deliberazione C.C. n. 19 del 27.03.2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
- omissis -
1) di confermare, per l'anno 2008, le aliquote già in vigore per l’anno 2007 e, pertanto, di stabilire:
A) nella misura del 4 per mille (quattro per mille) l'aliquota da applicare alle unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
B) nella misura del 5 per mille (cinque per mille) l'aliquota da applicare, osservando le sotto indicate prescrizioni, alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 unità per categoria:
I. Il vincolo pertinenziale non sussiste quando il fabbricato accessorio è adibito contemporaneamente al servizio di diversi beni, appartenenti anche pro-quota, a diversi soggetti.
II. Si considerano abitazioni principali, soltanto ai fini dell'applicazione dell’aliquota ridotta e non anche ai fini della spettanza della detrazione:
- l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n° 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale;
- l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché non comproprietari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
III. Si considera abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta ed anche ai fini della spettanza della detrazione:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
IV. La concessione in locazione di unità immobiliare urbana con contratto tipo concordato, ai sensi della L. n° 431/98, costituisce modificazione di dati od elementi alla quale consegue un diverso ammontare dell'imposta e, pertanto, sussiste l'obbligo di denuncia da parte del soggetto passivo, il quale è tenuto ad allegare copia del contratto tipo alla dichiarazione, da presentarsi nei termini di legge, in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 26 del 22.02.2000;
C) nella misura del 7 per mille (sette per mille) l'aliquota da applicare a tutte le altre unità immobiliari urbane, nonché, in caso di contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorché ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
2) Di stabilire per l'anno 2008 in Euro 103,29.= (Euro centotre/29) l’importo della detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, in applicazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
3) Di confermare per l’anno 2008 in Euro 258,22 la maggiore detrazione per l’abitazione principale.
4) Di approvare per l'anno 2008, ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione di cui al punto 3), l’articolazione dei nuclei familiari per valori di indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) riportata nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
5) Di porre a carico dei contribuenti l'obbligo di far pervenire al Comune un'apposita richiesta scritta, a pena di decadenza dal beneficio, entro la data di scadenza del termine per il versamento della rata di saldo, con allegazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221, riferita ai redditi percepiti nell’anno 2007.
6) Di dare atto che per il riconoscimento del beneficio di cui al punto 3), la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 5), oltre che all’I.N.P.S. ed ai C.A.F., potrà essere presentata all’Ufficio Tributi, previo appuntamento.
7) Di dare atto, inoltre, che le detrazioni di cui ai punti 2) e 3) si cumulano, alternativamente, con l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, inserito dall’art. 1, comma 5 della L. 24.12.2007, n. 244.
8) di dare atto che per effetto della determinazioni di cui ai punti che precedono, il gettito per l'anno 2008 ammonterà ad una somma valutabile in Euro 4.450.000,00.=, tenuto conto del rimborso di cui all’art. 1, comma 7 della L. n. 244/2007).
9) di incaricare l'Ufficio Tributi della pubblicazione della presente Deliberazione, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, n. 3/DPF del 16.04.2003.
ED IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'esito della successiva votazione in forma palese:
- presenti n. 15
- favorevoli n. 13
- contrari n. 2 ( Borri e Lumachi)
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Allegati: A) tabella; 1) verbale dibattito
ALLEGATO “A”
I.C.I. – Anno 2008 - Riconoscimento della maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale in favore di nuclei familiari con situazioni di disagio economico-sociale.
Per l’anno 2008, il diritto alla maggiore detrazione di Euro 258,22.= relativa al possesso dell’abitazione principale, è riconosciuto in favore dei nuclei familiari appresso indicati, con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) uguale od inferiore ai valori di seguito riportati:
N. componenti il nucleo familiare |
Valore indicatore I.S.E.E. |
Valore indicatore I.S.E.E. (Per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap) |
1 |
14.005,00 |
24.575,00 |
2 |
13.270,00 |
20.002,00 |
3 |
13.019,00 |
18.200,00 |
4 |
12.944,00 |
17.241,00 |
5 |
13.027,00 |
16.736,00 |
6 ed oltre |
13.254,00 |
16.557,00 |