(…) omissis
Per quanto in premessa indicato:
q Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille. Essa si applica a tutte le tipologie di immobili imponibili (aree edificabili, fabbricati con destinazione catastale non abitativa…) non rientranti nella differenziazione sotto riportata:
q Di diversificare l’aliquota suddetta nei confronti dei sotto indicati immobili:
o Abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in tale abitazione residente, come disposto dal comma 2 dell’art. 8 del D.lgs 504/92 come modificato dal comma 173 dell’art. 1 della “legge finanziaria per l’anno
La pertinenza è individuata dall’art. 6 del Regolamento Comunale: categorie catastali ammesse: C6, C2, C7 – numero pertinenze 1;
o abitazioni assimilate all’abitazione principale (art 5 Regolamento Comunale ICI – esempio: abitazioni locate con contratto registrato a soggetto in tale abitazione residente, abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa e dove genitore/figlio hanno la loro residenza…): 5,40 per mille.
Al fine di usufruire della presente agevolazione di aliquota, è necessario presentare all’Ufficio Tributi, come previsto dall’art. 5 del Regolamento Comunale ICI, entro il 31 dicembre e pena la perdita del diritto ad usufruire dell’aliquota ridotta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste per la concessione dell’agevolazione di cui trattasi. Tale dichiarazione ha effetto per la frazione dell’anno di presentazione e per gli anni futuri.
q Di confermare in € 103,29 la detrazione per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione, per la parte non compensata dal debito tributario derivante dall’abitazione principale, è estensibile alla pertinenza così come individuata nei punti precedenti;
q Di elevare la suddetta detrazione a €
o Reddito complessivo del nucleo familiare derivante dalla sola pensione non superiore a € 8.000,00 nette annue (per reddito netto si intende quello imponibile risultante dal modello CUD (punto 1), depurato dall’IRPEF indicata nello stesso modello; le frazioni di reddito superiori a € 8.000,00 nette sono arrotondare per difetto se fino a € 258,23, per eccesso se superiori;
o Reddito complessivo del nucleo familiare derivante da attività di lavoro subordinato e/o da pensione non superiore a € 16.000,00 nette annue risultante dal modello CUD (per la determinazione reddituale vale quanto indicato al punto precedente), compreso gli arrotondamenti) con familiari portatori di handicap;
o Cassaintegrati, iscritti nelle liste di collocamento con o senza familiari privi di alcun reddito;
La maggiore detrazione dovrà essere richiesta attraverso apposita istanza su modello predisposto e disponibile presso l’Ufficio Tributi entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata ICI, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia e la situazione reddituale;
q Di disporre l’invio della presente delibera ai fini della sua pubblicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio del Federalismo Fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it nei tempi e con le modalità previste nella Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3DPF del 16/04/2003.