PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERA

 

1)  di confermare, anche per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici) attualmente vigenti e riportate di seguito:

 

a)  aliquota ordinaria nella misura del 6,6 per mille;

 

b)  aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili:

 

-       per l’abitazione principale, intendendosi come tale:

 

Ø      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;

 

Ø      l’abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

 

Ø      l’unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un cittadino italiano residente all’estero, purché risulti non locata;

 

Ø      l’unità immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l’unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario;

 

Ø      l’abitazione, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, a condizione che la stessa costituisca l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune e che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari su appositi modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale da presentare entro il termine di scadenza del pagamento del saldo dell’anno in cui si è verificata la condizione;

 

Ø      l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune, a genitori o discendenti in linea  retta di 1° grado a condizione che il soggetto che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l’obbligo di comunicare il venirne meno. L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento del saldo dell’anno in cui è avvenuta la concessione;

 

Ø      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

 

Ø      gli immobili accatastati nella Cat. C/6 (garage o posti auto) e C/2 (cantina) purché pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di uno per tipologia e utilizzati direttamente dal soggetto passivo d’imposta, esclusi, quindi, quelli detenuti a qualsiasi titolo da terzi;

 

c)  aliquota ridotta del 4 per mille per unità immobiliari dichiarate inagibili e/o inabitabili, o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, i cui  proprietari  svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti, limitando l’agevolazione alle unità immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all’uso e comunque per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori così come previsto dall’art. 1, comma 5°, della legge n° 449 del 27.12.1997;

 

d)  aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l’intero anno;

 

e)  aliquota pari al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

2)  di confermare per l’anno 2008 le detrazioni vigenti e riportate di seguito:

-         detrazione per abitazione principale € 206;

-         maggiore detrazione, di € 232, per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche residenti nel Comune di Sesto Fiorentino aventi un ISEE non superiore a 15.999. Per ottenere tale detrazione è fatto obbligo, a pena di decadenza, di presentare, da parte di ogni singolo contribuente, entro il termine di scadenza del pagamento del saldo di ciascun anno, apposita richiesta su modello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, con allegata la dichiarazione ISEE;

-         maggiore detrazione di € 258, per le categorie di soggetti residenti nel Comune di Sesto Fiorentino in situazione di particolare disagio economico e sociale, aventi i requisiti sotto specificati:

a) essere ultrasessantenni;    

b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non  superiore a € 11.363 se la famiglia è composta da due persone, altrimenti il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.583 per ogni ulteriore componente oltre i due; se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a € 8.264;

c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all’inizio dell’anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell’anno precedente;

i contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l’utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a € 1.033, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attività lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all’abitazione principale e l’abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile). L’utilizzazione della detrazione di € 258, in rapporto alla quota posseduta, è vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al Comune di Sesto Fiorentino prima dell’effettuazione del pagamento del saldo, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico, 730 o modello CUD rilasciato dal datore di lavoro o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste;

 

3) di ridurre, per l’anno 2008, l’aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nell'accordo territoriale con contratto registrato e stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 dal 5,2 all’1,00 per mille, eliminando contestualmente la detrazione finora riconosciuta. L’aliquota agevolata spetta a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare entro il termine di scadenza per il pagamento del saldo. La richiesta non deve essere riprodotta fino a quando non si modificano le condizioni o non viene a cessare il contratto. Si ritengono pertanto valide ai fini dell’ottenimento della presente aliquota le richieste già presentate negli scorsi anni per i contratti ancora in essere;

 

4) di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

 

DELIBERA ALTRESI’

 

A maggioranza di voti, col risultato di cui sopra, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;