Il Consiglio Comunale
PREMESSO:
●
CHE l'art. 1 comma 156 della legge 27/12/2007 n. 296 (finanziaria 2007),modificando l'art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 504/92, ha attribuito univocamente al
Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote I.C.I.;
●
CHE l'adozione delle aliquote deve essere deliberata entro il termine previsto per ladata di approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, della legge
23/12/2000 n. 388 finanziaria 2001);
RILEVATO
che il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2008 è statoprorogato con Decreto Ministero degli Interni del 20 dicembre 2007 (pubblicato sulla G.U.
.302 del 31-12-2007
) al 31 Marzo 2008;VISTE
le deliberazioni n. 588 e 589 adottate dalla Giunta Comunale in data 28/12/2006attraverso cui erano state stabilite le aliquote I.C.I. e le detrazioni spettanti per l'abitazione
principale per l'anno 2007:
VISTO
l’ art. 6 del D. Lgv. 504/92 così come sostituito dall’art. 3 c. 53 della Legge23.12.1996 n. 662;
VISTO
l’ art. 3 c. 48 e seguenti della citata Legge 662/96 che ha rivalutato le renditecatastali urbane del 5% ed i redditi dominicali dei terreni del 25% ai fini dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTA
la circolare 25/5/1999 n. 114 del Ministero delle Finanze (Dipartimento delleEntrate – Direzione Centrale Fiscalità Locale) che, evocando l’articolo 818 del Codice
Civile, afferma che alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico stabilito
per la cosa principale;
RILEVATO
che l’ art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 delD. Lgs. 23 Marzo 1998 n. 56, stabilisce che il Comune determina le tariffe ai fini della
approvazione del bilancio di previsione, individuando la misura del prelievo tributario in
relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale al fine di mantenere e
migliorare il livello dei servizi pubblici che il comune intende garantire alla cittadinanza;
VISTA
la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degliimmobili adibiti ad uso abitativo”) che introduce, al comma 4 dell’articolo 2, agevolazioni
ai fini I.C.I. consentendo ai Comuni a maggiore tensione abitativa, di introdurre nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per quei proprietari che affittano alloggi
con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall’articolo 2 comma 3 della citata legge
431, ovvero di elevare del 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa ai fini
della determinazione delle aliquote dell’I.C.I. con riferimento ai soli immobili per i quali
non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;
VISTO
il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 “Misure per favorire l’ accesso allalocazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431”,
convertito nella Legge 12 novembre 2004, n. 269, che ha previsto incentivi e agevolazioni
fiscali per i proprietari di immobili locati, anche per il tramite di enti locali, a soggetti in
condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano,
o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultra-sessantacinquenni o handicappati;
RITENUTO
di avvalersi delle facoltà di differenziazione delle aliquote I.C.I., concessedalle norme sopra richiamate in considerazione che nella città di Grosseto permangono
condizioni di emergenza abitativa; per cui si tende, con le disposizioni del presente
provvedimento, da una parte ad incoraggiare la conclusione di contratti di locazione
immobiliare attraverso il cosiddetto “contratto concordato” nei confronti di soggetti in
condizioni di disagio abitativo, prevedendo l’ applicazione di una aliquota agevolata, e
dall’altra, a intervenire sugli immobili tenuti sfitti, con l’applicazione di una aliquota
superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in deroga all'art. 6, comma 2,
D. Lgs. 504/92;
RITENUTO
altresì, allo scopo di favorire e sostenere le attività artigianali e produttivepresenti sul territorio comunale, di introdurre una aliquota agevolata al
6‰ nei confrontidelle unità immobiliari catastalmente classificate D1 (opifici) e C3 (Laboratori per Arti e
Mestieri) i cui proprietari siano iscritti alla Camera di Commercio e utilizzino i richiamati
immobili per lo svolgimento delle proprie attività lavorative;
ATTESO,
per i motivi esposti, che per l'anno 2008 sia necessario ed opportuno stabilire leseguenti aliquote:
●
Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contrattistipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004 n. 240
convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,
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Aliquota agevolata 5‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti di tipoconcordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98,
●
Aliquota ridotta 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (erelative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai
parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi abbiano la residenza anagrafica
al 01.01.2008, e vi abbiano stabilito la propria dimora,
●
Aliquota ridotta 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat. C3(Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate dal proprietario
che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale;
●
Aliquota maggiorata 9‰ per le unità immobiliari non locate per le quali nonrisultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. Sono
ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a
disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di breve durata
(complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno).
