(…) omissis
Per quanto in premessa indicato:
– Di confermare per l’anno 2009 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.
Tale aliquota si applica a tutte le tipologie di immobili imponibili (aree edificabili, fabbricati con destinazione catastale non abitativa…) non rientranti nella differenziazione sotto riportata:
– Di diversificare l’aliquota suddetta nei confronti dei sotto indicati immobili confermandone l’aliquota ridotta, per tutte le seguenti fattispecie, al 5,40 per mille:
1. Abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in tale abitazione residente, come disposto dal comma 2 dell’art. 8 del D.lgs 504/92 come modificato dal comma 173 dell’art. 1 della “legge finanziaria per l’anno
La pertinenza è individuata dall’art. 5 del Regolamento Comunale: categorie catastali ammesse: C6, C2, C7 – numero pertinenze 1;
2. Abitazioni assimilate all’abitazione principale:
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, anche se locata. Ai fini di cui sopra il richiedente produrrà una dichiarazione ai sensi della Legge 4/1/68 n. 15;
- abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa ed utilizzata per uso abitazione principale risultante da scrittura privata e per un periodo non inferiore all’anno e nella quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica.
Solo per la prima fattispecie di assimilazione si applica la detrazione prevista dall’art. 8 del D.L.vo n. 504/92 e successive modificazioni.
3. Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
Al fine di usufruire delle aliquote ridotte di cui ai precedenti punti 2 e 3, è necessario presentare all’Ufficio Tributi, come previsto dall’art. 4 del Regolamento Comunale ICI, entro il 31 dicembre e pena la perdita del diritto ad usufruire del beneficio di cui trattasi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste per la concessione di quanto richiesto. Tale dichiarazione ha effetto per la frazione dell’anno di presentazione e per gli anni futuri.
– Di confermare in € 103,29 la detrazione per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione, per la parte non compensata dal debito tributario derivante dall’abitazione principale, è estensibile alla pertinenza così come individuata nei punti precedenti;
– Di elevare la suddetta detrazione a €
o Reddito complessivo del nucleo familiare derivante dalla sola pensione non superiore a € 8.000,00 nette annue (per reddito netto si intende quello imponibile risultante dal modello CUD (punto 1), depurato dall’IRPEF indicata nello stesso modello; le frazioni di reddito superiori a € 8.000,00 nette sono arrotondare per difetto se fino a € 258,23, per eccesso se superiori;
o Reddito complessivo del nucleo familiare derivante da attività di lavoro subordinato e/o da pensione non superiore a € 16.000,00 nette annue risultante dal modello CUD (per la determinazione reddituale vale quanto indicato al punto precedente), compreso gli arrotondamenti) con familiari portatori di handicap;
o Cassaintegrati, iscritti nelle liste di collocamento con o senza familiari privi di alcun reddito;
La maggiore detrazione dovrà essere richiesta attraverso apposita istanza su modello predisposto e disponibile presso l’Ufficio Tributi entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata ICI, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia e la situazione reddituale;
- Di disporre l’invio della presente delibera ai fini della sua pubblicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio del Federalismo Fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it nei tempi e con le modalità previste nella Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3DPF del 16/04/2003.