) di stabilire per l'anno 2006:
- che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 2006 sarà di € 206,00, elevabile a € 232,00 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a € 41.317,00;
- che per ottenere la detrazione di € 232,00 è fatto obbligo, a pena di decadenza, di presentare, entro il 20 dicembre di ciascun anno, dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, su apposito modello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, dalla quale emerga che la famiglia anagrafica ha conseguito nell’annualità precedente un reddito lordo complessivo inferiore a € 41.317,00;
- che tale dichiarazione si ritiene tacitamente rinnovata in assenza di comunicazione di variazione. La mancata comunicazione del venir meno della condizione è soggetta all’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative;
3) di stabilire la detrazione di € 258,00 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato:
a) essere ultrasessantenni;
b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a € 11.363,00 se la famiglia è composta da due persone, altrimenti il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.583,00 per ogni ulteriore componente oltre i due; se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a € 8.264,00;
c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all’inizio dell’anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell’anno precedente;
- i contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l’utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a € 1.033,00, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attività lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all’abitazione principale e l’abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile);
- l’utilizzazione della detrazione di € 258,00, in rapporto alla quota posseduta, è vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al Comune di Sesto Fiorentino prima dell’effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico, 730 o modello CUD rilasciato dal datore di lavoro o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste;
4) una detrazione d'imposta di € 258,00, comunque fino a concorrenza dell'imposta in proporzione al periodo di possesso dell'immobile ed alla durata del contratto di locazione nell'anno di riferimento, nei confronti dei proprietari di alloggi dati in locazione come abitazione principale con contratti stipulati sulla base di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998 n° 431 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare a pena di decadenza: dal 1/6 al 30/6 di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1/12 al 20/12 di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nel secondo semestre dell'anno;
La detrazione viene ripartita fra i proprietari in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso. La richiesta non deve essere riprodotta fino a quando non si modificano le condizioni o non viene a cessare il contratto;