●
Aliquota ordinaria 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresi terreni agricolied aree fabbricabili;
VISTO
l’ art. 8 del D. Lgv. 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche eintegrazioni che demanda all’Amministrazione Comunale la determinazione dell’entità della
detrazione da riconoscersi sull’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale;
ATTESO
che, in base al 3 comma del richiamato D. Lgv, l’ importo della detrazione perciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere elevato da £. 200.000
(pari a € 103,29) fino a £. 500.000 ( pari a € 258,23) nel rispetto degli
equilibri di bilancio;
RITENUTO,
avvalendosi della richiamata facoltà concessa all’AmministrazioneComunale, di determinare in € 150,00 (centocinquanta) la detrazione da riconoscere
alla generalità dei titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale;
VALUTATE
le richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL,UIL) inoccasione degli incontri per la discussione sulle linee di bilancio previsionale 2008;
TENUTO CONTO
delle intese con le Organizzazioni Sindacali, riassunte nel protocollocondiviso in data 25/02/08, finalizzate al rafforzamento dello stato sociale mediante un
impegno specifico dell'Amministrazione volto a lenire il disagio economico di talune
categorie di cittadini che versano in particolari difficoltà con specifica attenzione ai
pensionati ultra settantenni con redditi ISEE inferiori a 8000 €;
RITENUTO
socialmente significativo intervenire nei confronti della richiamata categoriadi cittadini mediante una ulteriore riduzione dei tributi di competenza comunale da
conseguire, anche, attraverso l'elevazione a 250 € della detrazione per l'abitazione
principale;
VISTO
lo Statuto Comunale;VISTO
il Regolamento Comunale per l’ applicazione dell’imposta Comunale sugliImmobili (I.C.I.);
VISTO
il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta del________________
DELIBERA
1. di stabilire, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche e
integrazioni, a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili per l’ anno 2008, le
seguenti aliquote I.C.I.:
●
Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contrattistipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004 n.
240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,
●
Aliquota agevolata 5‰ per le unità immobiliari locate mediante contrattidi tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98,
●
Aliquota ridotta 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in
comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi
abbiano la residenza anagrafica al 01.01.2008, e vi abbiano stabilito la
propria dimora,
●
Aliquota ridotta 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificate inCat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate dal
proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale;
●
Aliquota maggiorata 9‰ per le unità immobiliari non locate per le qualinon risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.
Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso
abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di
breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno).
●
Aliquota ordinaria 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresi terreniagricoli ed are fabbricabili;
2. di determinare, nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’ anno
2008, la detrazione applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione
principale;
3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale fino a 250 € (duecentocinquanta)
nei confronti dei soggetti passivi che soddisfino le seguenti condizioni:
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essere pensionati ultra-settantenni, il cui nucleo familiare, inteso come darisultanze anagrafiche, presenti un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (Certificazione ISEE), non superiore a € 8.000,00 (ottomila) se
composto da un unico componente ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per
ogni componente oltre il primo, con riferimento ai redditi percepiti nell'anno
precedente a quello di riferimento per l' I.C.I.,
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l' abitazione principale e le sue eventuali pertinenze, siano gli unici immobilidi proprietà sull'intero territorio nazionale dei componenti il nucleo familiare
e non siano catastalmente classificate nelle categorie A1 – A8 e A9;
4. di stabilire che per usufruire della maggiore detrazione di cui al precedente punto 3,
gli interessati dovranno obbligatoriamente far pervenire, entro la data di scadenza del
saldo I.C.I., il certificato ISEE all'Ufficio Tributi del Comune;
5. di incaricare l' Unità Organizzativa Tributi di trasmettere all'Ufficio del federalismo
fiscale (presso il Ministero delle Finanze) la presente deliberazione per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s) D. Lgs.
506/99;
6. di comunicare al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia
di Grosseto la misura delle aliquote e delle detrazioni di cui ai precedenti punti 1 – 2
e 3;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.