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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 19 DEL 26/03/2007

 

 

SEDUTA PUBBLICA

 

 

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2007. (Rif. B/03/07/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2007 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 09.40 in Sesto Fiorentino nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria sotto la presidenza di Pietro Zecca nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Dr. Fernando Montesoro, SEGRETARIO GENERALE.

 

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

 

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

 

Sono presenti a questo punto dell’Ordine del Giorno 28 Consiglieri Comunali su 31 di cui 28 votanti.

 

1

Gianassi Gianni

P

17

Aiazzi Manola

P

2

Mustur Anna

A

18

Giachetti Andrea

A

3

Zecca Pietro

P

19

Salvetti Giandomenico

P

4

Sforzi Damiano

P

20

Massi Marcello

P

5

Santoni Andrea

P

21

Martini Alessandro

P

6

Bottino Marco

P

22

Baldi Alessandro

P

7

Stefanelli Laura

P

23

Berti Mario

P

8

Toccafondi Maurizio

P

24

Vanni Gianfranco

P

9

Sanquerin Camilla

P

25

Corrieri Alessandro

A

10

Milani Graziella

P

26

Bonaiuti Roberto

P

11

Chiari Bruno

P

27

Gallina Enrico

P

12

Moscardi Eleonora

P

28

Leggiero Domenico

P

13

Taiti Tamara

P

29

Massai Piergiuseppe

P

14

Niccoli Ivana

P

30

Falchi Lorenzo

P

15

Conti Gloria

P

31

Biagi Fabrizio

P

16

Bruschi Gabriella

P

 

 

 

 

All’atto della votazione sono presenti n. 28 Consiglieri Comunali.

 

Vengono designati scrutatori i Consiglieri Comunali R. Bonaiuti, G. Conti e P. Massai.


Assistono alla seduta gli Assessori Comunali M. Andorlini, M. Billo, P. Bosi, C. Conti, F. Cristo, R. Drovandi, I. Moscardi, G. Vignoli, il Presidente dell’Istituzione ai Servizi Educativi, Culturali e Sportivi A. De Girolamo Vitolo e la Consigliera Rappresentante dei Cittadini Stranieri M. Fall che non essendo Consiglieri Comunali non sono computati nel numero legale e non votano.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Viste le disposizioni di legge in materia, ed esattamente quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto precisato nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

Tenuto conto dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) nel quale si stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Visto allora il combinato disposto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), che ha di diritto e di fatto attribuito il potere di deliberare delle aliquote Ici direttamente al Consiglio Comunale;

 

Considerata l'esigenza di garantire per l’esercizio 2007 un gettito stimato Ici pari a € 10.720.000 adeguato alle necessità come specificato nello schema di Bilancio di previsione 2007;

 

Ritenuto pertanto necessario – e sufficiente - confermare anche per l’anno 2007 le aliquote e detrazioni già vigenti per l’anno di imposta 2006 e ciò al fine di conseguire l'obiettivo economico-finanziario e di bilancio in precedenza ricordato;

 

Visti i pareri favorevoli, espressi in data 16/3/2007, dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dr. Luca Eller Vainicher in linea tecnica e per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Udito l’intervento del Consigliere Comunale A. Santoni di cui a verbale a parte;

 

Con voti favorevoli n. 23 (gruppi D.S., La Margherita, P.d.C.I., Verdi e il Cantiere della Sinistra) e con n. 5 contrari dei Consiglieri Comunali M. Aiazzi (gruppo U.D.C.), G. Salvetti e M. Massi (gruppo Forza Italia) e D. Leggiero e P. Massai (gruppo A.N.) espressi in forma palese;

 

 

DELIBERA

 

 

1)  di confermare, anche per l’anno 2007, le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici) attualmente vigenti e riportate di seguito per maggiore chiarezza:

 

a)  aliquota ordinaria nella misura del 6,6 per mille;

 

b)  aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili:

 

-       per l’abitazione principale, intendendosi come tale:

 

Ø      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;

 

Ø      l’abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

 

Ø      l’unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all’estero, purché risulti non locata;

 

