Il Consiglio Comunale
PREMESSO:
● CHE l'art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007),
modificando l'art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 504/92, ha attribuito univocamente al
Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote I.C.I.
● CHE l'adozione delle aliquote deve essere deliberata entro il termine previsto per la
data di approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, della legge
23/12/2000 n. 388 finanziaria 2001).
RILEVATO che l’ art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, stabilisce che il Comune
determina le tariffe ai fini della approvazione del bilancio di previsione.
RILEVATO che il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2011 è stato
prorogato con Decreto Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, al 31.08.2011.
VISTO il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n°
126 del 24/07/2008 con il quale è stata introdotta l'esenzione I.C.I. per l'abitazione
principale, intendendo per abitazione principale: “quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad
esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.
VISTI l'art.1 comma 7 del D.L. n.93 del 27 Maggio 2008 e l'art.77-bis del D.L. n.112 del
25 Giugno 2008 convertito in Legge 06/08/2008 n.133, e quest'ultimo che, testualmente,
recita: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi
alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.
VISTA la deliberazione n. 53 adottata dal Consiglio Comunale in data 07/05/2010 con la
quale sono state stabilite le aliquote I.C.I. e le detrazioni spettanti per l'abitazione principale
per l'anno 2010 come di seguito specificato:
● Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti
stipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004
n. 240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,
● Aliquota agevolata al 5‰ per le unità immobiliari locate mediante
contratti di tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge
431/98,
● Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in
comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi
abbiano la residenza anagrafica al 01.01.2010, e vi abbiano stabilito la
propria dimora,
Visto il Direttore del Servizio ______________________ Visto il Direttore del Servizio Finanziario ________________________
pag. ____di ____ Deliberazione C.C. n. ___________/_________
● Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificate
in Cat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate
dal proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale,
● Aliquota maggiorata al 9‰ per le unità immobiliari non locate per le quali
non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.
Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso
abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di
breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno),
● Aliquota ordinaria al 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresi
terreni agricoli ed are fabbricabili,
● Detrazione nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’anno
2010, applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione
principale,
RITENUTO di dover fissare, rispetto a quanto stabilito per l'anno 2010, all' 01.01.2011 la
data di decorrenza della residenza anagrafica per poter usufruire dell'aliquota agevolata in
riferimento agli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti
di 1° grado).
RITENUTO dover confermare per quanto sopra esposto, le aliquote I.C.I. e la detrazione
per l'abitazione principale per l'anno 2011 con le stesse deliberate per l'anno 2010.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritti ai sensi ex art. 49 D.Lgs. n.
267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.).
CONSIDERATO che il seguente provvedimento è stato esaminato dalla ...II..........
Commissione Consiliare nella seduta del / /2011.
DELIBERA
1. Di confermare, per l’ anno 2011, le aliquote I.C.I. già deliberate per l'anno 2010;
2. Di fissare all' 01.01.2011 la data di decorrenza della residenza anagrafica per poter
usufruire dell'aliquota agevolata in riferimento agli immobili concessi in comodato
gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado).
3. Di confermare, nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’ anno 2011, la
detrazione applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione
principale.
4. Di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere all'Ufficio del Federalismo Fiscale
(presso il Ministero delle Finanze) la presente deliberazione per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Visto il Direttore del Servizio ______________________ Visto il Direttore del Servizio Finanziario ________________________
pag. ____di ____ Deliberazione C.C. n. ___________/_________
5. Di comunicare al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia
di Grosseto la misura delle aliquote e delle detrazioni di cui ai precedenti punti.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.