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“- ulteriore detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge Finanziaria 2008, detrazione che potrà essere già computata in sede di versamento dell'acconto dell'ICI dovuta per l'anno 2008 (quindi entro il 16 giugno).
- dall'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si deve sottrarre prima l'importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile e - solo se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione introdotta dalla legge Finanziaria per il 2008 - si deve sottrarre l'importo aggiuntivo pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite di 200 euro;
- l'ambito operativo dell'ulteriore detrazione si estende, ope legis, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
- nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione a carico del bilancio statale, deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze (quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI), ancorché distintamente iscritte in catasto;
- non possono essere ricomprese nella nozione di «unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» le tipologie di abitazioni che sono assimilate dal Comune a quelle principali. Pertanto l'ulteriore detrazione stabilita dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992 non può essere applicata all'unità immobiliare:
- posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);
- concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela (art. 59, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 446/1997);
quanto alle modalità di calcolo e di versamento dell'imposta, l'ulteriore detrazione potrà essere già computata in sede di versamento dell'acconto dell'ICI dovuta per l'anno 2008 (quindi entro il 16 giugno).
6) di confermare per l’anno 2008 le aliquote ICI applicate nell’anno precedente come segue:
ALIQUOTE:
- 5,50 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e per le sue PERTINENZE (massimo n.2);
- 7,00 per mille, per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale;
- 7,00 per mille, per le aree fabbricabili;
- 7,00 per mille, per i fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – cat. D/7;
- 7,00 per mille per opifici – cat. D/1.
DETRAZIONI:
- € 103,29 abitazione principale.
- ulteriore detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge Finanziaria 2008, detrazione che potrà essere già computata in sede di versamento dell'acconto dell'ICI dovuta per l'anno 2008 (quindi entro il 16 giugno).