OGGETTO: Determinazione delle aliquote ICI (Imposta Comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
……..Omissis……..
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dr. Luca Eller Vainicher in linea tecnica e per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime, palese favorevole
DELIBERA
1) di stabilire per l'anno 2005:
a) un'aliquota ordinaria nella misura del 6,6 per mille;
b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili:
- per l’abitazione principale, intendendosi come tale:
Ø l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;
Ø l’abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Ø l’unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all’estero, purché risulti non locata;
Ø l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo case popolari (IACP);
Ø l’unità immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l’unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario;
Ø l’abitazione, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, e che la stessa costituisca l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari su appositi modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale da presentare entro il 20/12 dell’anno in cui si è verificata la condizione;
Ø l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di 1° grado a condizione che il soggetto che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l’obbligo di comunicare il venirne meno. L’autocertificazione deve essere presentata entro il 20/12 dell’anno in cui è avvenuta la concessione;
Ø l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
Ø gli immobili accatastati nella Cat. C/6 (garage o posti auto) e C/2 (cantina) purché pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di uno per tipologia e utilizzati direttamente dal soggetto passivo d’imposta; esclusi, quindi, quelli concessi in locazione a terzi;
c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per unità immobiliari dichiarate inagibili, inabitabili, o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti, limitando l’agevolazione alle unità immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all’uso e comunque per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori così come previsto dall’art. 1, comma 5°, della legge n° 449 del 27.12.1997;
d) un’aliquota ridotta del 5,2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nell'accordo territoriale con contratto registrato e stipulato ai sensi della legge 431/98 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare: dal 1/6 al 30/6 di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1/12 al 20/12 di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nel secondo semestre dell'anno. La richiesta non deve essere riprodotta fino a quando non si modificano le condizioni o non viene a cessare il contratto;
e) un’aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l’intero anno;
f) un’aliquota pari al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2) di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.
DELIBERA ALTRESI’
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
Deliberazione n. 97 del 21/12/2004
Oggetto: |
Determinazione delle detrazioni e delle agevolazioni in materia di ICI (Imposta Comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 2005. |
………..omissis…….
VISTI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo n. 267/2000, da parte del Responsabile del settore Servizi Finanziari Dott. Luca Eller Vainicher;
……….omissis………
DELIBERA
1) di confermare per quanto occorrere possa la delibera della Giunta Comunale n. 227 del 20.12.2004;
2) di stabilire per l'anno 2005:
che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 2004 sarà di € 206,00, elevabile a € 232,00 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a € 41.317,00;
che per ottenere la detrazione di € 232,00 è fatto obbligo, a pena di decadenza, di presentare, entro il 20 dicembre di ciascun anno, dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, su apposito modello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, dalla quale emerga che la famiglia anagrafica ha conseguito nell’annualità precedente un reddito lordo complessivo inferiore a € 41.317,00;
che tale dichiarazione si ritiene tacitamente rinnovata in assenza di comunicazione di variazione. La mancata comunicazione del venir meno della condizione è soggetta all’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative;
3) di stabilire la detrazione di € 258,00 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato:
a) essere ultrasessantenni;
b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a € 11.363,00 se la famiglia è composta da due persone, altrimenti il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.583,00 per ogni ulteriore componente oltre i due; se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a € 8.264,00;
c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all’inizio dell’anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell’anno precedente;
i contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l’utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a € 1.033,00, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attività lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all’abitazione principale e l’abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile);
l’utilizzazione della detrazione di € 258,00, in rapporto alla quota posseduta, è vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al Comune di Sesto Fiorentino prima dell’effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico, 730 o modello CUD rilasciato dal datore di lavoro o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste;
4)una detrazione d'imposta di € 258,00, comunque fino a concorrenza dell'imposta in proporzione al periodo di possesso dell'immobile ed alla durata del contratto di locazione nell'anno di riferimento, nei confronti dei proprietari di alloggi dati in locazione come abitazione principale con contratti stipulati sulla base di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998 n° 431 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare a pena di decadenza: dal 1/6 al 30/6 di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1/12 al 20/12 di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nel secondo semestre dell'anno.
La detrazione viene ripartita fra i proprietari in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso. La richiesta non deve essere riprodotta fino a quando non si modificano le condizioni o non viene a cessare il contratto.
5) di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.
Con la votazione di cui sopra, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;