Ø      l’unità immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l’unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario;

 

Ø      l’abitazione, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, a condizione che la stessa costituisca l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune e che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari su appositi modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale da presentare entro il 20 dicembre dell’anno in cui si è verificata la condizione;

 

Ø      l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune, a genitori o discendenti in linea  retta di 1° grado a condizione che il soggetto che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l’obbligo di comunicare il venirne meno. L’autocertificazione deve essere presentata entro il 20 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la concessione;

 

Ø      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

 

Ø      gli immobili accatastati nella Cat. C/6 (garage o posti auto) e C/2 (cantina) purché pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di uno per tipologia e utilizzati direttamente dal soggetto passivo d’imposta; esclusi, quindi, quelli concessi in locazione a terzi;

 

c)  aliquota ridotta del 4 per mille per unità immobiliari dichiarate inagibili e/o inabitabili, o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, i cui  proprietari  svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti, limitando l’agevolazione alle unità immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all’uso e comunque per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori così come previsto dall’art. 1, comma 5°, della legge n° 449 del 27.12.1997;

 

d)  aliquota ridotta del 5,2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nell'accordo territoriale con contratto registrato e stipulato ai sensi della legge 431/98 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare: dal 1° al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1° al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nel secondo semestre dell'anno. La richiesta non deve essere riprodotta fino a quando non si modificano le condizioni o non viene a cessare il contratto;

 

e)  aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l’intero anno;

 

f)  aliquota pari al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

2)  di confermare anche per l’anno 2007 le detrazioni vigenti e riportate di seguito per maggiore chiarezza:

-         detrazione per abitazione principale € 206;

-         maggiore detrazione, di € 232, per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a € 41.317. Per ottenere tale detrazione è fatto obbligo, a pena di decadenza, di presentare da parte di ogni singolo contribuente, entro il 20 dicembre di ciascun anno, dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, su apposito modello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, dalla quale emerga che la famiglia anagrafica ha conseguito nell’annualità precedente un reddito lordo complessivo inferiore a € 41.317. Tale dichiarazione si ritiene tacitamente rinnovata in  assenza di comunicazione di variazione. La mancata comunicazione del venir meno della condizione è soggetta all’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative;

-         maggiore detrazione, di € 258, per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, aventi i requisiti sotto specificati:

a) essere ultrasessantenni;

b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non  superiore a € 11.363 se la famiglia è composta da due persone, altrimenti il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.583 per ogni ulteriore componente oltre i due; se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a € 8.264;

c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all’inizio dell’anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell’anno precedente;

 

 

i contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l’utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a € 1.033, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attività lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all’abitazione principale e l’abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile). L’utilizzazione della detrazione di € 258, in rapporto alla quota posseduta, è vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al Comune di Sesto Fiorentino prima dell’effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico, 730 o modello CUD rilasciato dal datore di lavoro o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste;

-         maggiore detrazione di € 258, comunque fino a concorrenza dell'imposta in proporzione al periodo di possesso dell'immobile ed alla durata del contratto di locazione nell'anno di riferimento, nei confronti dei proprietari di alloggi dati in locazione come abitazione principale con contratti stipulati sulla base di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998 n° 431 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare a pena di decadenza: dal 1° al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1° al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nel secondo semestre dell'anno. La detrazione viene ripartita fra i proprietari in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso. La richiesta non deve essere riprodotta fino a quando non si modificano le condizioni o non viene a cessare il contratto;

 

3)  di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

 

 

 

DELIBERA altresì

 

 

A maggioranza di voti, col risultato di cui sopra, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 


 

Delib. n. 19/CC/2007

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to PIETRO ZECCA

 f.to FERNANDO MONTESORO

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESITO DEL CONTROLLO

 

Certificasi che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

 

dal 30/3/2007 al .................. ;

 

 

Sesto Fiorentino, li' .................  IL MESSO COMUNALE

 

 

E' divenuta esecutiva il ................., undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione in quanto contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni;

 

 

 

Sesto Fiorentino, li' .................   IL SEGRETARIO GENERALE