Delibera C.C. n. 53 del 29 /04/2010
Il Consiglio Comunale
PREMESSO:
CHE l'art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), modificando l'art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 504/92, ha attribuito univocamente al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote I.C.I.
CHE l'adozione delle aliquote deve essere deliberata entro il termine previsto per la data di approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 finanziaria 2001).
RILEVATO che l’ art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, stabilisce che il Comune determina le tariffe ai fini della approvazione del bilancio di previsione.
RILEVATO che il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2010 è stato prorogato con Decreto Ministero degli Interni del 17 Dicembre 2009, al 30 Aprile 2010.
VISTO il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n° 126 del 24/07/2008 con il quale è stata introdotta l'esenzione I.C.I. per l'abitazione principale, intendendo per abitazione principale: “quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.
VISTI l'art.1 comma 7 del D.L. n.93 del 27 Maggio 2008 e l'art.77-bis del D.L. n.112 del 25 Giugno 2008 convertito in Legge 06/08/2008 n.133, e quest'ultimo che, testualmente, recita: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.
VISTA la deliberazione n. 18 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/03/2009 con la quale sono state stabilite le aliquote I.C.I. e le detrazioni spettanti per l'abitazione principale per l'anno 2009, come di seguito specificato:
Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004 n. 240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,
Aliquota agevolata al 5‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti di tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98,
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi abbiano la residenza anagrafica al 01.01.2009, e vi abbiano stabilito la propria dimora,
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate dal proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale,
Aliquota maggiorata al 9‰ per le unità immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno),
Aliquota ordinaria al 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresi terreni agricoli ed are fabbricabili,
Detrazione nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’anno 2009, applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione principale,
RITENUTO di dover fissare, rispetto a quanto stabilito per l'anno 2009, all' 01.01.2010 la data di decorrenza della residenza anagrafica per poter usufruire dell'aliquota agevolata in riferimento agli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado).
RITENUTO dover confermare per quanto sopra esposto, le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2010 con le stesse deliberate per l'anno 2009.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritti ai sensi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
CONSIDERATO che il seguente provvedimento è stato esaminato dalla ............... Commissione Consiliare nella seduta del ............................
DELIBERA
Di confermare, per l’ anno 2010, le seguenti aliquote I.C.I.:
Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004 n. 240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,
Aliquota agevolata al 5‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti di tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98,
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi abbiano la residenza anagrafica all' 01.01.2010, e vi abbiano stabilito la propria dimora,
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate dal proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale,
Aliquota maggiorata al 9‰ per le unità immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno),
Aliquota ordinaria al 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresi terreni agricoli ed are fabbricabili.
Di confermare, nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’ anno 2010, la detrazione applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
Di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere all'Ufficio del Federalismo Fiscale (presso il Ministero delle Finanze) la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Di comunicare al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia di Grosseto la misura delle aliquote e delle detrazioni di cui ai precedenti punti 1 – 2 .
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.