 2007”;
La pertinenza è individuata dall’art. 5 del Regolamento Comunale: categorie catastali ammesse: C6, C2, C7 – numero pertinenze 1;
2. Abitazioni assimilate all’abitazione principale: (solo categorie catastali A1, A8, A9)
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, anche se locata. Ai fini di cui sopra il richiedente produrrà una dichiarazione ai sensi della Legge 4/1/68 n. 15;
- abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa ed utilizzata per uso abitazione principale risultante da scrittura privata e per un periodo non inferiore all’anno e nella quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica.
3. Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale ( tutte le categorie catastali relative alle abitazioni);
Al fine di usufruire delle aliquote ridotte di cui ai precedenti punti 2 e 3, è necessario presentare all’Ufficio Tributi, come previsto dall’art. 4 del Regolamento Comunale ICI, entro il 31 dicembre e pena la perdita del diritto ad usufruire del beneficio di cui trattasi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste per la concessione di quanto richiesto. Tale dichiarazione ha effetto per la frazione dell’anno di presentazione e per gli anni futuri.
Solo per la fattispecie di assimilazione di cui al precedente punto 1) si applica la detrazione prevista dall’art. 8 del D.L.vo n. 504/92 e successive modificazioni ed il concetto di “unità immobiliare di pertinenza”;
– Di confermare in € 103,29 la detrazione per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo per le categorie catastali A1, A8, A9). Tale detrazione, per la parte non compensata dal debito tributario derivante dall’abitazione principale, è estensibile alla pertinenza così come individuata nei punti precedenti;
– Di elevare la suddetta detrazione (solo per le categorie catastali A1, A8, A9) a € 154,94 a favore di quei soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni socio economiche riferite all’anno 2010:
o Reddito complessivo del nucleo familiare derivante dalla sola pensione non superiore a € 8.000,00 nette annue (per reddito netto si intende quello imponibile risultante dal modello CUD (punto 1), depurato dall’IRPEF indicata nello stesso modello; le frazioni di reddito superiori a € 8.000,00 nette sono arrotondare per difetto se fino a € 258,23, per eccesso se superiori;
o Reddito complessivo del nucleo familiare derivante da attività di lavoro subordinato e/o da pensione non superiore a € 16.000,00 nette annue risultante dal modello CUD (per la determinazione reddituale vale quanto indicato al punto precedente), compreso gli arrotondamenti) con familiari portatori di handicap;
o Cassaintegrati, iscritti nelle liste di collocamento con o senza familiari privi di alcun reddito;
La maggiore detrazione dovrà essere richiesta attraverso apposita istanza su modello predisposto e disponibile presso l’Ufficio Tributi entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata ICI, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia e la situazione reddituale;
- Di disporre l’invio della presente delibera ai fini della sua pubblicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio del Federalismo Fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it nei tempi e con le modalità previste nella Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3DPF del 16/04/2003.