1. Di determinare per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
Ø Aliquota ordinaria 7‰ (sette per mille) riservata alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A/10 – B – C – D - aree edificabili;
Ø Aliquota 5‰ (cinque per mille) riservata alla unità immobiliari adibite ad abitazione principale della persona fisica soggetto passivo ICI (classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/9) e sue pertinenze (classificate o classificabili nelle categorie C/2 – C/6 – C/7);
Ø Aliquota del 9‰ (nove per mille) riservata alle unità immobiliari ad uso abitativo (classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/9) non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni dallo stesso soggetto passivo d’imposta, a favore di nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile, stipulati ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di ulteriori quattro anni) o del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell’art. 2 legge 9.12.1998 n. 431;
Ø Aliquota agevolata del 5‰ (cinque per mille) riservata alle unità immobiliari ad uso abitativo locate a nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile e catastalmente classificate o classificabili con categoria da A02 ad A07 (escluso quindi A01-A08-A09) e loro pertinenze (C02-C06-C07) se riportate nell’atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di ulteriori quattro anni dell’art. 2 legge 9.12.1998 n. 431); in tale aliquota agevolata rientrano anche le unità immobiliari ad uso abitativo locate all’Amministrazione Comunale ai sensi del Protocollo d’Intesa per la Gestione del Disagio Abitativo sottoscritto in data 24.11.2005;
Ø Aliquota agevolata del 4‰ (quattro per mille) riservata alle unità immobiliari ad uso abitativo locate a nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile e catastalmente classificate o classificabili con categoria da A02 ad A07 (escluso quindi A01-A08-A09) e loro pertinenze (C02-C06-C07) se riportate nell’atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell’art. 2 legge 9.12.1998 n. 431; in tale aliquota agevolata rientrano anche le unità immobiliari ad uso abitativo locate all’Amministrazione Comunale ai sensi del Protocollo d’Intesa per la Gestione del Disagio Abitativo sottoscritto in data 24.11.2005;
2. di individuare, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento delle aliquote agevolate del 5‰ e del 4‰, l’obbligo per i soggetti passivi di presentare all’Ufficio ICI del Comune di Follonica, la dichiarazione di variazione prevista dall’art.10 del D.Lgs. 504/92 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno della data di registrazione del contratto di locazione), con allegata copia del contratto stesso corredato dei dati di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate; la decorrenza del beneficio, sussistendone i presupposti, è individuata nell’inizio della locazione o comunque non oltre trenta giorni antecedenti alla data di registrazione del contratto;
3. di determinare in € 154,94 la detrazione spettante alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
4. di escludere dai benefici di cui al precedente punto, riconoscendo pertanto la sola detrazione di € 103,29, ai soggetti passivi aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A01 (abitazioni tipo signorile), A08 (abitazioni in ville), A09 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico);
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta ai benefici sia dell’aliquota ridotta che delle detrazioni, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;