Deliberazione C.C. n. __18____/_30/03/2009___
Il Consiglio Comunale
PREMESSO:
●
CHE l'art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007),modificando l'art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 504/92, ha attribuito univocamente al
Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote I.C.I.
●
CHE l'adozione delle aliquote deve essere deliberata entro il termine previsto per ladata di approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, della legge
23/12/2000 n. 388 finanziaria 2001).
RILEVATO
che l’ art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, stabilisce che il Comunedetermina le tariffe ai fini della approvazione del bilancio di previsione.
RILEVATO
che il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2009 è statoprorogato con Decreto Ministero degli Interni del 13 dicembre 2008 (pubblicato sulla G.U.
n. 3 del 05-01-2009
) al 31 Marzo 2009.VISTO
il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n°126 del 24/07/2008 con il quale è stata introdotta l'esenzione I.C.I. per l'abitazione
principale, intendendo per abitazione principale: “quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad
esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.
VISTI
l'art.1 comma 7 del D.L. n.93 del 27 Maggio 2008 e l'art.77-bis del D.L. n.112 del25 Giugno 2008 convertito in Legge 06/08/2008 n.133, e quest'ultimo che, testualmente,
recita:”Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi
alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.
VISTA
la deliberazione n. 26 adottata dal Consiglio Comunale in data 31/03/2008 con laquale sono state stabilite le aliquote I.C.I. e le detrazioni spettanti per l'abitazione principale
per l'anno 2008, come di seguito specificato:
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Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contrattistipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004
n. 240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,
●
Aliquota agevolata al 5‰ per le unità immobiliari locate mediantecontratti di tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge
431/98,
●
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in
comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi
abbiano la residenza anagrafica al 01.01.2008, e vi abbiano stabilito la
propria dimora,
●
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificatein Cat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate
dal proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale,
●
Aliquota maggiorata al 9‰ per le unità immobiliari non locate per le qualinon risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.
Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso
abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di
breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno),
●
Aliquota ordinaria al 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresiterreni agricoli ed are fabbricabili,
●
Detrazione nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’anno2008, applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione
principale,
●
Ulteriore Detrazione per l'abitazione principale fino a € 250,00(duecentocinquanta) nei confronti dei soggetti passivi che soddisfino le
seguenti condizioni:
a) essere pensionati ultra-settantenni, il cui nucleo familiare, inteso
come da risultanze anagrafiche, presenti un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (Certificazione ISEE), non
superiore a € 8.000,00 (ottomila) se composto da un unico
componente ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente
oltre il primo, con riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente
a quello di riferimento per l' I.C.I.,
b) l' abitazione principale e le sue eventuali pertinenze, siano gli unici
immobili di proprietà sull'intero territorio nazionale dei componenti il
nucleo familiare e non siano catastalmente classificate nelle categorie
A1 – A8 e A9.
CONSIDERATA
non più applicabile la maggiore detrazione di € 250,00 in quanto rivoltasolo ai possessori di abitazioni in categorie catastali A2; A3; A4; A5; A6; A7 oggi esentate
dal tributo.
RITENUTO
di dover fissare, rispetto a quanto stabilito per l'anno 2008, nell'01.01.2009 ladata di decorrenza della residenza anagrafica per poter usufruire dell'aliquota agevolata in
riferimento agli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti
di 1° grado).
RITENUTO
dover confermare per quanto sopra esposto, le aliquote I.C.I. e la detrazioneper l'abitazione principale per l'anno 2009 con le stesse deliberate per l'anno 2008.
VISTO
il D.Lgs. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.VISTI
i pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritti ai sensi ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000.
VISTO
lo Statuto Comunale.VISTO
il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugliImmobili (I.C.I.).
CONSIDERATO
che il seguente provvedimento è stato esaminato dalla II CommissioneConsiliare nella seduta del 27/03/2009.
DELIBERA
1. Di confermare, per l’ anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I.:
●
Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contrattistipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004
n. 240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,
●
Aliquota agevolata al 5‰ per le unità immobiliari locate mediantecontratti di tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge
431/98,
●
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in
comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi
abbiano la residenza anagrafica all' 01.01.2009, e vi abbiano stabilito la
propria dimora,
●
Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificatein Cat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate
dal proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale,
●
Aliquota maggiorata al 9‰ per le unità immobiliari non locate per le qualinon risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.
Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso
abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di
breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno),
●
Aliquota ordinaria al 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresiterreni agricoli ed are fabbricabili.
2. Di confermare, nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’ anno 2009, la
detrazione applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione
principale.
3. Di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere all'Ufficio del federalismo fiscale
(presso il Ministero delle Finanze) la presente deliberazione per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Di comunicare al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia
di Grosseto la misura delle aliquote e delle detrazioni di cui ai precedenti punti 1 –
2 .
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.