Premesso:
¨ che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che istituisce l’imposta comunale sugli immobili, a partire dal 1° gennaio 1993 stabilisce che l’aliquota e la detrazione per la prima abitazione sono stabilite dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto da quello successivo;
¨ che in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 314/2004 l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 dei comuni, province e comunità montane, è stato prorogato al 31 marzo 2005;
¨ che l’art. 27, comma 8, della legge 448 del 28/12/2001 ha stabilito che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi e servizi locali, è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
¨ che l’art.54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale_
¨ che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
¨ che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
Vista la deliberazione C.C. n. 17 del 25 febbraio 2000, con la quale si stabiliva, al fine di garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio anno 2000, di confermare nel 6 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e di una pertinenza, come previsto dall’art. 5 del regolamento comunale, e di aumentare l’aliquota per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali al sette per mille;
Visto che anche per l’anno 2006, sussistono le medesime condizioni;
Considerato di dover confermare la detrazione per la prima abitazione nella misura di €. 154,94;
Visto lo Statuto dell’Ente:
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
P R O P O N E
- di stabilire, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, diversificate nelle seguenti categorie:
Categoria I
Unità Immobiliari adibite ad abitazioni principali 6 per mille
Pertinenza dell’abitazione (art. 5 Reg. Comunale) 6 per mille
Categoria II
Unità Immobiliari non compresi nella I Categoria 7 per mille
- di confermare per l’anno 2006 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di €. 154,94
- di pubblicare il presente atto sulla G.U. come previsto dall’art. 58 comma 4 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.