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- ulteriore detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge Finanziaria 2008, detrazione che potrà essere già computata in sede di versamento dell'acconto dell'ICI dovuta per l'anno 2008 (quindi entro il 16 giugno).


quanto alle modalità di calcolo e di versamento dell'imposta, l'ulteriore detrazione potrà essere già computata in sede di versamento dell'acconto dell'ICI dovuta per l'anno 2008 (quindi entro il 16 giugno).

 

6)   di confermare  per l’anno 2008 le aliquote ICI applicate nell’anno precedente come segue:

                     

ALIQUOTE:

 

-          5,50 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e per le sue PERTINENZE (massimo n.2);

-          7,00 per mille, per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale;

-          7,00 per mille, per le aree fabbricabili;

-          7,00 per mille, per i fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – cat. D/7;

-          7,00  per mille per opifici – cat. D/1.

 

DETRAZIONI:

-          € 103,29 abitazione principale.

-          ulteriore detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge Finanziaria 2008, detrazione che potrà essere già computata in sede di versamento dell'acconto dell'ICI dovuta per l'anno 2008 (quindi entro il 16 giugno).