PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

 

PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

L'art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007 dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In casa di mancata approvazione entro il suddetto termine , le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Per l'anno 2011 si intendono prorogate le aliquote e detrazioni fissate con atto di C.C. n. 20 del 31.03.09 "Approvazione aliquote e detrazioni ICI - anno 2009", di seguito riepilogate:


 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 31.03.2009 “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2009”



D  E  L  I  B  E  R  A



1) DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2009 le seguenti aliquote ICI, già in vigore dall’anno 2008 come segue:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alle stesse asservite ancorché iscritte in catasto con autonoma rendita nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ma limitatamente a 2 unità;

c) aliquota dell'8 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni a favore di nuclei familiari, anche monocomponenti, anagraficamente residenti nell'immobile, stipulati ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di altri quattro) o del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell'art. 2 della Legge 431/98;

  1. aliquota del 7 per mille riservata alle unità abitative locate a nuclei familiari, anche monocomponenti, anagraficamente residenti nell'immobile, e loro pertinenze se riportate nell'atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98;


2) DI INDIVIDUARE, così come per l’anno 2008, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille l'obbligo per i soggetti passivi di presentare all'Ufficio ICI del Comune di Scarlino, la dichiarazione di variazione (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno della data di registrazione del contratto di locazione), con allegata copia del contratto stesso corredato dai dati di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate; la decorrenza del beneficio, sussistendone i presupposti, è individuata nell'inizio della locazione o comunque non oltre trenta giorni antecedenti la data di registrazione;

3) DI CONFERMARE nella misura di €. 154,94 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, composta da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2 del D. Lgs. 504/92 e da €. 51,65 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di G.M. n. 50 del 25.02.1998 e recepita con delibera consiliare n. 6 del 26.02.1998



4) DI CONFERMARE altresì la detrazione sull'abitazione principale elevata ad €. 260,00 (in luogo di €. 154,94), composta pertanto da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2 del D. Lgs. 504/92 e da €. 156,71 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di CC. n. 5 del 29.03.2007,  per quei soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito descritte, ritenute disagiate in quanto aventi bassa capacità reddituale:

a)   soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, sia proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, al quale risulti un indicatore ISEE riferito all'anno precedente fino ad €. 5.142,63.

5) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge 126/2008 e del vigente Regolamento Comunale sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 le seguenti unità immobiliari:

- abitazione principale ovvero quella in cui il soggetto che la possiede e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

-  pertinenze dell'abitazione principale limitatamente a 2 unità, delle quali un solo garage o posto auto (C/6 o C/7) e una sola cantina o ripostiglio (C/2);

-   abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-  abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate;

-  abitazione regolarmente assegnata da I.A.C.P.;

-  abitazione di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

-  abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (solo genitori e figli o viceversa), se nella stessa il parente medesimo ha stabilito la propria residenza.

-  abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.


Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo iscritte nelle Categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

6) DI PRENDERE ATTO CHE l'art. 1 comma 3 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge 126/2008 ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992 ovvero l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stabilita dall'art. 1 comma 5 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.